Cassazione Penale, Sentenza n. 47810/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP nei confronti della Cantina di Canneto Pavese (società cooperativa) ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 per responsabilità amministrativa dell'ente in relazione a reati di frode nell'esercizio del commercio, contraffazione di indicazioni geografiche/denominazioni di origine e reato associativo. Il ricorrente, nella sua qualità di presidente del CdA, censura: 1) apparente motivazione per richiamo a imputazioni estranee; 2) mancata motivazione sul fatto che le quote sociali sequestrate siano profitto del reato e critica alla considerazione generale sul "periculum"; 3) illegittimità del fondamento del sequestro sulla base del reato associativo e supposta non producibilità di profitto da alcune fattispecie contestate; 4) assenza di motivazione sulla scelta dell'oggetto del sequestro (prioritariamente società per €26.000 e poi soci); 5) rifiuto di ridurre il sequestro nonostante l'esistenza di un atto di acquisto all'incanto che attesterebbe un valore inferiore delle quote sequestrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato della Corte sui provvedimenti di riesame in materia di misure cautelari reali sia limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali radicali; le censure del ricorrente non rientrano in questa sfera ma sono, in gran parte, contestazioni della valutazione dei fatti e della motivazione del Tribunale. In sintesi: 1) il richiamo a elementi tratti dal provvedimento cautelare personale non è apparente o estraneo, ma coerente con il quadro degli addebiti alla base della responsabilità dell'ente; 2) il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo, essendo la società in dissesto e sussistendo il periculum dispersionis; 3) il profitto è stato stimato con criterio coerente (differenza tra corrispettivi effettivi e quelli che sarebbero stati ottenuti vendendo prodotti come vini comuni); 4) il sequestro prioritario nei confronti della società e poi dei soci è conforme all'art. 19 d.lgs. 231/2001; 5) la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del valore delle quote basata su valore nominale, atteso che la difesa non ha fornito elementi probatori specifici per dimostrare il diverso valore di mercato attuale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; sono state addebitate le spese e disposto il versamento alla Cassa delle ammende di €3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2001 (responsabilità amministrativa degli enti), art. 5
Principio generale sulla responsabilità dell'ente per reati commessi nel suo interesse o vantaggio; richiamata come base della responsabilità amministrativa della Cantina
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2
Consente la confisca per equivalente; in questo caso è stata la norma invocata per il sequestro finalizzato alla confisca dei beni societari e delle quote
cod. pen., art. 416 (associazione a delinquere)
Contestata come uno dei presunti reati-peso alla base della responsabilità dell'ente; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza degli indizi non fosse sindacabile qui, salvo violazione di legge
cod. pen., art. 517-quater (frode e reati contro l'economia pubblica nel settore vitivinicolo)
Rilevante per le fattispecie di frode nel commercio di vini e indicazioni geografiche; elemento fondante della responsabilità dell'ente e della determinazione del profitto
cod. pen., artt. 81 comma 2, 110, 515, 517
Articoli penali citati a corredo delle imputazioni per le condotte contestate (concorsi di reato, falsificazione di registri, frodi, ecc.)
cod. proc. pen., art. 325, comma 1
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame: è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso
Obbligo di motivazione; la Corte precisa che solo la motivazione assolutamente mancante o manifestamente apparente legittima il sindacato in cassazione
Prevede le spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa non addebitata alla parte; applicato per la liquidazione della somma di €3.000,00
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Citato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; indicazione della partecipazione del PM alla fase autorizzata
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Ricordata dalla Corte per la valutazione degli oneri in caso di inammissibilità e per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame di misure reali è ammesso prevalentemente per violazioni di legge; le censure che si limitano a sindacare la valutazione della motivazione o la valutazione dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Per contestare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è necessario dimostrare profili di illegittimità giuridica o una motivazione del provvedimento totalmente mancante o apparentemente illogica; non basta opporre valutazioni alternative dei fatti senza fornire elementi probatori specifici.
- La confisca per equivalente ai sensi del d.lgs. 231/2001 può fondarsi anche su reati associativi e su stime del profitto basate sui corrispettivi conseguiti dalle vendite fraudolente; la natura non immediatamente produttiva di profitto di una singola fattispecie non esclude la riconducibilità al profitto complessivo dell'ente.
- Per ottenere la riduzione o la revoca del sequestro il soggetto deve fornire dati probatori concreti e attuali sul valore dei beni (es. perizie, prove di mercato aggiornate) e dimostrare l'assenza del periculum dispersionis o l'insussistenza di collegamento con il profitto del reato.
- La scelta dell'oggetto del sequestro (prima società, poi soci) è compatibile con le disposizioni sulla responsabilità degli enti se è motivata con riferimento alla struttura societaria e al rischio di dispersione del patrimonio; le obiezioni formali senza elementi probatori aggiuntivi sono di scarso effetto in sede di legittimità.
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