Cassazione Penale, Ordinanza n. 38488/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando, in primo luogo, la motivazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo dei reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 d.P.R. 445/2000, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p. e di malversazione a danno dello Stato ex art. 316-bis c.p., chiedendo anche l'annullamento della confisca disposta sul profitto di tali reati. Con un ulteriore motivo, formulato come richiesta di riduzione della pena per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, ha chiesto sostanzialmente una mitigazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, estranee al giudizio di legittimità; il secondo è stato ritenuto un mero petitum finale, privo di specifica titolazione e di argomentazione, e dunque inammissibile per genericità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il primo motivo mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione sulla sussistenza del dolo, attività preclusa in cassazione, mentre la richiesta di riduzione della pena è stata considerata generica e priva di adeguato supporto argomentativo. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per il reato di falsità ideologica del privato; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma ribadisce che il giudizio sul dolo è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione logica e completa.
Richiamato in collegamento con la falsa attestazione contestata; funge da norma sanzionatoria/di rinvio rispetto alle dichiarazioni mendaci, senza specifiche ulteriori affermazioni interpretative nella decisione.
Richiamato per la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte afferma che la motivazione di merito aveva adeguatamente illustrato gli elementi dimostrativi del dolo.
Richiamato per la malversazione a danno dello Stato; la Corte reputa inammissibile la censura che contestava la prova dell'elemento soggettivo e la confisca del profitto.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Implicitamente evocato dalla declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo, quale esito processuale del ricorso non scrutinabile nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di condanna, quando la motivazione del giudice di merito sia logica, completa e immune da vizi giuridici.
- La censura sull'elemento soggettivo dei reati è inammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta in sentenza.
- La richiesta formulata solo nelle conclusioni del ricorso, priva di specifica titolazione e di argomentazione autonoma, è inammissibile per genericità.
- La contestazione della confisca del profitto, quando dipende dalla critica alla ricostruzione del fatto e del dolo, non può essere accolta se la motivazione di merito resiste al vaglio di legittimità.
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