Cassazione Civile, Sentenza n. 8971/2021 del 31/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la decisione di prime cure favorevole a Pietro Gianiorio: domanda di risarcimento per danni subiti in conseguenza della collisione del veicolo del Gianiorio con un cinghiale avvenuta il 30/10/2009 sulla S.S. 17. La Regione Abruzzo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 1 e 9 della L. n. 157/1992 (nonché art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) sostenendo di non essere responsabile, mentre i controricorrenti (Gianiorio e la Provincia dell'Aquila) resistevano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: violazione dell'art. 366, comma 10, n. 6 c.p.c. per carenza nella riproduzione e nella puntuale indicazione degli atti di causa richiamati nel ricorso, con conseguente impossibilità per la Corte di verificarne le doglianze; e mancata esposizione idonea a censurare gli accertamenti di fatto della corte d'appello. Sul merito, la corte d'appello aveva ritenuto la Regione responsabile ex art. 2043 c.c. per omissione nei doveri di controllo e gestione della fauna selvatica (tratto stradale noto per attraversamenti di fauna e segnaletica insufficiente), mentre aveva escluso la responsabilità della Provincia per carenza di poteri e risorse delegati. La Corte Suprema, rilevata l'inammissibilità formale e la mancata rimessione del litigio in termini utili, ha rigettato il ricorso e condannato la Regione al pagamento delle spese di cassazione (importi liquidati indicati nella sentenza).
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
«E' da riconoscere ... la responsabilità del suddetto ente territoriale ( ex art. 2043 c.c. ) per i danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione dei veicoli»
La corte d'appello ha applicato la responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 ritenendo che la Regione, avendo l'obbligo di controllo/gestione della fauna e non avendo adottato misure adeguate nonostante il rischio noto, abbia commesso un'omissione colposa da cui è derivato il danno
art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6
La Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo di riprodurre e indicare puntualmente nel ricorso gli atti di merito cui si riferisce la censura; la violazione di tali requisiti formali rende il ricorso inammissibile perché impedisce l'esame del gravame
art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3
Il motivo di cassazione dedotto in riferimento a questa norma (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) è stato ritenuto non esaminabile per carenze formali e per mancata dimostrazione della violazione, sicché la questione non è stata affrontata nel merito
L. n. 157/1992, artt. 1 e 9
Gli articoli della legge sulla protezione della fauna selvatica sono stati invocati dalla ricorrente, ma la Cassazione non ha affrontato un'interpretazione sostanziale dei medesimi in ragione dell'inammissibilità formale del ricorso; in sede di merito i giudici hanno comunque valutato la disciplina della gestione fauna nel quadro della responsabilità extracontrattuale
artt. 2 L.R. n. 10/2004; 48 L.R. n. 21/2004; 55 L.R. n. 10/2004; L.R. n. 8/2005; L.R. n. 33/2005
Le norme regionali sono state considerate dal giudice d'appello per valutare l'eventuale delega di funzioni e poteri alla Provincia: la Provincia è stata ritenuta non responsabile perché non le erano stati conferiti poteri e risorse adeguati, mentre la Regione è stata ritenuta responsabile per omissione nel controllo/gestione
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30/5/2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24/12/2012, n. 228)
La Corte ha dato atto dell'obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi della normativa richiamata
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione richiedono il rigoroso rispetto degli obblighi formali (art. 366 c.p.c.): occorre riprodurre e indicare con precisione gli atti di merito richiamati e la loro collocazione, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La Corte di legittimità non integra le lacune probatorie o documentali del ricorrente: affermazioni apodittiche o mere riproposizioni delle tesi già respinte in grado non sono sufficienti.
- Gli accertamenti di fatto operati dalla corte d'appello, se adeguatamente motivati e sorretti da elementi probatori, difficilmente sono rimessi in discussione in cassazione, salvo chiara violazione di diritto o errori di motivazione evidenti e specificamente indicati.
- La responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica può essere ricondotta all'art. 2043 c.c. quando l'ente abbia doveri di controllo/gestione e ometta misure idonee nonostante il rischio noto; la delega di funzioni può spostare la responsabilità solo se l'ente delegato ha autonomia decisionale e risorse adeguate.
- Nelle controversie in cui si invoca la responsabilità di enti pubblici, è fondamentale dimostrare il nesso causale tra omissione gestionale e l'evento dannoso, nonché provare la conoscenza e la pericolosità del rischio da parte dell'ente.
- Quando si contesta la competenza o l'intervento di enti delegati, occorre documentare la concreta attribuzione di poteri, risorse e autonomia gestionale per poter trasferire la responsabilità all'ente delegato.
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