Cassazione Civile, Ordinanza n. 18360/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una compagnia aerea per ottenere la dichiarazione di inefficacia, verso la massa dei creditori, di pagamenti eseguiti in favore di una società estera nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura, con conseguente restituzione delle somme. Il tribunale ha respinto la domanda ritenendo: per una parte dei pagamenti, operante l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80/2008, e per gli altri, l'esenzione dei pagamenti eseguiti nei termini d'uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., oltre alla mancata prova della scientia decoctionis. La corte d'appello ha confermato, affermando anche la rilevabilità d'ufficio di entrambe le esenzioni. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la ritenuta rilevabilità d'ufficio delle esenzioni dalla revocatoria previste dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 e dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova quanto ai termini d'uso nei pagamenti; 3) l'erronea nozione di pagamento nei termini d'uso, sostenendo che tale nozione non ricomprendesse pagamenti fatti in base a prassi patologiche o comunque non coincidenti con i termini pattuiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha affermato che l'esenzione ex art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 è una causa speciale, temporanea e ad personam di esenzione dalla revocatoria, rilevabile d'ufficio; viceversa, l'esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d'uso ex art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. richiede l'allegazione e la prova di una prassi modificativa consolidata tra le parti ed è quindi eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda secondo tali principi e verificare anche la sussistenza o meno della scientia decoctionis in capo alla creditrice al momento dei pagamenti dell'11 e del 22 aprile 2008.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale.
art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008
"Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia ... a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma II sono equiparati a quelli di cui al terzo comma lettera d) dell'art. 67 del regio decreto 16/3/1942, n. 267 e successive modificazioni"
integra una speciale causa di esenzione dalla revocatoria, temporanea e ad personam, che opera automaticamente per tutti gli atti, pagamenti e garanzie compiuti nel periodo previsto, senza necessità di verificare un piano attestato o l'idoneità concreta del singolo atto alla continuità aziendale.
art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.
"Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso"
richiede la prova di una prassi tra le parti, stabile e anteriore ai pagamenti sospetti, idonea a modificare di fatto i termini contrattuali; non è rilevabile d'ufficio ed è eccezione in senso stretto.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
richiamato come norma di raffronto rispetto all'esenzione speciale del d.l. n. 80/2008 e come fattispecie generale di esenzione per atti esecutivi di un piano attestato di risanamento.
l'onere della prova della prassi e dei termini d'uso grava sull'accipiens/convenuto che intenda opporre l'esenzione da revocatoria.
evocato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di rilevabilità d'ufficio delle eccezioni, salvo riserva di legge alla parte.
richiamato per la disciplina della proposizione delle eccezioni in senso stretto nella comparsa di risposta.
richiamato come norma analoga nel rito del lavoro, a sostegno della distinzione tra eccezioni rilevabili d'ufficio e eccezioni riservate alla parte.
richiamato in relazione alle preclusioni e alla necessità del contraddittorio sulle questioni rilevabili d'ufficio.
richiamato quale limite alla proposizione di eccezioni nuove in appello, limitato alle eccezioni in senso stretto.
richiamato per l'appello nel rito del lavoro, con analogo rilievo sulle eccezioni nuove.
richiamati per distinguere gli usi normativi dagli usi negoziali.
richiamato in tema di inserzione degli usi negoziali nel contenuto del contratto.
richiamato per contrapporre la disciplina negoziale originaria alle eventuali modifiche di fatto tra le parti.
richiamato in via analogica per illustrare come una regola dispositiva possa essere derogata da accordo o prassi tra le parti.
richiamato in tema di prova testimoniale di patti e modifiche contrattuali.
richiamato per il divieto di prova testimoniale dei patti contrari anteriori o contemporanei al contratto.
richiamato per le eccezioni al divieto di prova testimoniale quando il patto successivo sia stato stipulato verbalmente.
art. 65 ord. giud.
richiamato come parametro del compito nomofilattico della Cassazione nella scelta dell'interpretazione più esatta.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria fallimentare costituisce, di regola, eccezione rispetto al principio di revocabilità degli atti compiuti nel periodo sospetto; la sua qualificazione processuale dipende dalla struttura della singola fattispecie e dalla necessità, o meno, di allegare fatti ulteriori rispetto al dato normativo.
- Una causa di esenzione prevista direttamente dalla legge per tutti gli atti compiuti in un determinato arco temporale e per una specifica impresa può essere rilevata d'ufficio dal giudice, se opera automaticamente sulla base del solo presupposto oggettivo temporale.
- L'esenzione per i pagamenti eseguiti "nei termini d'uso" presuppone che tra le parti si sia instaurata una prassi stabile e anteriore, idonea a modificare di fatto il regolamento contrattuale originario; non basta il mero riscontro di pagamenti occasionalmente tardivi o di tolleranze isolate.
- Quando la fattispecie esimente dipende da circostanze interne al rapporto e conosciute solo dalle parti, l'onere di allegazione e prova grava su chi oppone l'esenzione per paralizzare l'azione revocatoria.
- La nozione di "termini d'uso" va riferita alle modalità concretamente consolidate del rapporto inter partes, non a una generica consuetudine di settore né alla mera clausola originaria del contratto.
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