Cassazione Penale, Sentenza n. 22633/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Quaranta era imputato per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.) in qualità di liquidatore della Ecmei Quaranta s.r.l., per avere sottratto, distrutto o occultato libri e scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori, nonché per aver tenuto le scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio. In cassazione il ricorrente ha censurato (i) la ricostruzione della responsabilità ritenuta priva di adeguato supporto probatorio e basata su errata interpretazione degli obblighi di deposito/consegna della documentazione contabile (sostenendo che, in assenza di specifica richiesta del curatore, il fallito sarebbe obbligato solo al deposito dei documenti relativi agli ultimi tre anni), e (ii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli limitatamente alla valutazione del profilo soggettivo. La Corte ha confermato che l'obbligo del fallito di consegnare al curatore tutta la documentazione contabile prevista per la conservazione (anche oltre gli ultimi tre anni) discende dalla legge e non richiede una specifica richiesta formale del curatore. Tuttavia ha ritenuto insufficiente la motivazione della corte territoriale in ordine al dolo (non chiarito se si trattasse di dolo generico o dolo specifico) e ha escluso la possibilità di inferire automaticamente il dolo specifico dalla sola omissione della consegna delle scritture. Per tali ragioni la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto soggettivo; le questioni relative alle attenuanti sono state assorbite dalla declaratoria di carenza di prova del dolo specifico.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma che configura il reato di bancarotta fraudolenta documentale; nella sentenza è il capo di imputazione contestato al ricorrente
art. 86 legge fallimentare (oggi art. 194 CCI)
Interpretata come disposizione che impone al fallito l'obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all'impresa, senza necessità di una formale o specifica richiesta del curatore per la documentazione contabile ordinaria
art. 15 legge fallimentare (oggi art. 41 CCI) e art. 16 legge fallimentare (oggi art. 49 CCI)
Riguardano gli adempimenti del decreto di convocazione e della sentenza dichiarativa del fallimento, che concernono principalmente i bilanci o le scritture degli ultimi tre anni e hanno funzione distinta rispetto all'obbligo di consegna al curatore
Richiamato per l'indicazione dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili (decennale) rilevante per la ricostruzione della documentazione richiesta in sede fallimentare
Citate come fonti che regolano la tenuta e la conservazione delle scritture contabili, funzionali alla ricostruzione contabile dell'impresa
Riferimento normativo tributario indicato come rilevante per gli obblighi di conservazione e per la rilevazione fiscale dei documenti contabili
Massime di principio
- L'obbligo del fallito/liquidatore di consegnare al curatore tutte le scritture contabili richieste deriva direttamente dalla legge e non dipende dalla sussistenza di una formale richiesta scritta del curatore; la consegna copre la documentazione la cui conservazione è obbligatoria (anche oltre i tre anni).
- La distinzione tra i doveri derivanti dal decreto di convocazione/sentenza dichiarativa (bilanci e scritture degli ultimi tre anni) e l'obbligo di consegna ex art. 86 è rilevante: il primo ha funzione di controllo preliminare, il secondo è finalizzato alla ricostruzione completa del patrimonio per la liquidazione.
- Il dolo specifico (intento fraudolento diretto a procurare un ingiusto profitto o a danneggiare i creditori) non può essere automaticamente presunto dalla mera omissione della consegna di documenti; è necessaria una motivazione che dia conto in modo specifico della rappresentazione e della volontà dell'agente.
- L'assenza di prova convincente del dolo specifico rende ineludibile la rivalutazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio: il giudice deve motivare separatamente sull'elemento soggettivo prima di escludere le attenuanti.
- La richiesta del curatore ai fini della consegna documentale può essere anche orale e non richiede una particolare forma; tuttavia, la prova della volontà dolosa del fallito richiede elementi concreti (es. documentazione distrutta con finalità fraudolenta, attività distrattive accertate, comunicazioni o comportamenti inequivocabili volti a occultare informazioni).
- In processi per bancarotta documentale, il giudice di merito deve distinguere chiaramente tra responsabilità derivante dall'omessa consegna e la sussistenza del dolo specifico: la motivazione deve tenere distinti gli aspetti oggettivi (mancata consegna/occlusione dei documenti) e soggettivi (consapevolezza e volontà di ottenere un profitto ingiusto o di danneggiare i creditori).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →