Sentenza del 09/10/2020 n. 2927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Annullabilità dei provvedimenti tributari - Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.(prima massima) Processo tributario - Costituzione dell'Agenzia di riscossione nel giudizio di primo grado - Rappresentanza a mezzo di avvocati del libero foro - Legittimità.(seconda massima)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verte sulla validità/formalità di provvedimenti tributari ritenuti nulli dal contribuente. Si discute se la nullità rende l'atto inesistente o se invece produce effetti fino a che non sia impugnato (annullabilità). Inoltre si solleva la questione della legittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia di riscossione tramite avvocati del libero foro quando la materia non è riservata all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte precisa che la nullità dei provvedimenti tributari va intesa come annullabilità: l'atto, pur viziato, produce effetti giuridici (costituisce titolo per la riscossione) e può diventare definitivo se l'interessato non ricorre. Una volta che il provvedimento è impugnato, la Commissione tributaria non può rilevare d'ufficio le nullità, ma solo se il ricorrente le allega, in applicazione del principio del "chiesto e del pronunciato". Inoltre è confermata la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agenzia di riscossione mediante avvocati del libero foro quando la materia non rientri tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato (con riferimento alla giurisprudenza Cass. 30008/2019 e al Protocollo d'intesa).
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
Disciplina il processo tributario; riconosciuta la competenza delle Commissioni tributarie e i limiti procedurali (es. principio del chiesto e del pronunciato) applicabili alle impugnazioni di atti tributari
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio del "chiesto e del pronunciato": il giudice decide sui fatti e sulle domande dedotte in giudizio; pertanto la Commissione non può rilevare d'ufficio nullità non dedotte dal ricorrente
d.lgs. 546/1992, art. 12, co.8
Previsione normativa sul grado di rappresentanza o sulle modalità di costituzione in giudizio dell'amministrazione nelle controversie tributarie, rilevante per valutare chi possa difendere l'ente in giudizio
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, co. 4
Norma storica che regola l'assistenza legale dello Stato e la riserva di determinate materie all'Avvocatura dello Stato; da interpretare per stabilire quali materie siano riservate e quali no
Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 22 giugno 2017
Accordo che disciplina i rapporti e le modalità operative tra Avvocatura dello Stato e l'Agenzia, utile per definire quando l'Agenzia possa farsi assistere da avvocati del libero foro
Cass. 30008/2019
Giurisprudenza che conferma la possibilità per l'Agenzia di farsi rappresentare da un avvocato del libero foro quando la materia non è riservata all'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- Un provvedimento tributario formalmente nullo va considerato annullabile: produce effetti fino a che il contribuente non lo impugna; dunque è essenziale esercitare tempestivamente il diritto di difesa per impedire che l'atto diventi definitivo.
- Nel giudizio tributario il principio del "chiesto e del pronunciato" impedisce alla Commissione di rilevare d'ufficio questioni (es. nullità) non dedotte dal ricorrente: il contribuente deve quindi allegare espressamente tutte le nullità che intende far valere.
- Se il contribuente non solleva le nullità nell'atto di impugnazione, tali vizi possono restare irrilevanti e l'atto produrrà effetti esecutivi e riscossione.
- L'Agenzia di riscossione può essere legittimamente rappresentata in giudizio da avvocati del libero foro quando la controversia non rientra nelle materie riservate all'Avvocatura dello Stato: verificare sempre se la materia è riservata o meno.
- Prima di intraprendere o resistere in giudizio, verificare il quadro normativo e gli eventuali protocolli interni (es. Protocollo Avvocatura/Agenzia) per comprendere le regole di rappresentanza e difesa.
- In sede difensiva il contribuente dovrebbe: a) impugnare tempestivamente per evitare la cristallizzazione amministrativa; b) dedurre espressamente tutte le nullità o vizi procedurali; c) depositare prova documentale che dimostri i vizi formali.
- Per l'amministrazione, è possibile avvalersi di avvocati esterni se la materia non è riservata, ma è opportuno documentare la legittimità della scelta e attenersi alle regole previste da protocolli e norme di settore.
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