Sentenza del 09/10/2020 n. 21782 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento catastale e la rettifica della rendita dichiarata via DOCFA per torri eoliche da 2 MW nel Comune di Deliceto. La società ricorrente contestava l'avviso di rettifica per difetto di motivazione e prova, per errore nel calcolo della rendita, per illegittimità del classamento (sosteneva che le pale eoliche andassero in categoria "E" come opere di pubblica utilità) e per l'uso di un metodo di valutazione inadeguato. In sede di impugnazione in Cassazione la società proponeva quattro motivi: 1) violazione dell'obbligo di motivazione degli atti (L. 212/2000, art.7); 2) illegittimità del metodo comparativo per immobili in categoria D e inattendibilità della comparazione usata; 3) vizio di motivazione apparente e mancata spiegazione del valore di "400.000 Euro/MW" determinato dalla CTR; 4) omesso esame della perizia tecnica e giurata prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della (---) s.r.l. confermando, in sostanza, la valutazione della CTR. I giudici hanno ritenuto che l'obbligo di motivazione è stato adempiuto nella misura necessaria perché la contribuente fosse in grado di conoscere i termini dell'accertamento e difendersi; che per le unità immobiliari speciali (categoria D) si deve ricorrere alla stima diretta (procedimento diretto o indiretto basato su costo di costruzione/ricostruzione con deprezzamenti) e che l'Ufficio ha adeguatamente illustrato i criteri tecnico-estimativi utilizzati (richiamando studi tecnici e correttivi temporali/ISTAT). La CTR, pur riducendo il valore assunto dall'Agenzia per tenere conto dell'obsolescenza tecnologica, ha operato all'interno del medesimo metodo valutativo; pertanto la determinazione di Euro 400.000/MW è risultata sufficientemente motivata. Il ricorso è stato pertanto respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è adempiuto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e difendersi; la motivazione può limitarsi all'indicazione dei criteri tecnici adottati, fermo restando che la verifica puntuale degli elementi può avvenire nel contenzioso.
Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652 (Testo unico catasto)
Per unità immobiliari speciali o non raggruppabili si procede con stima diretta. Per tali immobili (categoria D) il metodo comparativo è spesso inapplicabile e si utilizza la stima basata su costo/ricostruzione e coefficienti di deprezzamento.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi di cassazione relativi a nullità o vizio di motivazione; la Corte ha valutato i vizi denunciati e li ha ritenuti infondati.
art. 132, comma 2, n. 4; art. 360 c.p.c. nn. 3,4,5
Le doglianze di vizio motivazionale, omesso esame di prova e falsa applicazione di norme sono state esaminate ai sensi dei rimedi di cassazione; la Corte ha respinto i motivi ritenendo che non sussistessero indebite omissioni o inspiegabilità del giudizio impugnato.
Circolari Ministero delle Finanze / Agenzia del Territorio
Circolari MF nn. 14/2007 e 6/2012; Nota AE prot. n. 0050557 del 14 marzo 2017
Forniscono criteri operativi per la stima diretta delle unità speciali: distinguono procedimento diretto e indiretto, uso del costo di costruzione/ricostruzione, applicazione di coefficienti di deprezzamento e rettifiche per epoca censuaria; la Corte ritiene legittimo richiamare tali indirizzi per giustificare il metodo adottato dall'Ufficio.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2002, n. 115
art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Regolamenta il contributo unificato; la sentenza dichiara l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente secondo le norme richiamate.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Cass. n. 5404/2012; n. 13778/2019; n. 31809/2018; ord. nn. 888/18 e 1476/18
Giurisprudenza consolidata secondo cui per gli immobili D l'obbligo motivazionale è soddisfatto se sono indicati i parametri e il metodo di stima; inoltre conferma l'uso del costo medio infracensuario e degli adeguamenti temporali per centrali eoliche.
Massime di principio
- Per immobili speciali (categoria D) privi di mercato effettivo, l'Amministrazione può procedere con la stima diretta basata sul costo di costruzione/ricostruzione corretto per deprezzamento e per l'epoca censuaria; il metodo comparativo è generalmente inidoneo in tali casi.
- L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto se il contribuente è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; non è sempre richiesta la riproduzione integrale di tutti i calcoli tecnici nell'atto, purché i criteri e i parametri adottati siano indicati.
- La produzione di perizie tecniche da parte del contribuente non impedisce all'Ufficio di adottare una valutazione diversa: la differenza va spiegata con corretti riferimenti ai criteri tecnico‑estimativi e, se presenti, agli studi/indici cui l'Ufficio si richiama.
- In sede contenziosa la verifica della bontà della stima è rimessa al giudice che valuta la coerenza logico‑matematica e la congruità dei correttivi (es. obsolescenza tecnologica); una determinazione motivata dalla CTR che resta all'interno del metodo valutativo dell'Ufficio è difficilmente annullabile in Cassazione.
- Se l'Amministrazione indica nei difensivi gli studi e i criteri tecnico‑estimativi utilizzati (anche richiamandone per relationem i prontuari o le ricerche), ciò può integrare la prova della congruità della valutazione, purché sia possibile ricostruire il ragionamento seguito.
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