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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26641/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per più reati contro la persona e contro il patrimonio, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la decisione del Tribunale di Macerata. Il ricorso articolava due censure: la prima lamentava violazione di legge processuale perché la Corte di appello aveva definito il gravame con trattazione scritta, senza disporre la pubblica udienza richiesta dalla difesa, nonostante la tempestiva manifestazione di volontà di accedere al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e la richiesta di trattazione orale in mancanza del consenso del Procuratore generale; la seconda deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto, in primo grado, della richiesta di patteggiamento, ritenuto formalisticamente inammissibile per un errore nel bilanciamento delle circostanze, che la difesa assumeva essere mero errore materiale, posto che la pena poi irrogata era sostanzialmente coerente con il calcolo proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di appello aveva omesso di considerare la richiesta di concordato in appello e aveva deciso in trattazione scritta senza assicurare la discussione orale delle parti. Ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Il secondo motivo non risulta esaminato nel merito, essendo assorbito dall'accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come disposizione applicata nella sentenza di condanna originaria, senza specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come disposizione applicata nella sentenza di merito, senza specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato come disposizione applicata nella sentenza di merito, senza specifica interpretazione nel provvedimento di legittimità.

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1, c.p.

    Richiamato come base della condanna di merito; il testo non offre una diversa elaborazione interpretativa della fattispecie sostanziale.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Evocato nel secondo motivo come circostanza attenuante oggetto di bilanciamento e di erronea formulazione della richiesta di patteggiamento in primo grado.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma centrale della decisione: disciplina il concordato in appello e impone, in caso di mancato accoglimento della richiesta, la prosecuzione del giudizio con partecipazione delle parti e possibilità di riproporre l'accordo; la sua violazione determina nullità della sentenza di appello se il rigetto non è esplicitato e manca la discussione.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Richiamato nel passaggio che spiega la disciplina vigente della decisione in appello nelle forme camerali non partecipate.

  • art. 178 lett. b) e c) c.p.p.

    Richiamato come base della nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio/partecipazione delle parti.

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato come norma sulla rilevabilità e regime della nullità processuale conseguente alla violazione dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 602 comma 1-bis c.p.p.

    Richiamato per il precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui dopo il rigetto del concordato occorreva disporre la prosecuzione del dibattimento per consentire la discussione e le conclusioni nel merito.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato nel descritto meccanismo procedurale delle forme camerali con partecipazione delle parti.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato testualmente nel provvedimento fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando è proposta una richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non può definire il procedimento senza esplicitare l'esito della richiesta e senza garantire alle parti la possibilità di partecipare e discutere, se il concordato non viene accolto.
  • La mancata esplicitazione del rigetto dell'accordo e la decisione immediata senza prosecuzione del giudizio o senza udienza partecipata integrano nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • La disciplina del concordato in appello, dopo la riforma, è funzionale a incentivare la definizione anticipata del gravame, ma la sua operatività non può tradursi in una compressione del diritto delle parti a riproporre l'accordo o a discutere il merito quando l'intesa non sia accolta.
  • Se una censura processuale sulla gestione dell'udienza è fondata e comporta nullità radicale della sentenza di appello, le ulteriori doglianze restano assorbite.
  • In presenza di documentazione già agli atti che dimostri la tempestiva richiesta di accesso al rito e l'omessa trattazione orale, la violazione processuale è accertabile in sede di legittimità come vizio della sentenza e non richiede ulteriori verifiche istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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