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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26946/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

L’associazione aveva agito in primo grado per ottenere che le due proprietarie cessassero di utilizzare l’acqua erogata mediante tubazioni dell’associazione, in assenza di un contratto di fornitura. Le convenute avevano resistito chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento di una servitù di acquedotto e la voltura delle bollette a loro favore. Il tribunale aveva accolto la tesi delle convenute, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, qualificando il rapporto come contratto di somministrazione idrica e negando la servitù. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l’omesso esame del fatto decisivo del difetto di legittimazione attiva dell’associazione ai sensi degli artt. 81 e 100 c.p.c., sostenendo che, non essendo proprietaria di alcun fondo, non potesse agire per far accertare l’uso abusivo dell’acqua; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione delle norme sulla proprietà e comunione (artt. 922, 934, 1100, 1117 e 1117-bis c.p.c., così come richiamate nel ricorso) per avere la corte territoriale attribuito all’associazione la proprietà dell’acquedotto e per avere escluso la servitù di acquedotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione attiva perché il rapporto tra le parti era correttamente qualificato come fattispecie a formazione progressiva e, in sostanza, come contratto di somministrazione idrica: l’associazione, quale parte del contratto e centro di imputazione degli interessi dei proprietari aderenti, era legittimata a interrompere la fornitura in caso di grave inadempimento. Ha inoltre osservato che la questione di titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito e non è rilevabile d’ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello non aveva fondato la decisione su un tema di proprietà dell’acquedotto, ma sull’esclusione della servitù e sulla qualificazione del rapporto come fornitura idrica contrattuale. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per sostenere il difetto di legittimazione attiva; la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della qualificazione contrattuale del rapporto.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti in tema di interesse ad agire; la Corte ha escluso il vizio di legittimazione/azione prospettato.

  • art. 922 c.c.

    invocato nel secondo motivo per contestare l’attribuzione della proprietà dell’acquedotto; la censura è stata giudicata inammissibile perché non attinente alla ratio della decisione.

  • art. 934 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all’asserita appartenenza dell’opera ai partecipanti; il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 1100 c.c.

    invocato nel secondo motivo; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché non coglieva la ratio decidendi.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 1117-bis c.c.

    richiamato nel secondo motivo; non decisivo nella motivazione della Corte di cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazione di legge nel secondo motivo.

  • art. 373 c.p.c.

    menzionato per il subprocedimento cautelare e per la liquidazione delle relative spese.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell’udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda la fornitura di acqua organizzata da un ente associativo privo di personalità giuridica, la fattispecie può essere qualificata come contratto di somministrazione idrica, se l’ente ha realizzato l’infrastruttura, stipulato il contratto di approvvigionamento e distribuito il servizio ai singoli aderenti.
  • La legittimazione ad agire e a resistere spetta alla parte del rapporto contrattuale; se la domanda investe la qualità di parte del contratto, essa fonda la legitimatio ad causam, mentre eventuali contestazioni sulla titolarità sostanziale del rapporto attengono al merito e non sono rilevabili d’ufficio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma sviluppa una censura estranea o inconferente rispetto alla reale base logica e giuridica della decisione.
  • L’esistenza o meno di una servitù non può essere dedotta in modo astratto se la decisione di merito ha escluso tale qualificazione valorizzando invece un rapporto obbligatorio di somministrazione; in tal caso la censura deve investire specificamente tale qualificazione contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpiugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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