Cassazione Penale, Ordinanza n. 28033/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 22 ottobre 2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo contestava la configurabilità del reato di resistenza/violenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p., riproponendo censure già esaminate e disattese dai giudici di merito. Il secondo motivo contestava la configurabilità del reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024 e deducendo, sulla base di una CNR acquisita agli atti, che la revoca della patente non sarebbe dipesa dalla misura di prevenzione applicata all'imputato; la Corte ha rilevato che tale tema introduceva una verifica di fatto nuova, non dedotta in appello e non proponibile in sede di legittimità, essendo in appello stata contestata solo la pena complessivamente irrogata e non la responsabilità per il fatto di cui al capo A.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di doglianze già correttamente disattese nei gradi di merito, e il secondo motivo inammissibile perché introduceva per la prima volta una questione di fatto non deducibile in sede di legittimità. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la contestazione della configurabilità del reato, ritenendo però che le doglianze sul punto fossero già state correttamente disattese dai giudici di merito e non proponibili nuovamente in cassazione come censure meramente ripetitive.
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte considera inammissibile la censura che ne contesta la configurabilità sulla base di una nuova lettura in fatto delle risultanze istruttorie, rilevando che il tema della causa della revoca della patente non era stato devoluto in appello e non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla norma, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Costituzionale n. 116 del 2024
È richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi difensiva sul reato ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, ma la Corte non svolge un'interpretazione autonoma della pronuncia, limitandosi a escludere che possa fondare una nuova verifica di fatto in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta accertamenti di fatto o diverse letture del materiale probatorio non devolute nei gradi di merito.
- Quando l'appello abbia investito solo il trattamento sanzionatorio e non la responsabilità per il fatto, non è consentito in cassazione rimettere in discussione, sotto forma di questione nuova, la ricostruzione fattuale posta a base della condanna.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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