Cassazione Civile, Ordinanza n. 25364/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento fondiario concesso a una società e garantito da ipoteca sul bene sociale e da fideiussione rilasciata dai coniugi allora coniugati. Uno dei fideiussori, in base ad accordi successivi con l’altro coniuge e connessi alla cessione della propria partecipazione societaria, aveva effettuato pagamenti alla banca per estinguere il debito della società e aveva ottenuto dalla banca una dichiarazione di surrogazione ex art. 1201 c.c. Le attrici hanno chiesto di dichiarare nulla tale surrogazione, sostenendo che la surrogazione per volontà del creditore richieda dichiarazione espressa e contestuale al pagamento, e di accertare l’estinzione del debito verso la banca. Il convenuto ha resistito e, in subordine, ha chiesto l’accertamento della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. La banca è intervenuta a seguito della chiamata in causa. La Corte d’appello ha rigettato l’appello principale, ritenendo assorbita la questione sulla surroga ex art. 1201 c.c. dall’accoglimento della domanda riconvenzionale del fideiussore, ha interpretato gli accordi tra le parti nel senso che l’obbligo assunto dal fideiussore riguardasse il solo credito immediatamente esigibile alla data dell’accordo quadro e non i pagamenti successivi, ha dichiarato inammissibile la doglianza sull’art. 40-bis t.u.b. perché tardiva e inammissibile l’appello incidentale per difetto di interesse. In cassazione le ricorrenti principali hanno dedotto: omessa pronuncia/falsa applicazione dell’art. 1949 c.c. e vizio motivazionale; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nell’interpretazione dell’accordo quadro e dell’atto di cessione quote; violazione dell’art. 40-bis t.u.b. e omesso esame di un fatto decisivo; violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese. Il ricorrente incidentale ha censurato la declaratoria di inammissibilità del proprio appello incidentale e la compensazione delle spese. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati i motivi sulla pretesa omessa pronuncia, sulla lettura degli accordi negoziali, sulla dedotta violazione dell’art. 40-bis t.u.b. e sulla regolazione delle spese; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità e perché non pertinente rispetto al decisum. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste in parte a carico delle ricorrenti principali, con compensazione parziale limitatamente al rapporto con il ricorrente incidentale.
Norme richiamate
La doglianza sulla surrogazione per volontà del creditore è stata ritenuta non decisiva ai fini del ricorso, anche perché la questione era stata considerata assorbita dalla decisione sulla surrogazione legale e comunque non poteva essere riesaminata in cassazione come questione di merito.
La Corte d’appello ha ritenuto configurabile la surrogazione legale del fideiussore nei diritti del creditore; la Cassazione ha considerato non specifiche e in parte meramente fattuali le censure che miravano a sovvertire tale ricostruzione.
Il fideiussore che paga il debito del debitore principale si surroga nei diritti del creditore verso quest’ultimo; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva riconosciuto tale surrogazione.
La relativa questione è stata considerata tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado e quindi correttamente dichiarata inammissibile in appello.
In appello non sono ammissibili eccezioni o questioni nuove tardivamente introdotte in primo grado, se soggette a preclusione assertiva.
La censura sulle spese è stata ritenuta infondata o inammissibile perché dipendente dall’accoglimento delle altre doglianze o non specificamente riferita alla ratio decidendi.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o su un capo autonomo; non sussiste quando si contesti soltanto l’erroneità della soluzione adottata o la motivazione seguita.
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a un riesame del merito dell’interpretazione negoziale.
Come per l’art. 1362 c.c., il suo richiamo non è valso a rendere ammissibile una critica che si risolveva in una diversa lettura del testo contrattuale.
La Corte ha escluso che la mera contrapposizione di una diversa interpretazione negoziale potesse integrare una violazione dei canoni ermeneutici.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se le censure non sono specificamente pertinenti al decisum o non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non consente di trasformare in violazione di legge un dissenso sulla ricostruzione di fatto o sull’interpretazione del contratto, salvo effettivo errore di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma e non può essere utilizzato per ottenere un nuovo giudizio sul merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice non decide su una domanda o su un capo autonomo; non basta che la parte contesti la motivazione, la qualificazione giuridica o la soluzione adottata.
- In sede di legittimità l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione mancante/illogica in modo decisivo; non è ammissibile chiedere una semplice rilettura alternativa delle clausole.
- La deduzione di una questione giuridica in appello non è ammissibile se presuppone allegazioni fattuali introdotte tardivamente nel giudizio di primo grado e ormai precluse.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono specificamente aderenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolvono in motivi solo apparenti.
- La richiesta di censurare spese di lite o accessori processuali non può reggere autonomamente se dipende integralmente dall’accoglimento di motivi principali che risultano infondati.
- Il fideiussore che paga il debito del debitore principale può conseguire la surrogazione nei diritti del creditore secondo la disciplina applicabile, ma le contestazioni sulla concreta estensione degli accordi inter partes vanno dimostrate e non possono essere riproposte come mero dissenso fattuale in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25261/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25263/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25267/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25268/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →