Cassazione Civile, Ordinanza n. 17679/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente ecclesiastico)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per omesso versamento dell'IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, per complessivi euro 17.678,95, concernenti quattro immobili siti in Napoli e censiti come pertinenze di un edificio di culto in stato di inagibilità, destinati rispettivamente ad alloggio di religiose, ad oratorio, a casa canonica del parroco e ad alloggio dei coadiutori del parroco. La contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo il diritto all'esenzione per immobili destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto. In cassazione ha dedotto: nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata ricognizione del materiale probatorio; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. per avere il giudice di merito valorizzato prove non dedotte o meri indizi non gravi, precisi e concordanti; violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 504/1992, dell'art. 13 d.l. 201/2011 e dell'art. 16, lett. a, l. 222/1985 per mancato riconoscimento dell'esenzione, nonostante la destinazione esclusiva degli immobili ad attività religiosa senza remunerazione; nullità della sentenza per difetto di motivazione, per non avere la CTR esposto le ragioni della conferma della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, applicando la ragione più liquida, e lo ha accolto. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia dato una lettura distorta della disciplina sull'esenzione ICI/IMU per gli enti ecclesiastici, aggravando indebitamente l'onere probatorio a carico del contribuente. In particolare, per le attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a, l. 222/1985, la natura non commerciale è intrinseca e non richiede un'ulteriore prova di svolgimento "non commerciale"; il contribuente deve provare la qualità soggettiva di ente ecclesiastico e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività religiosa o di culto, mentre spetta all'ente impositore provare l'eventuale uso commerciale. La CTR, invece, ha escluso l'esenzione perché gli immobili risultavano utilizzati da terzi e non direttamente dall'ente, facendo discendere da ciò la mancanza del requisito della diretta utilizzazione e svalutando la documentazione dell'ente. La Corte ha dunque cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
È invocato per contestare l'erronea percezione del contenuto della prova da parte del giudice di merito, ma il motivo non è stato deciso nel merito perché assorbito.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare l'utilizzo e la valutazione delle prove da parte del giudice di appello.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito.
Richiamato per dedurre che gli indizi utilizzati non erano gravi, precisi e concordanti.
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per gli anni rilevanti, l'esenzione spetta agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività indicate, comprese quelle di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a, l. 222/1985; per tali attività la natura non commerciale è intrinseca.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Richiamato come parte del quadro normativo IMU applicabile ratione temporis.
art. 16, lett. a, l. 20 maggio 1985, n. 222
Definisce le attività di religione o di culto, considerate attività che per loro natura non assumono finalità commerciali.
L'onere probatorio è così ripartito: il contribuente prova la qualifica ecclesiastica e la destinazione esclusiva dell'immobile; l'ente impositore deve provare l'eventuale esercizio di attività commerciale.
art. 24 Cost.
Richiamato per giustificare l'uso del criterio della ragione più liquida.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per la motivazione e per la ragione più liquida.
Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la censura di insufficiente motivazione della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Per gli immobili degli enti ecclesiastici destinati esclusivamente ad attività di religione o di culto, ai fini dell'esenzione tributaria rilevano la qualità soggettiva dell'ente e la destinazione oggettiva del bene; per tali attività la non commercialità è connaturata alla funzione stessa e non richiede un autonomo, ulteriore accertamento della modalità "non commerciale".
- In tema di esenzione ICI/IMU per enti non commerciali, il contribuente deve provare la propria qualità soggettiva e la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività agevolata; spetta poi all'ente impositore dimostrare, se vuole negare il beneficio, che l'attività sia in concreto svolta con modalità commerciali.
- Le pertinenze dell'edificio di culto possono godere dell'esenzione quando siano funzionalmente collegate all'esercizio del culto o ad attività strettamente connesse, come casa canonica, alloggio di religiosi o strutture per la pastorale, purché persista l'effettiva destinazione.
- L'utilizzazione indiretta dell'immobile non esclude automaticamente l'esenzione se il bene è concesso in comodato a un soggetto ecclesiastico che lo destina esclusivamente alle attività agevolate; ciò rileva soprattutto nel quadro interpretativo più recente dell'imposta municipale.
- Il giudice di merito non può aggravare l'onere probatorio del contribuente pretendendo prova della "diretta utilizzazione" in senso incompatibile con la struttura delle attività di culto e con la disciplina speciale dell'esenzione.
- La Corte può applicare il criterio della ragione più liquida e decidere la controversia sulla questione immediatamente risolutiva, assorbendo i motivi ulteriori.
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