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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26215/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano reiterative di deduzioni già valutate e disattese con motivazione congrua dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato di stupefacenti, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione, proposto dalla difesa dell'imputato, articolava due motivi entrambi diretti a censurare violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, evidenziando che la sostituzione delle pene detentive brevi è affidata a una valutazione discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri dell'art. 133 c.p., con motivazione sufficiente sugli aspetti ritenuti decisivi, tra cui modalità del fatto, personalità del condannato e inefficacia della sanzione. Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta adeguata, sicché il controllo di legittimità non poteva essere svolto nel merito della scelta discrezionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice oggetto della riqualificazione del fatto; il ricorso non incide sulla qualificazione giuridica del reato, ma solo sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena guidano anche la valutazione discrezionale sulla sostituzione delle pene detentive brevi; il giudice può motivare sugli aspetti ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le modifiche introdotte non eliminano la discrezionalità del giudice nella concessione delle pene sostitutive, che resta vincolata ai criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sostituzione delle pene detentive brevi costituisce oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
  • Nel valutare la concedibilità di una pena sostitutiva, il giudice deve applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p., potendo soffermarsi sugli elementi ritenuti decisivi, come le modalità del fatto, la personalità del condannato e l'efficacia della sanzione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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