Cassazione Penale, Ordinanza n. 14775/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato, porto abusivo di arma impropria e minacce, con riconoscimento della continuazione e pena complessiva di anni uno, mesi dieci e giorni quindici di reclusione ed euro 533,00 di multa. Nel ricorso sostiene che l'asta di metallo rinvenuta nella sua disponibilità non fosse stata portata come arma impropria, ma come semplice strumento da utilizzare per commettere il furto con scasso; da ciò deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile anche il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. La Corte di cassazione ritiene il motivo manifestamente infondato, osservando che la circostanza aggravante del furto relativa al porto di un'arma non assorbe i reati di illecita detenzione o di porto ingiustificato dell'arma, perché opera su un piano diverso e tutela un bene giuridico distinto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, sul rilievo che non difettavano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. Rimane ferma la conferma della condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto aggravato, porto abusivo di arma impropria e minacce, con continuazione.
Norme richiamate
La circostanza aggravante del furto riferita al porto di un'arma non richiede che il porto o la detenzione dell'arma siano illeciti e non assorbe i reati autonomi di porto ingiustificato o detenzione abusiva dell'arma.
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Integra un autonomo reato il porto ingiustificato di arma impropria; tale illecito non è escluso dalla contestazione dell'aggravante del furto commesso con l'arma.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non vi è assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
null
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La circostanza aggravante del furto commesso mediante porto di un'arma non assorbe i reati autonomi di detenzione o porto abusivo dell'arma, poiché l'aggravante e il reato di porto illecito proteggono interessi giuridici diversi.
- Ai fini dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975, non è decisivo che l'arma impropria sia stata portata per agevolare il furto: ciò non esclude la configurabilità del porto ingiustificato, se ne ricorrono gli elementi costitutivi.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per colpa nella proposizione del ricorso presuppone che non emergano ragioni idonee a escludere la responsabilità per l'impugnazione temeraria o comunque colpevole.
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