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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9006/2021 del 31/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (genitori adottivi)

La controversia

Un cittadino italiano naturalizzato statunitense, residente negli Stati Uniti da oltre dieci anni, chiese all’ufficiale di stato civile italiano la trascrizione dell’atto di nascita di un minore nato all’estero e adottato, con provvedimento della competente autorità statunitense, da lui e dal proprio partner, successivamente divenuto coniuge. Il minore e l’altro genitore adottivo erano cittadini statunitensi. Il provvedimento estero attribuiva a entrambi lo status di genitori adottivi, dopo il consenso preventivo dei genitori biologici e un’indagine sull’idoneità degli adottanti svolta da un’agenzia pubblica; il giudice straniero aveva ritenuto l’adozione conforme all’interesse del minore. L’ufficiale di stato civile rifiutò la trascrizione, ritenendo applicabile la disciplina dell’adozione internazionale e la competenza del Tribunale per i minorenni. La Corte d’appello di Milano, adita per il riconoscimento del provvedimento estero, accolse la domanda e ritenne che il riconoscimento non fosse contrario all’ordine pubblico internazionale. Il Sindaco ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) contestò il proprio difetto di legittimazione passiva rilevato dalla Corte d’appello e sostenne che il procedimento richiedesse un contraddittorio specifico; 2) denunciò la mancata partecipazione al giudizio di uno dei due genitori adottivi, deducendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di entrambi; 3) contestò la competenza della Corte d’appello, sostenendo che spettasse al Tribunale per i minorenni o, in subordine, al tribunale ordinario, e dedusse anche la tardività del ricorso introduttivo; 4) censurò la nozione di ordine pubblico internazionale applicata dalla Corte territoriale, sostenendo che il riconoscimento contrastasse con le norme interne che riservano l’adozione piena alle coppie coniugate eterosessuali, e prospettò inoltre un vizio documentale per mancata allegazione di autocertificazioni. L’ordinanza interlocutoria aveva inoltre rimesso alle Sezioni Unite la questione se l’ordine pubblico ostasse al riconoscimento dell’adozione piena da parte di una coppia dello stesso sesso e se dovesse essere valutata l’adottabilità del minore secondo il diritto straniero.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di cassazione, in ragione della novità delle questioni. Il primo motivo è stato accolto: il Sindaco, quale ufficiale di stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, è legittimato a contraddire nella controversia sul riconoscimento dello status; ciò ha consentito l’esame degli altri motivi. Il secondo motivo è stato respinto: l’altro genitore adottivo è intervenuto volontariamente nel giudizio di legittimità aderendo alla domanda e non è stato indicato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa, sicché non occorreva rimettere la causa al giudice di merito. Il terzo motivo è stato respinto: la fattispecie non rientrava nell’adozione internazionale disciplinata dalla legge speciale, perché i richiedenti risiedevano stabilmente all’estero e non ricorrevano i presupposti soggettivi delle disposizioni invocate; il riconoscimento era regolato dalla L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1, e la controversia sul rifiuto di trascrizione di un provvedimento straniero costitutivo di status spettava alla Corte d’appello secondo il procedimento previsto dall’art. 67 della stessa legge e dall’art. 30 del D.Lgs. n. 150 del 2011. Non erano previsti termini perentori per proporre il ricorso. La deduzione relativa alle autocertificazioni è stata dichiarata inammissibile perché nuova. Il quarto motivo è stato respinto: il sindacato sul provvedimento straniero riguarda i suoi effetti e la loro compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale, non la conformità della legge straniera alla disciplina italiana. Non costituiscono ostacolo al riconoscimento né il carattere omogenitoriale della coppia né le limitazioni interne all’accesso all’adozione piena, quando è esclusa una gestazione per altri. Quanto all’adottabilità, la Corte ha rilevato che il provvedimento straniero si fondava sia sul consenso dei genitori biologici sia su un’indagine di idoneità degli adottanti; non essendo state dedotte contestazioni concrete sulle modalità di adozione, tale profilo non ha impedito il riconoscimento. La Corte ha enunciato il principio secondo cui non contrasta con l’ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento straniero di adozione piena da parte di una coppia omoaffettiva maschile, in assenza di un accordo di surrogazione di maternità.

Norme richiamate

  • L. n. 218 del 1995, art. 67

    Ne consegue, in conclusione, come già posto in luce da S.U. n. 12193 del 2019, in relazione a fattispecie radicalmente diversa quanto alle modalità di costituzione dello status genitoriale all’estero, perchè derivante da processo generativo fondato sulla gestazione per altri, ma parzialmente assimilabile quanto a condizioni soggettive del richiedente (cittadinanza italiana ma stabile residenza all’estero), che la controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis, sia assoggettata al procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67.

    La controversia che nasce dal rifiuto di trascrivere un provvedimento straniero costitutivo dello status di filiazione deve essere trattata con il procedimento previsto dall’art. 67.

  • L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1

    Il provvedimento adottivo estero il cui riconoscimento in Italia venga richiesto da cittadini stranieri stabilmente residenti all’estero in relazione ad un minore, anch’esso cittadino dello Stato estero di cittadinanza dei richiedenti è assoggettato, quanto all’individuazione del giudice competente ed al regime giuridico applicabile alla L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 1 che, come già rilevato stabilisce: “I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66.

    Per le adozioni straniere estranee ai presupposti soggettivi dell’adozione internazionale, il riconoscimento è disciplinato dal primo comma dell’art. 41 e dalle condizioni generali richiamate dagli artt. 64, 65 e 66.

  • L. n. 218 del 1995, art. 64

    Ne consegue che, incontestata la ricorrenza delle condizioni pure dettate dalla norma riguardanti la competenza del giudice straniero, la definitività della pronuncia estera, la non contrarietà con un giudicato interno, la insussistenza di una situazione processuale qualificabile come litispendenza, deve essere esaminato il profilo del rispetto del principio del contraddittorio e la compatibilità della decisione con i principi di ordine pubblico internazionale.

    Nel riconoscimento ai sensi dell’art. 64 devono essere verificate le condizioni previste dalla norma, compresi il rispetto del contraddittorio e la compatibilità degli effetti della decisione con l’ordine pubblico internazionale.

  • L. n. 218 del 1995, art. 16

    Entrambe le pronunce si collocano nel solco della concezione aperta ed universalistica dell’ordine pubblico internazionale, già espressa in precedenti orientamenti (Cass. 19599 del 2016 e 14878 del 2017) riconoscendo ai principi di ordine pubblico internazionale non soltanto la funzione di limite all’applicazione della legge straniera (L. n. 218 del 1995, art. 16) ed al riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri (L. n. 218 del 1995, art. 64) e ma anche quella di promozione (S.U. 16601 del 2017) e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona (Cass. n. 19405 del 2013), attraverso i principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani.

    L’ordine pubblico internazionale opera come limite all’applicazione della legge straniera ed è ricostruito alla luce dei principi di tutela dei diritti fondamentali provenienti dalle fonti costituzionali, dell’Unione e convenzionali.

  • L. n. 184 del 1983, art. 6

    In conclusione, nel contesto normativo e giurisprudenziale nel quale è maturata la sentenza delle S.U. n. 12193 del 2019 il limite, dovuto alla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale, al riconoscimento di status genitoriali contenuti in provvedimenti esteri, richiesti da componenti di coppie omoaffettive, è stato individuato esclusivamente nel ricorso alla gestazione per altri, limite peraltro comune anche alle coppie eterosessuali. In particolare, non sono stati ritenuti incidenti sulla valutazione di compatibilità della omogenitorialità con i nostri principi di ordine pubblico internazionale i limiti derivanti dalla legislazione interna in tema di accesso all’adozione legittimante (L. n. 184 del 1983, art. 6) previsto soltanto per le coppie eterosessuali coniugate e dalla legge sulle unioni civili che non ha espressamente esteso alle coppie omoaffettive l’accesso all’adozione legittimante, lasciando tuttavia aperta la strada all’adozione in casi particolari, in quanto già riconosciuta dalla giurisprudenza sulla base delle norme vigenti (L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20).

    La disciplina interna che riserva l’adozione legittimante alle coppie eterosessuali coniugate non è, di per sé, un principio di ordine pubblico internazionale ostativo al riconoscimento di un’adozione straniera.

  • L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20

    In conclusione, nel contesto normativo e giurisprudenziale nel quale è maturata la sentenza delle S.U. n. 12193 del 2019 il limite, dovuto alla contrarietà ai principi di ordine pubblico internazionale, al riconoscimento di status genitoriali contenuti in provvedimenti esteri, richiesti da componenti di coppie omoaffettive, è stato individuato esclusivamente nel ricorso alla gestazione per altri, limite peraltro comune anche alle coppie eterosessuali. In particolare, non sono stati ritenuti incidenti sulla valutazione di compatibilità della omogenitorialità con i nostri principi di ordine pubblico internazionale i limiti derivanti dalla legislazione interna in tema di accesso all’adozione legittimante (L. n. 184 del 1983, art. 6) previsto soltanto per le coppie eterosessuali coniugate e dalla legge sulle unioni civili che non ha espressamente esteso alle coppie omoaffettive l’accesso all’adozione legittimante, lasciando tuttavia aperta la strada all’adozione in casi particolari, in quanto già riconosciuta dalla giurisprudenza sulla base delle norme vigenti (L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 20).

    L’esclusione dell’estensione legislativa dell’adozione legittimante alle unioni civili non determina, da sola, incompatibilità con l’ordine pubblico internazionale degli effetti di un’adozione straniera.

  • L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 3

    L’interesse preminente del minore, nel caso di specie, consiste nel poter conservare anche nel nostro ordinamento lo status filiationis acquisito all’estero in forza di un provvedimento giudiziario valido ed efficace. Ciò sia in relazione al diritto alla continuità degli status, stabilito nella L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 3 e art. 33, commi 1 e 2 sia in relazione al diritto alla vita privata e familiare del minore che include tra le sue primarie manifestazioni la definizione della propria identità come essere umano relazionale e, dunque, all’interno del proprio nucleo familiare.

    La continuità dello status di filiazione acquisito all’estero rileva nella tutela dell’identità e della vita privata e familiare del minore.

  • L. n. 218 del 1995, art. 33, commi 1 e 2

    L’interesse preminente del minore, nel caso di specie, consiste nel poter conservare anche nel nostro ordinamento lo status filiationis acquisito all’estero in forza di un provvedimento giudiziario valido ed efficace. Ciò sia in relazione al diritto alla continuità degli status, stabilito nella L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 3 e art. 33, commi 1 e 2 sia in relazione al diritto alla vita privata e familiare del minore che include tra le sue primarie manifestazioni la definizione della propria identità come essere umano relazionale e, dunque, all’interno del proprio nucleo familiare.

    La disciplina della filiazione di diritto internazionale privato tutela la continuità degli status acquisiti, in connessione con l’identità e la vita familiare del minore.

  • art. 2 Cost.

    L’operazione da svolgere, come già evidenziato, non ha ad oggetto la coerenza della normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilità degli effetti che l’atto produce (nella specie l’attribuzione di uno status genitoriale adottivo) con i limiti non oltrepassabili, costituiti dai principi fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); dal principio del preminente interesse del minore di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (Legge Delega n. 219 del 2012, D.Lgs. n. 153 del 2013); dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonchè relazionale sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente.

    Il controllo di ordine pubblico deve considerare, tra i principi fondamentali, l’autodeterminazione e le scelte relazionali, nonché il divieto di discriminare lo status filiale o limitare la genitorialità esclusivamente in base all’orientamento sessuale.

  • art. 8 CEDU

    L’operazione da svolgere, come già evidenziato, non ha ad oggetto la coerenza della normazione interna di uno o più istituti con quella estera che ha condotto alla formazione del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede il riconoscimento, ma la verifica della compatibilità degli effetti che l’atto produce (nella specie l’attribuzione di uno status genitoriale adottivo) con i limiti non oltrepassabili, costituiti dai principi fondanti l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); dal principio del preminente interesse del minore di origine convenzionale ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (Legge Delega n. 219 del 2012, D.Lgs. n. 153 del 2013); dal principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonchè relazionale sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente.

    La tutela convenzionale della vita privata e familiare concorre a definire i principi di ordine pubblico rilevanti nel valutare gli effetti di un provvedimento straniero di filiazione.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    In primo luogo, come già rilevato, il principio del preminente interesse del minore nelle determinazioni che incidono sul suo diritto all’identità, alla stabilità affettiva, relazionale e familiare, contenuto nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e divenuto parte integrante della costruzione del diritto alla vita privata e familiare ad opera della Corte Europea dei diritti umani oltre che fondamento della riforma della L. n. 184 del 1983 ad opera della L. n. 149 del 2001 e della recente Legge sulla continuità affettiva (n. 173 del 2015) nonchè di tutta la disciplina legislativa relativa alla responsabilità genitoriale, ed agli status filiationis (anche secondo la citata sentenza n. 272 del 2017 della Corte Costituzionale) essendo una delle estrinsecazioni più rilevanti dell’art. 2 Cost.

    L’interesse preminente del minore, comprensivo della sua identità e stabilità affettiva, relazionale e familiare, è un principio rilevante nel controllo di compatibilità con l’ordine pubblico.

  • art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo

    In primo luogo, come già rilevato, il principio del preminente interesse del minore nelle determinazioni che incidono sul suo diritto all’identità, alla stabilità affettiva, relazionale e familiare, contenuto nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, nell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e divenuto parte integrante della costruzione del diritto alla vita privata e familiare ad opera della Corte Europea dei diritti umani oltre che fondamento della riforma della L. n. 184 del 1983 ad opera della L. n. 149 del 2001 e della recente Legge sulla continuità affettiva (n. 173 del 2015) nonchè di tutta la disciplina legislativa relativa alla responsabilità genitoriale, ed agli status filiationis (anche secondo la citata sentenza n. 272 del 2017 della Corte Costituzionale) essendo una delle estrinsecazioni più rilevanti dell’art. 2 Cost.

    Il preminente interesse del minore, incluso il diritto all’identità e alla stabilità familiare, guida le decisioni che incidono sul suo status.

  • L. n. 218 del 1995, art. 41, comma 2

    Tuttavia, non tutti i provvedimenti esteri di adozione dei quali si chiede il riconoscimento confluiscono nella definizione normativa di “adozione internazionale”, ma al contrario, essa è limitata alle ipotesi in cui i richiedenti risiedano entrambi in Italia, o siano cittadini italiani risiedenti all’estero (art. 29 bis, comma 1 e 2).

    Le disposizioni speciali sull’adozione internazionale non si applicano indistintamente a ogni provvedimento straniero di adozione: occorre che ricorrano i presupposti soggettivi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 102 c.p.c.

    Ne consegue che l’intervento volontario e pienamente adesivo dell’altro genitore adottivo nel giudizio di legittimità, consente di verificare la condivisione dell’interesse sotteso alla domanda volta alla trascrizione del provvedimento che attesta la genitorialità adottiva della coppia omogenitoriale e la assenza di alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’interveniente.

    La mancata partecipazione iniziale del litisconsorte non impone la regressione del processo quando l’intervento successivo, pienamente adesivo, integra il contraddittorio e non risulta un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 95 e 96

    Ne consegue che dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha ad oggetto non la dimensione formale dell’atto o l’ambito delle attribuzioni e competenze dell’ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l’ordine pubblico, ma l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’efficacia dell’atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall’ordine pubblico.

    Il rifiuto di trascrivere un provvedimento straniero costitutivo di status per ragioni di ordine pubblico dà luogo a una controversia sul riconoscimento della sua efficacia, non a una mera opposizione relativa alla regolarità formale dell’atto o alle attribuzioni dell’ufficiale.

  • D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30

    Il rito applicabile come riconosciuto anche dalla parte ricorrente è delineato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67 ed D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d’Appello.

    La controversia di riconoscimento dello status straniero conseguente al rifiuto di trascrizione è trattata in unico grado dalla Corte d’appello secondo il rito richiamato.

Massime di principio

  • Nel riconoscimento di un provvedimento straniero costitutivo dello status di filiazione, il giudice italiano verifica le condizioni di riconoscimento e la compatibilità degli effetti dell’atto con l’ordine pubblico internazionale; non può riesaminare in via generale la correttezza giuridica della decisione straniera né confrontare la legge straniera con la disciplina interna del medesimo istituto.
  • Il rifiuto di trascrivere un provvedimento straniero costitutivo di uno status, quando è fondato sulla sua asserita contrarietà all’ordine pubblico, dà origine a una controversia sul riconoscimento dell’efficacia dell’atto. Per le fattispecie estranee alla disciplina speciale dell’adozione internazionale, la competenza e il procedimento sono quelli previsti dalla L. n. 218 del 1995, artt. 41 e 67, con decisione in unico grado della Corte d’appello.
  • Le norme interne che circoscrivono l’accesso all’adozione piena alle coppie eterosessuali coniugate non costituiscono, di per sé, principi di ordine pubblico internazionale tali da impedire il riconoscimento di un’adozione straniera piena disposta in favore di una coppia dello stesso sesso, quando non sia stato fatto ricorso alla gestazione per altri.
  • Il controllo sulla compatibilità con l’ordine pubblico internazionale può estendersi, se specificamente allegato e provato, alle modalità che hanno condotto all’adozione e alla verifica estera dell’adottabilità: assume rilievo, tra l’altro, l’eventualità che il consenso dei genitori biologici sia stato ottenuto mediante un intervento oneroso o un accordo vietato incidente su diritti inviolabili. La sola presenza del consenso dei genitori biologici non rende tuttavia automaticamente incompatibile il provvedimento straniero con l’ordine pubblico.
  • L’intervento volontario e pienamente adesivo del litisconsorte necessario pretermesso può sanare il difetto di integrità del contraddittorio quando non risulti un concreto pregiudizio alle facoltà difensive e l’interessato accetti il processo nello stato in cui si trova.
  • Il principio del preminente interesse del minore, insieme alla continuità dello status, all’identità personale e alla stabilità affettiva e familiare, costituisce parametro centrale nella valutazione degli effetti di un provvedimento straniero di adozione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento di sentenze straniereAdozioneImpugnazioni
RamiInternazionale privatoFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioPrimato del diritto dell'Unione europea

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