Cassazione Civile, Sentenza n. 9004/2021 del 31/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex moglie)
La controversia
Dopo la pronuncia del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e posto a carico del marito un assegno divorzile mensile di 450 euro, rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT, il marito impugnò esclusivamente la statuizione economica. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 4 novembre 2013, rigettò l’impugnazione, confermando il diritto della moglie all’assegno. Nel corso del giudizio di cassazione divenne definitiva la delibazione della sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato nullo il matrimonio; il ricorrente chiese quindi che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. Le Sezioni Unite esclusero tale effetto, poiché la pronuncia di cessazione degli effetti civili era già passata in giudicato prima della delibazione e l’impugnazione riguardava ancora le conseguenze economiche. Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 347 c.p.c., comma 3, per la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado, asseritamente necessaria a valutare dichiarazioni sulla durata della convivenza e sulla convivenza del figlio con il padre. Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 e dell’art. 2697 c.c., contestando la rilevanza della durata legale del matrimonio rispetto a quella effettiva della convivenza, l’esistenza di un contributo alla vita familiare o di aspettative professionali sacrificate e la valutabilità dei successivi progressi professionali del marito. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la mancata attribuzione di efficacia confessoria alle dichiarazioni rese dalla moglie nel procedimento ecclesiastico e il rigetto delle richieste istruttorie. La sentenza d’appello aveva rilevato che, all’epoca della cessazione della convivenza, i redditi dei coniugi erano pressoché equivalenti: il marito, studente in medicina e operaio, percepiva circa 900.000 lire mensili, mentre la moglie, impiegata, circa 950.000 lire. In seguito il marito aveva completato gli studi ed era divenuto odontoiatra; la moglie era rimasta disoccupata e priva di mezzi. Il testo non indica le date, oscurate, del matrimonio, della pronuncia di primo grado e degli atti relativi alla separazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima della decisione definitiva sulle conseguenze economiche, non determina la cessazione della materia del contendere: il giudizio civile può proseguire per decidere spettanza e misura dell’assegno divorzile. La nullità ecclesiastica e il divorzio hanno oggetto, causa petendi ed effetti diversi; il titolo dell’assegno va individuato nella dissoluzione della comunione materiale e spirituale e nella valutazione delle condizioni e dei contributi maturati nella vita familiare, non nella validità originaria dell’atto matrimoniale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità dell’appello e il ricorrente non aveva dedotto specificamente un vizio motivazionale né indicato elementi decisivi, non rilevabili aliunde, trascurati dalla Corte territoriale; inoltre, la circostanza relativa alla convivenza del figlio non era stata ritualmente introdotta. Il secondo motivo è stato rigettato. Per l’assegno rileva la durata dell’intero vincolo matrimoniale, non soltanto quella della convivenza, e la durata, considerata insieme agli altri criteri legali, può anche escludere il diritto se il rapporto breve non ha consentito un contributo significativo o il sacrificio di apprezzabili aspettative professionali. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva considerato la durata del rapporto, le condizioni economiche e lavorative delle parti e il successivo sviluppo professionale del marito quale sviluppo delle potenzialità connesse agli studi già intrapresi; la censura chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione dei fatti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse: le circostanze sulla durata della convivenza erano state considerate sulla base della mancata contestazione, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., sicché le dichiarazioni rese nel processo ecclesiastico e la loro eventuale efficacia confessoria erano irrilevanti. Il ricorso è stato rigettato integralmente; le spese sono state compensate per la complessità della questione, legata a un evento sopravvenuto. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6
Tale accertamento non inerisce all’atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest’ultimo nella sua effettività, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno.
I criteri dell’art. 5, comma 6, regolano sia l’accertamento della spettanza sia la liquidazione dell’assegno e richiedono una valutazione delle vicende effettive della vita familiare e della loro dimensione economica. La durata da considerare è quella dell’intero vincolo matrimoniale, insieme agli altri criteri, e non soltanto il periodo di convivenza.
quanto (…) ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione (…) fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti dall’art. 2909 c.c.
Il giudicato civile sulle statuizioni economiche impedisce che la spettanza del diritto sia rimessa in discussione tra le stesse parti in un altro processo. Nel caso deciso, la definitività della pronuncia sullo status di divorzio prima della delibazione consentiva inoltre di proseguire il giudizio ancora pendente per l’accertamento e la liquidazione dell’assegno.
l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non possono formare oggetto di specifico accertamento suscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, a meno che le relative questioni non siano state introdotte espressamente dalle parti nel giudizio di divorzio
La validità del matrimonio è normalmente un presupposto della pronuncia di divorzio e non è oggetto di un autonomo giudicato se le parti non introducono espressamente la relativa questione; quando ciò avviene, l’accertamento deve essere compiuto con efficacia di giudicato.
L’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non costituisce infatti una condizione essenziale per la validità del giudizio d’appello, trattandosi di un adempimento di natura discrezionale con funzione meramente sussidiaria, la cui omissione non comporta quindi la nullità del procedimento o della decisione di secondo grado, ma si traduce al più in un vizio di motivazione, la cui deduzione in sede di legittimità postula peraltro la specifica prospettazione da parte del ricorrente della possibilità di desumere dal predetto fascicolo elementi idonei ad orientare in senso diverso la decisione, non rilevabili aliunde e trascurati dal giudice d’appello.
La mancata acquisizione in appello del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina, di per sé, nullità del procedimento o della decisione. In cassazione occorre dedurre specificamente un vizio motivazionale e indicare elementi decisivi ricavabili dal fascicolo, non altrimenti disponibili, che il giudice d’appello avrebbe trascurato.
la mancata contestazione delle stesse ad opera della controparte consentiva di porle a fondamento della decisione senza bisogno di prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1, con la conseguente irrilevanza anche delle dichiarazioni rese dalla controricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale ecclesiastico.
I fatti specificamente dedotti e non contestati possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova; se la decisione si basa su tale mancata contestazione, è priva d’interesse la censura relativa all’efficacia probatoria di dichiarazioni rese in un diverso procedimento.
omessa perché la Corte ha dichiarato infondato il motivo che invocava la norma, ma non ne ha formulato un’interpretazione autonoma.
La Corte ha respinto la censura proposta anche con riferimento all’art. 2697 c.c., senza enunciare una regola autonoma sulla ripartizione dell’onere della prova.
omessa perché la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il motivo relativo alle dichiarazioni rese nel procedimento ecclesiastico, senza decidere la loro natura confessoria.
La Corte non ha deciso se le dichiarazioni rese nel procedimento ecclesiastico avessero natura confessoria, poiché la questione era irrilevante rispetto alla ragione che aveva fondato la decisione impugnata.
omessa perché la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il motivo relativo alle dichiarazioni rese nel procedimento ecclesiastico, senza decidere la loro natura confessoria.
La Corte non ha deciso l’applicabilità della disciplina della confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese nel procedimento ecclesiastico, essendo irrilevante la questione nel caso concreto.
omessa perché la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il motivo relativo alle dichiarazioni rese nel procedimento ecclesiastico, senza formulare un principio autonomo sulla valutazione delle prove.
La Corte non ha enunciato un principio autonomo sull’art. 116 c.p.c.; il motivo è stato definito inammissibile perché la decisione si fondava sulla mancata contestazione dei fatti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è d’altronde in grado d’individuare aspetti contrastanti con i principi enunciati, ma si limita ad insistere sulla breve durata della convivenza e sull’assenza di qualsiasi collegamento tra le aspettative economiche maturate nel corso della stessa e i successivi sviluppi della sua vita professionale, in tal modo sollecitando una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logico-giuridica della stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio. Il controllo è circoscritto alla correttezza giuridica della motivazione e alle anomalie deducibili secondo la formulazione vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma prima della decisione definitiva sulle conseguenze economiche, non determina la cessazione della materia del contendere: il giudizio civile può proseguire per accertare la spettanza e liquidare l’assegno divorzile.
- La nullità del matrimonio e il divorzio hanno oggetto, causa petendi ed effetti differenti: la prima riguarda l’invalidità originaria del matrimonio-atto, il secondo lo scioglimento ex nunc del matrimonio-rapporto. Il giudicato sul divorzio può quindi coesistere con la successiva delibazione della nullità.
- Il titolo dell’assegno divorzile non è la validità originaria del matrimonio, ma la dissoluzione della comunione materiale e spirituale e la conseguente valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, del contributo alla vita familiare e degli eventuali sacrifici professionali.
- Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile rileva l’intera durata del vincolo matrimoniale, compreso il periodo di separazione, insieme agli altri criteri legali. La brevità del rapporto può escludere il diritto se non ha consentito un contributo significativo o il sacrificio di apprezzabili aspettative professionali.
- La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado in appello non comporta di per sé la nullità del procedimento o della decisione; in cassazione è necessario indicare specificamente gli elementi decisivi, non altrimenti rilevabili, che il giudice d’appello avrebbe trascurato.
- La mancata contestazione di fatti specificamente dedotti consente al giudice di porli a fondamento della decisione senza prova; una censura sull’efficacia confessoria di dichiarazioni rese in altro procedimento è priva d’interesse quando la decisione si fonda invece sulla non contestazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9006/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8929/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8971/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8972/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8975/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9003/2021 del 31/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →