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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19088/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente del comparto sanità, addetta a turni mattina/pomeriggio/notte, a percepire l'indennità giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. 1 settembre 1995 anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore, qualificato dalla lavoratrice come riposo compensativo. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto della lavoratrice, ritenendo che il giorno di smonto dopo il turno notturno fosse destinato al recupero psico-fisico e quindi rientrasse nella nozione di riposo compensativo. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che non essendo stata superata la soglia delle 36 ore settimanali, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma al più come secondo riposo settimanale o giorno non lavorato; con il secondo ha dedotto contraddittoria motivazione, lamentando l'incoerenza tra l'affermazione del mancato superamento dell'orario settimanale e il riconoscimento dell'indennità per il giorno di riposo successivo allo smonto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la nozione di riposo compensativo non presuppone necessariamente il superamento dell'orario settimanale di 36 ore, potendo ricorrere anche quando il riposo sia funzionalmente volto a recuperare il maggior stress psico-fisico di un turno notturno di particolare intensità e durata. Ha valorizzato la disciplina collettiva, letta in connessione con l'art. 26 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, che impone adeguati periodi di riposo tra i turni per il recupero psico-fisico. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché formulato in modo non conforme al vigente art. 360, n. 5, c.p.c., sia per l'operatività della c.d. doppia conforme. La sentenza impugnata è stata quindi confermata integralmente e l'azienda ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1 settembre 1995

    "L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"

    L'indennità giornaliera è legata alla maggiore gravosità del lavoro turnista e spetta anche nel giorno non lavorato che abbia funzione di riposo compensativo, non solo quando sia stato superato l'orario settimanale, ma anche quando il riposo serva a recuperare il maggior stress psico-fisico di un turno notturno prolungato.

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7 aprile 1999

    "adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"

    La previsione contrattuale conferma che, nell'organizzazione del lavoro turnista sulle 24 ore, il riposo tra i turni ha finalità di recupero psico-fisico e può integrare un riposo compensativo rilevante ai fini dell'indennità.

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'orario di lavoro, ma non ritenuto decisivo per escludere la qualificazione del giorno di smonto come riposo compensativo.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte come riferimento alla distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni; non impedisce, tuttavia, di riconoscere un riposo compensativo per il giorno successivo al turno notturno.

  • art. 2109 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al riposo settimanale, ma la Corte distingue il riposo settimanale dal riposo compensativo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di vizio motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché non conforme al testo novellato della norma.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato la preclusione derivante dalla doppia conforme, ostativa al sindacato sul vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'indennità prevista per il personale turnista, la nozione di riposo compensativo non coincide necessariamente con il recupero di un'eccedenza dell'orario settimanale; può ricorrere anche quando il riposo sia programmato per compensare la particolare gravosità di un turno notturno prolungato.
  • L'indennità per lavoro su turni risponde alla funzione di ristorare la maggiore penosità della prestazione resa in copertura dell'intero arco delle 24 ore e va riconosciuta nei giorni di assenza solo se questi siano causalmente collegati al recupero psico-fisico imposto dall'organizzazione del lavoro.
  • La distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo impone di verificare la concreta funzione del giorno non lavorato: se esso serve al recupero della prestazione resa in eccedenza o con particolare intensità, non può essere assimilato a un semplice giorno di non lavoro derivante dalla distribuzione settimanale dell'orario.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito e incontra inoltre il limite della doppia conforme quando ne ricorrano i presupposti.

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