Sentenza del 09/10/2020 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
IVA - consorzio - unitarietà del regime fiscale - principio di equivalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'applicabilità del regime IVA in presenza di doppia fatturazione nell'ambito di un rapporto tra ente appaltante, società consortile e imprese consorziate: in particolare se l'agevolazione o il regime fiscale applicato nella fattura originaria potesse essere trasferito (mediante il meccanismo del "ribaltamento") alle fatture emesse nei confronti dei consorziati, in base al principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra consorziati e società consortile e tra queste e l'ente appaltante.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile il principio di equivalenza, affermando l'unitarietà del regime fiscale nella catena di doppia fatturazione. Ne consegue che il regime IVA della fattura originaria deve mantenersi anche nelle fatture emesse verso i consorziati: l'agevolazione/qualificazione fiscale si trasferisce nell'ambito del meccanismo del "ribaltamento". In pratica la contestazione dell'amministrazione finanziaria è stata respinta e il trattamento IVA riconosciuto alla fattura originaria è stato esteso alle fatture verso i consorziati.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA)
Il principio di equivalenza e l'unitarietà del regime IVA nelle operazioni collegate tra soggetti giuridicamente distinti trova fondamento nella disciplina comunitaria che regola il trattamento dell'IVA nelle operazioni economiche integrate.
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (norme IVA nazionali)
La normativa nazionale sull'IVA è interpretata in conformità al principio di equivalenza: nelle fattispecie di doppia fatturazione e ribaltamento, il regime applicato all'operazione originaria deve essere mantenuto nei rapporti con i consorziati.
Massime di principio
- Quando tra ente appaltante, società consortile e imprese consorziate esistono rapporti giuridici equivalenti rispetto all'operazione economica, l'IVA va interpretata e applicata in modo unitario lungo l'intera catena (la qualificazione fiscale non può essere disallineata tra documenti collegati).
- Il meccanismo del "ribaltamento" consente la trasferibilità dell'agevolazione o del trattamento IVA riconosciuto alla fattura originaria alle fatture emesse successivamente ai consorziati, purché sussista effettiva equivalenza dei rapporti e coerenza documentale.
- Non è ammissibile che la pubblica amministrazione o l'amministrazione finanziaria disconoscano il regime fiscale riconosciuto all'operazione originaria e applichino un diverso trattamento tributario alle fatture verso i consorziati se i rapporti sono sostanzialmente gli stessi.
- Per evitare contestazioni è importante che la documentazione (contratti, fatture, incarichi) dimostri la corrispondenza sostanziale tra l'operazione originaria e le prestazioni ribaltate ai consorziati; in mancanza, il beneficio trasferibile può essere messo in discussione.
- La valutazione deve sempre rispettare la normativa comunitaria e nazionale sull'IVA: se la fattispecie rientra nei presupposti di equivalenza e integrazione economica, il trattamento IVA originario dovrebbe prevalere.
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