Sentenza del 09/10/2020 n. 2926 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Autonoma organizzazione - Assenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'applicazione dell'IRAP per presunta "autonoma organizzazione" del professionista. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni dei redditi emerge che: 1) non sono presenti somme per prestazioni di lavoro dipendente né per collaborazioni coordinate e continuative, ma soltanto prestazioni occasionali rese da altri professionisti dotati di propria autonomia giuridica e logistica e affidate a specifici incarichi non coincidenti con l'attività del ricorrente; 2) i locali utilizzati dal professionista sono in locazione (non di proprietà e non configuranti una struttura organizzativa propria); 3) i beni strumentali in uso sono di modico valore. Sulla base di tali elementi è dedotto che non ricorre il requisito dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.
La decisione
Il giudice ha ritenuto insussistente l'autonoma organizzazione e, quindi, non sussistente la base imponibile IRAP per il professionista. La sentenza ha valutato i dati dichiarativi (assenza di redditi da dipendenti o da collaborazioni continuative, ricorso a prestazioni occasionali di terzi autonomi, locali in locazione e beni strumentali di modesto valore) come elementi decisivi per escludere l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma rilevante ai fini IRAP.
Norme richiamate
art. 2, d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
art. 2, d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
L'art. 2 qualifica la nozione di 'autonoma organizzazione' ai fini IRAP; la giurisprudenza interpreta tale requisito come la presenza concreta e continuativa di elementi organizzativi (personale dipendente o collaborazioni continuative, strutture e beni strumentali significativi). Se tali elementi sono assenti e si rilevano solo prestazioni occasionali, locali in locazione e beni di modico valore, non sussiste l'autonoma organizzazione e non opera l'imponibilità IRAP.
Massime di principio
- Per configurare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP è necessario dimostrare la presenza di elementi strutturali e continuativi: dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, una struttura logistica/produttiva stabile e/o beni strumentali di rilievo.
- Prestazioni occasionali rese da professionisti autonomi, anche se ricorrenti per esigenze specifiche, non di per sé costituiscono elemento idoneo a configurare autonoma organizzazione.
- L'uso di locali in locazione non è, da solo, indice sufficiente di autonoma organizzazione se non accompagnato da altri elementi strutturali permanenti.
- Beni strumentali di modico valore non attestano l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma rilevante ai fini IRAP.
- In situazioni analoghe l'onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria: se dalla documentazione fiscale emergono elementi contrari all'esistenza dell'autonoma organizzazione, il contribuente può ottenere l'esclusione dall'imponibilità IRAP.
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