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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26516/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per fatti di detenzione e introduzione di stupefacenti e di cellulari in carcere. Dalla descrizione dei fatti emergeva che le erano contestati: la detenzione di 975 grammi di hashish, parte dei quali fatti transitare all'interno della casa circondariale di Taranto mediante un drone; la detenzione di 20 grammi di cocaina e 35 grammi di marijuana; l'introduzione in carcere di un telefono cellulare; il tentativo di introdurre dieci telefoni cellulari, schede SIM e cavetti USB. Il ricorso, però, non conteneva motivi di merito esaminati dalla Corte, perché è stato dichiarato inammissibile in limine in quanto proposto personalmente dall'imputata, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. riformato dalla l. n. 103 del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata, senza la necessaria sottoscrizione del difensore cassazionista. Richiamando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha affermato che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano. Ha inoltre ribadito la manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla l. n. 103 del 2017. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato solo come parte della contestazione originaria, in concorso formale/continuazione con gli altri reati; non oggetto di autonoma trattazione nel merito.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice relativa ai fatti di detenzione di sostanze stupefacenti contestati all'imputata.

  • art. 80, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante richiamata nella contestazione relativa agli stupefacenti; non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per il tentativo di introdurre in carcere telefoni cellulari, schede SIM e cavetti USB.

  • art. 391-ter c.p.

    Richiamato per l'introduzione di strumenti di comunicazione all'interno dell'istituto penitenziario, secondo la contestazione riportata nella sentenza.

  • art. 391 c.p.

    Ulteriore norma richiamata nella formulazione della contestazione relativa all'introduzione/tentativo di introduzione di cellulari in carcere.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità [...] può essere dichiarata de plano

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    Come modificato dalla l. n. 103 del 2017, impone che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; non è più ammessa la sottoscrizione personale dell'imputato.

  • art. 24 Cost.

    Evocato solo nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Evocato solo nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 6 CEDU

    Evocato solo nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    Norma di riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p., introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è più idonea e determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione del difensore cassazionista può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La previsione legislativa della rappresentanza tecnica obbligatoria nel giudizio di cassazione non viola, di per sé, il diritto di difesa o il diritto al ricorso, rientrando nella discrezionalità del legislatore disciplinare le modalità di esercizio delle impugnazioni.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se prevista dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCaporalato
RamiStupefacentiReati in materia di lavoro
SottomaterieLieve entità

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