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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40363/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Recupero Felice impugna la condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), lamentando violazione di norma e travisamento della prova per omessa valutazione di un documento scritto ("autorizzazione all'incasso delle spese legali e della percentuale sul recupero") che, secondo lui, dimostrerebbe l'accordo scritto con il cliente e l'assenza di dolo. Coco Alfio impugna la decisione nella doppia veste: (a) come imputato contestando la condanna civile per esercizio arbitrario (capo C), sostenendo che le minacce non avrebbero coartato la volontà del Recupero; (b) come parte civile contesta l'assoluzione di Recupero dal reato di truffa (capo A), ritenendo che i comportamenti siano connessi e che il recupero di somme fosse fraudolento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Recupero: il motivo è ritenuto manifestamente infondato e generico; la Corte ha confermato la ricostruzione secondo cui il difensore ha trattenuto una somma molto superiore a quella liquidata a titolo di onorari dalla compagnia (oltre 17.000 euro liquidati, circa 2.700 indicati come onorari dalla compagnia, ma 10.000 trattenuti), ha ritenuto il documento invocato mera delega alla riscossione e, comunque, irrilevante perché un accordo che corrispondesse a una percentuale sul bene sarebbe nullo per violazione dell'art. 13, comma 4, legge 247/2012; la fattura prodotta anzi conferma la discrepanza. Per Coco: il ricorso come imputato è infondato perché la motivazione della Corte d'appello circa la idoneità delle minacce è congrua (testimonianze e trascrizioni), e quello come parte civile è inammissibile per carenza di interesse impugnativo ai sensi dell'art. 576 c.p.p. Esiti processuali: ricorsi inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla cassa delle ammende; compensazione tra le parti delle spese per il presente grado.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    La norma richiede (a) appartenenza dei beni a terzi in virtù di un titolo; (b) possesso legittimo da parte del terzo; (c) volontà di interversione del possesso; (d) ingiusto profitto. Nel caso, la Corte ritiene integri gli elementi dell'appropriazione per la trattenuta da parte del difensore di somme superiori a quelle spettanti al suo compenso.

  • art. 13, comma 4, legge n. 247/2012

    divieto di pattuizioni in base alle quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione

    Accordi che attribuiscano all'avvocato una quota variabile sul bene (es. percentuale sul recupero) sono vietati e nulli; quindi non possono scriminare o legittimare la trattenuta di somme da parte del professionista.

  • art. 576 c.p.p.

    potere di impugnazione della parte civile limitato alle statuizioni penali di condanna riguardanti l'azione civile e alle sentenze di proscioglimento

    La parte civile non può impugnare liberamente un'assoluzione penale per ottenere modifiche delle statuizioni penali se non esercita il potere di impugnazione ammesso dalla norma (es. non invocando una statuizione ai fini civili il ricorso è inammissibile).

  • Giurisprudenza: Cass. 11628/1989

    richiamata in motivazione

    Sottolinea la ratio dell'art. 646 c.p. quale tutela contro chi, avendo disponibilità autonoma della cosa altrui, ne dia una destinazione incompatibile con il titolo che giustifica il possesso.

Massime di principio

  • Per configurare l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.) è necessario dimostrare non solo la trattenuta delle somme ma anche la volontà di interversione del possesso e l'ingiusto profitto; la mera delega alla riscossione non esclude il reato se il possessore oltrepassa i limiti del titolo.
  • Un accordo in base al quale l'avvocato percepisca una percentuale sul bene oggetto della prestazione è vietato e nullo ai sensi dell'art. 13, comma 4, legge 247/2012; tale nullità può rendere priva di efficacia una scrittura difensiva che pretenda di giustificare la trattenuta di somme.
  • La prova documentale invocata in appello deve essere specificamente valutata e la censura deve confrontarsi con la motivazione della corte di merito; ricorsi generici o che non affrontano la motivazione specifica risultano inammissibili o infondati.
  • La parte civile ha limiti precisi nell'impugnazione (art. 576 c.p.p.): non può impugnare un'assoluzione penale senza chiedere/esporre ricadute civili; la mancanza di richiesta di statuizione civile rende il ricorso inammissibile.
  • Minacce o condotte intimidatorie possono giustificare l'accoglimento della domanda civile o la qualificazione della condotta ai fini penali quando risultino da dichiarazioni di parte, testimoni e registrazioni; la valutazione è eminentemente di merito.
  • In fase di Cassazione è essenziale indicare errori di diritto o di motivazione chiaramente delineati; l'omessa confutazione puntuale della motivazione della corte d'appello porta all'inammissibilità del ricorso.

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