Cassazione Civile, Ordinanza n. 00069/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società locatrice contro il fallimento di una società già ammessa a concordato preventivo e poi fallita. La creditrice chiedeva l'ammissione in prededuzione di canoni di locazione rimasti insoluti e di spese liquidate in un precedente giudizio, per un importo complessivo superiore a 191 mila euro, sostenendo che il contratto di locazione di un punto vendita fosse funzionale alla continuità aziendale prevista dal piano concordatario omologato. Il tribunale aveva accolto in parte l'opposizione, ammettendo il credito per i canoni in prededuzione, e aveva ritenuto tempestivo il deposito telematico dell'opposizione sulla base della ricevuta di avvenuta consegna, senza esaminare l'istanza di rimessione in termini nonostante il rifiuto dell'iscrizione a ruolo da parte della cancelleria. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del procedimento e violazione delle norme sul deposito telematico e sulla rimessione in termini, sostenendo che il primo deposito era stato rifiutato e che la nuova iscrizione a ruolo era avvenuta solo tre anni dopo, quindi tardivamente; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di tardività dell'istanza di rimessione in termini; 3) violazione dell'art. 111 l.fall. per avere il tribunale riconosciuto la prededuzione a un credito che, secondo il ricorrente, era posteriore all'omologa del concordato e quindi non assistito dai presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha assorbito il terzo. Ha affermato che nel deposito telematico il perfezionamento ai fini della tempestività si collega alla ricevuta di avvenuta consegna, ma l'efficacia del deposito resta subordinata al buon esito dei controlli successivi e all'accettazione della cancelleria; se il deposito viene rifiutato, l'atto non si perfeziona utilmente e la parte deve rinnovare il deposito o chiedere tempestivamente la rimessione in termini. Nel caso concreto, il tribunale non poteva limitarsi a ritenere non maturata alcuna decadenza, ma doveva esaminare l'istanza di rimessione in termini e verificare sia la non imputabilità dell'impedimento sia l'immediatezza della reazione. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al tribunale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato solo per indicare la comunicazione di esecutività dello stato passivo, da cui decorreva il termine per l'opposizione.
Norma che disciplina il termine e il deposito dell'opposizione allo stato passivo; il ricorso doveva essere depositato tempestivamente entro il termine previsto.
Fondamento della rimessione in termini, applicabile anche alla decadenza dall'impugnazione o dal deposito telematico quando l'inosservanza del termine dipenda da causa non imputabile e la parte reagisca con immediatezza.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività.
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
Stabilisce che il deposito telematico si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ma tale effetto è anticipato e provvisorio rispetto agli esiti successivi del procedimento di deposito.
Invocato per la prededuzione dei crediti; il relativo esame è stato assorbito dall'accoglimento dei primi motivi.
Richiamato dal tribunale e contestato in cassazione; la Corte ha precisato che il rifiuto per irregolarità fiscali non opera nel medesimo modo per il deposito telematico, che segue la disciplina del PCT.
Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con la dedotta tardività dell'istanza di rimessione in termini.
Richiamato solo come eventuale regola di computo dei termini in relazione al deposito telematico.
Massime di principio
- Nel processo telematico il rispetto del termine va apprezzato avendo riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna, ma l'efficacia del deposito resta subordinata al positivo completamento dell'intera sequenza procedimentale, compreso il controllo della cancelleria.
- Se il deposito telematico non si perfeziona per rifiuto o esito negativo dei controlli, la parte non può considerare stabilmente assolto l'onere processuale e deve attivarsi senza indugio per rinnovare il deposito o chiedere la rimessione in termini.
- La rimessione in termini richiede la prova di un impedimento oggettivamente estraneo alla volontà della parte e la dimostrazione di una reazione immediata, proporzionata al momento in cui l'errore o l'ostacolo siano stati conosciuti o conoscibili.
- In materia di opposizione allo stato passivo, il giudice deve esaminare espressamente l'istanza di rimessione in termini quando il deposito originario risulti non perfezionato; non è sufficiente affermare che la tempestività sia salvata dalla sola ricevuta di consegna.
- La questione della prededuzione dei crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale resta assorbita se il giudice di merito ha omesso di verificare correttamente la ritualità e tempestività del mezzo di opposizione.
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