Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/01/2024 n. 2557 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato il rigetto, pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, del ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al 2006, con cui era stata recuperata l’IVA detratta su acquisti di beni e servizi finanziati con contributi CEE. Con il primo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; con il secondo violazione e falsa applicazione di legge. Ha sostenuto che gli acquisti, utilizzati per attività fieristiche e convegnistiche finanziate da contributi comunitari, fossero inerenti all’attività sociale e che il finanziamento pubblico non escludesse la detrazione dell’IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e controversi, non questioni o argomentazioni; inoltre, il richiamo ai parametri di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non era più attuale. Il secondo motivo è stato rigettato perché la detrazione spetta solo se gli acquisti sono effettivamente inerenti a operazioni imponibili o ad attività preparatorie oggettivamente finalizzate all’attività d’impresa. La CTR aveva accertato che le spese riguardavano eventi, convegni e congressi qualificabili come spese di rappresentanza, estranee all’attività tipica e non dirette alla promozione commerciale; il finanziamento mediante contributi CEE, da solo, non prova l’inerenza. Il riferimento della CTR al rimborso delle spese è stato considerato non decisivo, essendo la decisione fondata sul difetto di inerenza. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché l’Agenzia è rimasta resistente; è stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

    il vizio specifico di omesso esame di fatti decisivi e controversi denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, richiede che il fatto asseritamente omesso sia un accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico

    Il motivo di omesso esame è ammissibile solo se individua un fatto storico-naturalistico decisivo e controverso che il giudice abbia trascurato; non può essere utilizzato per contestare la mancata considerazione di questioni o argomentazioni.

  • Art. 168 della direttiva 2006/112/CE e art. 17, n. 2, della sesta direttiva

    l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA dovuta o assolta "Nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, ...".

    La detrazione richiede che beni o servizi siano impiegati per operazioni imponibili del soggetto passivo. Il fatto che l’acquisto sia finanziato da sovvenzioni non sostituisce la prova del suo impiego per tali operazioni.

  • Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In coerenza con tale previsione, l'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ammette la detrazione dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa "... in relazione ai beni e servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte, professione...".

    La detrazione dell’IVA sugli acquisti è riconosciuta in relazione a beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa e, secondo i principi applicati dalla Corte, a condizione che ne sia dimostrata l’effettiva inerenza alle finalità imprenditoriali.

  • Art. 19-bis.1, comma 1, lettera h), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Ai fini IVA, quanto alle spese di rappresentanza l'art. 19-bis.1, co. 1, lett. h, del D.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad Euro cinquanta".

    L’IVA sulle spese di rappresentanza non è detraibile, salvo l’eccezione prevista per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a cinquanta euro. La Corte ha ricondotto a tale categoria le spese per gli eventi e i convegni in questione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il finanziamento di un acquisto tramite contributi pubblici o comunitari non determina, da solo, il diritto a detrarre l’IVA: occorre verificare l’impiego effettivo del bene o servizio per operazioni imponibili o per attività preparatorie realmente funzionali all’attività d’impresa.
  • La detrazione può spettare anche prima dell’avvio delle operazioni attive, se l’intenzione di esercitare l’attività è confermata da elementi oggettivi e gli acquisti sono funzionali all’iniziativa economica; non basta una dichiarazione soggettiva o il fatto di aver ricevuto una sovvenzione.
  • La qualificazione delle spese dipende dalla loro funzione concreta: gli eventi che mirano principalmente a rafforzare immagine e prestigio, senza una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, possono essere spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell’IVA nei limiti previsti dalla legge.
  • In cassazione, il vizio di omesso esame deve indicare un fatto storico, decisivo e controverso non esaminato dal giudice; la critica alla valutazione di questioni o argomentazioni non integra tale vizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.