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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30313/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego dell’indennità di disoccupazione ASpI a un lavoratore che aveva omesso di comunicare all’INPS lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo già intrapresa prima della domanda di prestazione. La Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata comunicazione integrasse comunque causa di decadenza, poiché la disciplina dell’ASpI impone la comunicazione dell’attività autonoma compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 4, 17 e 40, L. n. 92/2012, sostenendo che la decadenza opererebbe solo per attività autonoma iniziata durante il godimento dell’indennità e non per attività preesistente; (2) violazione dell’art. 12 disp. prel. c.c., lamentando un’interpretazione analogica di una norma eccezionale in tema di decadenza. L’INPS ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha interpretato la disciplina dell’ASpI in modo coerente con la successiva giurisprudenza resa in tema NASpI, affermando che la decadenza opera anche quando il beneficiario ometta di comunicare un’attività di lavoro autonomo già in essere al momento della domanda o comunque svolta in contemporanea alla percezione dell’indennità. Secondo la Corte, il dato testuale non impedisce tale lettura, che non è analogica ma ricognitiva di una fattispecie implicitamente considerata dalla norma. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; le spese sono state compensate per la novità delle questioni; è stato inoltre dichiarato l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1, 17, 40 e 41, L. 28 giugno 2012, n. 92

    comma 17; comma 40, lett. b); comma 41

    La disciplina ASpI richiede la comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa autonoma compatibile con lo stato di disoccupazione; la violazione dell’obbligo comporta decadenza dalla prestazione e obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. La Corte ha ritenuto che la decadenza operi anche per l’omessa comunicazione di un’attività autonoma già iniziata prima della domanda, purché svolta in concomitanza con la percezione dell’indennità.

  • art. 12, secondo comma, disp. prel. c.c.

    Il divieto di analogia delle norme eccezionali non è stato ritenuto violato, perché l’interpretazione adottata resta entro il perimetro testuale e considera una fattispecie implicitamente compresa dalla disciplina.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1, primo e secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la definizione del procedimento in camera di consiglio.

  • art. 1, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di indennità di disoccupazione, l’obbligo di comunicazione dell’attività autonoma va letto in funzione della ratio di tutela del bisogno effettivo: la prestazione non spetta quando il beneficiario svolga un’attività autonoma in contemporanea con l’erogazione dell’indennità e ometta la prescritta comunicazione, anche se l’attività è iniziata prima della domanda.
  • La decadenza da una prestazione previdenziale non richiede necessariamente un’interpretazione strettamente letterale che circoscriva l’obbligo alla sola attività successiva alla domanda, quando il testo normativo consenta di ricondurre alla fattispecie anche l’attività già in corso al momento dell’accesso al beneficio.
  • L’interpretazione conforme alla ratio legis può includere una fattispecie implicitamente considerata dal legislatore senza sconfinare nell’analogia vietata, se resta entro il significato testuale della disposizione.
  • La contemporaneità tra percezione dell’indennità di disoccupazione e svolgimento di attività autonoma è il dato decisivo ai fini della decadenza e della restituzione delle somme indebitamente percepite.

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