Cassazione Penale, Sentenza n. 32775/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo: (1) omissione del riconoscimento della eventuale responsabilità concorsuale della vittima (la conducente della Fiat Punto) che si era immessa dalla strada con segnale "stop" senza valutare la distanza e la velocità dell'Audi; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si invoca l'incensuratezza e la presunta resipiscenza dell'imputato, con offerta di somme ai genitori della vittima). Si denuncia quindi violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'an della responsabilità e alla mancata concessione di attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) avessero adeguatamente motivato l'esclusione di qualsiasi corresponsabilità della vittima, sulla base degli accertamenti tecnici che indicano che la Punto aveva già completato la manovra di immissione e che l'Audi "piombò" sulla stessa. Ha ritenuto inoltre congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, data l'estrema pericolosità e la reiterazione della condotta di guida dell'imputato (alta velocità stimata tra 134 e 140 km/h e alcolemia 0,80 g/l). Conseguentemente è stata confermata la condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) pronunciata in primo grado e integralmente confermata in appello; la Corte di Cassazione ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
La fattispecie di omicidio stradale è stata applicata in relazione alla condotta dell'imputato; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la responsabilità per omicidio stradale in presenza di velocità elevata e guida pericolosa. È stata inoltre esclusa la applicazione del comma 7 (riduzione per concorso di colpa della vittima), perché i giudici di merito hanno ritenuto che la vittima avesse già terminato la manovra di immissione al momento dell'impatto.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 141, commi 3 e 7
Richiamati per reprobare conducenti che violano limiti di velocità, regole di circolazione e comportamenti pericolosi; la sentenza valorizza il superamento del limite massimo (50 km/h) e la condotta imprudente e reiterata di guida.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 186, comma 2-bis
Richiamato in relazione alla guida in stato di ebbrezza; la sentenza segnala alcolemia pari a 0,80 g/l come elemento rilevante per la valutazione della responsabilità penale e della gravità della condotta.
Richiamato in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla verifica che non sussista un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha escluso che vi fosse culpa nella dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La responsabilità per omicidio stradale si fonda su una valutazione complessiva della condotta del conducente (velocità, sorpassi pericolosi, guida reiteratamente imprudente) e di elementi tecnici: ricostruzioni tecniche precise possono escludere o confermare la corresponsabilità della vittima.
- Per ottenere il riconoscimento della corresponsabilità della vittima è necessario fornire elementi probatori concreti e specifici (tempi di visibilità, distanza, dinamica ricostruita); semplici argomentazioni di principio o supposizioni non sono sufficienti.
- Le circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, resipiscenza, offerte risarcitorie) possono essere escluse quando la condotta dell'imputato è ritenuta di straordinaria pericolosità e sussiste un elevatissimo grado di colpa; l'offerta economica ai familiari non sostituisce gli elementi probabilmente richiesti per le attenuanti.
- In sede di cassazione è difficile ribaltare valutazioni di fatto e di prova consolidate in primo e secondo grado: i motivi devono prospettare profili di diritto rilevanti o vizi motivazionali gravi, non la mera divergenza valutativa.
- Se si intende contestare la dinamica (es. mancato riconoscimento della manovra della vittima), è essenziale acquisire e proporre in sede di merito perizie tecniche dettagliate e testimonianze coerenti con la ricostruzione alternativa.
- La declaratoria di inammissibilità di un ricorso in cassazione comporta spesso l'imposizione delle spese processuali e, se previsto, sanzioni pecuniarie; occorre valutare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso prima del deposito.
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