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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento catastale e la rettifica della rendita dichiarata via DOCFA per torri eoliche da 2 MW nel Comune di Deliceto. La società ricorrente contestava l'avviso di rettifica per difetto di motivazione e prova, per errore nel calcolo della rendita, per illegittimità del classamento (sosteneva che le pale eoliche andassero in categoria "E" come opere di pubblica utilità) e per l'uso di un metodo di valutazione inadeguato. In sede di impugnazione in Cassazione la società proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'obbligo di motivazione degli atti (L. 212/2000, art.7); 2) illegittimità del metodo comparativo per immobili in categoria D e inattendibilità della comparazione usata; 3) vizio di motivazione apparente e mancata spiegazione del valore di "400.000 Euro/MW" determinato dalla CTR; 4) omesso esame della perizia tecnica e giurata prodotta dalla contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della (---) s.r.l. confermando, in sostanza, la valutazione della CTR. I giudici hanno ritenuto che l'obbligo di motivazione è stato adempiuto nella misura necessaria perché la contribuente fosse in grado di conoscere i termini dell'accertamento e difendersi; che per le unità immobiliari speciali (categoria D) si deve ricorrere alla stima diretta (procedimento diretto o indiretto basato su costo di costruzione/ricostruzione con deprezzamenti) e che l'Ufficio ha adeguatamente illustrato i criteri tecnico-estimativi utilizzati (richiamando studi tecnici e correttivi temporali/ISTAT). La CTR, pur riducendo il valore assunto dall'Agenzia per tenere conto dell'obsolescenza tecnologica, ha operato all'interno del medesimo metodo valutativo; pertanto la determinazione di Euro 400.000/MW è risultata sufficientemente motivata. Il ricorso è stato pertanto respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è adempiuto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi; la motivazione può limitarsi all'indicazione dei criteri tecnici adottati, fermo restando che la verifica puntuale degli elementi può avvenire nel contenzioso.

  • Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652 (Testo unico catasto)

    Per unità immobiliari speciali o non raggruppabili si procede con stima diretta. Per tali immobili (categoria D) il metodo comparativo è spesso inapplicabile e si utilizza la stima basata su costo/ricostruzione e coefficienti di deprezzamento.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nei motivi di cassazione relativi a nullità o vizio di motivazione; la Corte ha valutato i vizi denunciati e li ha ritenuti infondati.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 132, comma 2, n. 4; art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5

    Le doglianze di vizio motivazionale, omesso esame di prova e falsa applicazione di norme sono state esaminate ai sensi dei rimedi di cassazione; la Corte ha respinto i motivi ritenendo che non sussistessero indebite omissioni o inspiegabilità del giudizio impugnato.

  • Circolari Ministero delle Finanze / Agenzia del Territorio

    Circolari MF nn. 14/2007 e 6/2012; Nota AE prot. n. 0050557 del 14 marzo 2017

    Forniscono criteri operativi per la stima diretta delle unità speciali: distinguono procedimento diretto e indiretto, uso del costo di costruzione/ricostruzione, applicazione di coefficienti di deprezzamento e rettifiche per epoca censuaria; la Corte ritiene legittimo richiamare tali indirizzi per giustificare il metodo adottato dall'Ufficio.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2002, n. 115

    art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Regolamenta il contributo unificato; la sentenza dichiara l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente secondo le norme richiamate.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    es. Cass. n. 5404/2012; n. 13778/2019; n. 31809/2018; ord. nn. 888/18 e 1476/18

    Giurisprudenza consolidata secondo cui per gli immobili D l'obbligo motivazionale è soddisfatto se sono indicati i parametri e il metodo di stima; inoltre conferma l'uso del costo medio infracensuario e degli adeguamenti temporali per centrali eoliche.

Massime di principio

  • Per immobili speciali (categoria D) privi di mercato effettivo, l'Amministrazione può procedere con la stima diretta basata sul costo di costruzione/ricostruzione corretto per deprezzamento e per l'epoca censuaria; il metodo comparativo è generalmente inidoneo in tali casi.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto se il contribuente è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; non è sempre richiesta la riproduzione integrale di tutti i calcoli tecnici nell'atto, purché i criteri e i parametri adottati siano indicati.
  • La produzione di perizie tecniche da parte del contribuente non impedisce all'Ufficio di adottare una valutazione diversa: la differenza va spiegata con corretti riferimenti ai criteri tecnico‑estimativi e, se presenti, agli studi/indici cui l'Ufficio si richiama.
  • In sede contenziosa la verifica della bontà della stima è rimessa al giudice che valuta la coerenza logico‑matematica e la congruità dei correttivi (es. obsolescenza tecnologica); una determinazione motivata dalla CTR che resta all'interno del metodo valutativo dell'Ufficio è difficilmente annullabile in Cassazione.
  • Se l'Amministrazione indica nei difensivi gli studi e i criteri tecnico‑estimativi utilizzati (anche richiamandone per relationem i prontuari o le ricerche), ciò può integrare la prova della congruità della valutazione, purché sia possibile ricostruire il ragionamento seguito.

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