Sentenza del 02/03/2018 n. 4952 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Previsione nel piano regolatore generale del comune - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'annualità 2002, contestando l'incremento del valore imponibile attribuito dal Comune a un'area edificabile. Ha dedotto, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'avviso, la mancata conoscibilità delle perizie e delle fonti estimative, l'illegittima considerazione di sviluppi urbanistici successivi al 2002, l'erroneità del metodo di stima e la correttezza del riferimento all'indennità di espropriazione di un terreno limitrofo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società e ha confermato la legittimità dell'accertamento comunale. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto, poiché la contribuente conosceva o poteva conoscere gli elementi essenziali della stima; ha escluso che l'indennità di espropriazione di un terreno vicino fosse un parametro vincolante per l'ICI; ha affermato che l'edificabilità fiscale può derivare dalla qualificazione del terreno nel PRG adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione o attuato. Ha inoltre ritenuto legittimo considerare la potenzialità edificatoria e l'avvio di procedimenti urbanistici, incluso l'accordo di programma, nella stima del valore venale al 2002. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 5.600 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Un terreno è considerato edificabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di costruzione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Ai fini fiscali la nozione di area edificabile è ampia e comprende anche la mera potenzialità edificatoria.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
La stima deve considerare ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area edificabile, valorizzando la qualificazione urbanistica risultante dal PRG adottato.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Ha confermato che l'edificabilità rilevante ai fini fiscali prescinde dall'approvazione regionale del PRG e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
L'atto tributario deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum; non è sempre necessario allegare documenti già conosciuti o conoscibili.
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37
I criteri dell'indennità di espropriazione non coincidono automaticamente con quelli applicabili alla determinazione del valore venale ai fini ICI.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per l'ICI, un'area può essere fiscalmente edificabile anche se il PRG non è stato ancora approvato dalla Regione e anche in assenza di strumenti attuativi, purché il piano adottato attribuisca una destinazione edificatoria o sussista una concreta potenzialità di costruzione.
- La base imponibile delle aree edificabili deve riflettere il valore venale di mercato al 1° gennaio dell'anno d'imposta, considerando non solo l'edificabilità attuale, ma anche il grado di probabilità e prossimità della trasformazione urbanistica.
- L'avvio di accordi di programma o procedimenti di modifica urbanistica può incidere sul valore fiscale dell'area anche prima della conclusione formale del procedimento, se tali atti sono concretamente idonei a modificare gli strumenti urbanistici.
- Il Comune deve motivare l'accertamento indicando gli elementi essenziali della pretesa e i fatti posti a fondamento della stima; non è necessariamente obbligato ad allegare documenti già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente.
- Il contribuente non può sostituire automaticamente il valore venale ICI con l'indennità di espropriazione di un terreno vicino, poiché quest'ultima risponde a finalità e criteri diversi e può essere utilizzata solo se realmente comparabile e coerente con i parametri dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
- Il giudice tributario non può ridurre il valore accertato in via meramente equitativa: deve fondare l'eventuale rettifica su una specifica valutazione estimativa e su elementi oggettivi.
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