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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 2930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione in giudizio della parte resistente ex art. 23 del d. lgs. 546/1992 - Produzione di documenti - Principio del giusto processo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disciplina della costituzione in giudizio della parte resistente ex art. 23 d.lgs. 546/1992: termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, conseguenze della costituzione tardiva, possibilità di produrre documenti e di esercitare difesa, in relazione al principio del giusto processo e ai diritti di difesa garantiti costituzionalmente

La decisione

La Corte ha chiarito che la costituzione della parte resistente deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del ricorso a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Tuttavia, se tali difese non vengono concretamente esercitate, la tardiva costituzione non può comportare altre conseguenze sfavorevoli: non è ammissibile una sanzione di inammissibilità unicamente per la costituzione tardiva. Il resistente conserva il diritto, tutelato dall'art. 24 Cost., di difendersi negando i fatti costitutivi della pretesa attorea o contestando l'applicabilità delle norme invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. 546/1992; tale facoltà è esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del medesimo d.lgs.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 23

    Stabilisce il termine di costituzione della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso) e le conseguenze processuali della mancata costituzione nei termini (decadenza da alcune eccezioni e dalla chiamata di terzi).

  • d.lgs. 546/1992, art. 24

    Riguarda i mezzi di prova e la produzione documentale in sede processuale; la sentenza riconosce il diritto del resistente a produrre documenti anche se la costituzione è tardiva, compatibilmente con le regole processuali.

  • d.lgs. 546/1992, art. 32

    Regola la produzione e l'acquisizione dei documenti nel processo tributario; interpretato in senso estensivo per permettere la produzione di documenti da parte del resistente anche dopo costituzione tardiva.

  • d.lgs. 546/1992, art. 58

    Consente in appello la produzione di documenti e relativo esercizio delle difese; la sentenza conferma che le stesse facoltà possono essere esercitate anche in appello nonostante la tardiva costituzione in primo grado.

  • Costituzione, art. 24

    Principio del diritto di difesa: la sentenza richiama il valore costituzionale del diritto del resistente a difendersi, limitando le conseguenze negative della tardiva costituzione per non comprimere il giusto processo.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva della parte resistente entro il termine di 60 giorni comporta la perdita della possibilità di proporre alcune eccezioni processuali e la chiamata di terzi, ma non può, di per sé, determinare l'inammissibilità della difesa.
  • Se la parte resistente esercita concretamente le difese e produce documenti, il giudice non può adottare sanzioni preclusive basate solo sulla tardività della costituzione; va garantito il diritto di difesa ex art. 24 Cost.
  • La produzione documentale del resistente è ammessa anche se la costituzione è tardiva e può essere esercitata in appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, salvo limiti motivati dal principio di tempestività e dalla rilevanza processuale degli elementi prodotti.
  • In pratica, la tardiva costituzione non esonera il resistente dall'onere di spiegare e comunque di esercitare tempestivamente le difese che non sono rilevabili d'ufficio; il mancato esercizio concreto di tali difese è ciò che produce decadenze, non il mero ritardo formale.
  • Indicazione operativa: costituirsi sempre entro i termini per non rischiare decadenze; se si è costituiti tardivamente, esercitare immediatamente le difese rilevanti e produrre documenti, motivando l'eventuale ritardo per evitare pregiudizio e dimostrare il rispetto del diritto di difesa.

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