Cassazione Civile, Sentenza n. 9003/2021 del 31/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Villa Stacchini chiedeva il pagamento di prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento per ricoveri in lungodegenza, sostenendo che il budget per il 2005 risultava dal quadro regionale (accordo regionale triennale e protocollo d'intesa) e che l'Azienda Usl aveva, in concreto, riconosciuto l'ammontare. Contestava inoltre l'invalidazione dell'accordo per la cessione/affitto della struttura e deduceva indebito arricchimento dell'Azienda per il mancato rimborso dei crediti maturati.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diritto al rimborso delle prestazioni eccedenti il budget non può fondarsi sull'accordo regionale se non è seguito il necessario accordo locale che determini il tetto e i criteri di rimborso; ha ritenuto inammissibili le nuove prospettazioni di fatto introdotte in memoria; ha condiviso la Corte d'appello sull'invalidità del contratto con la ASL per mancanza della forma scritta e sul fatto che le prestazioni eccedenti il tetto di spesa sono prive di utilità pubblica (disutili), escludendo così l'indebito arricchimento. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente, liquidate e maggiorate come indicato nella sentenza, e ha disposto il relativo contributo previsto dal d.p.r. n.115/02.
Norme richiamate
d.lgs. n.502/1992, artt. 8-bis e 8-quinquies
Le norme regolano i rapporti e i criteri di accreditamento e rimborso; la Corte ha ritenuto che l'accordo regionale non è autosufficiente a fissare il tetto di spesa esecutivo senza i conseguenti accordi locali che determinano i criteri di riparto e rimborso
Delibera G.R. Emilia-Romagna n.2403/2004
Richiamata dalla ricorrente come fonte del tetto di spesa; la Corte ha però osservato che dal solo testo regionale non emergeva un tetto spendibile senza l'accordo locale e che il relativo protocollo non è stato efficacemente riprodotto nel ricorso
art. 2041 c.c.
Norma richiamata in tema di indebito arricchimento; la Corte ha escluso l'indebito arricchimento perché le prestazioni eccedenti il tetto di spesa sono state ritenute prive di utilità pubblica (disutili) e prestate in violazione del limite fissato dall'ente
art. 360 c.p.c., n.5
Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione dei fatti dalla Corte territoriale; la Corte di legittimità ha rilevato che tale doglianza era inammissibile ratione temporis o infondata e che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma l-quater
Norma procedurale richiamata in relazione al contributo dovuto dalla ricorrente; la sentenza dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Giurisprudenza della Cassazione, ex multis Cass. n.27608/2019
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, in regime di accreditamento, la domanda di pagamento per prestazioni 'extra-budget' è infondata se mancano criteri di remunerazione e se il rispetto dei tetti di spesa è necessario per il vincolo delle risorse pubbliche
Massime di principio
- Un accordo quadro regionale che indica allocazioni generali non sostituisce gli accordi locali necessari a determinare i tetti di spesa effettivi e i criteri di rimborso: senza l'accordo locale la pretesa di pagamento risulta debole
- Le strutture accreditate non hanno diritto automatico al rimborso delle prestazioni eccedenti il budget se non esistono criteri di remunerazione per le prestazioni 'extra-budget'; il rispetto dei tetti di spesa pubblica prevale
- Per l'azione in Cassazione sono inammissibili nuove prospettazioni di fatto o il riesame completo dell'apprezzamento delle prove già effettuato in grado di merito
- La rivendicazione dell'indebito arricchimento richiede che le prestazioni abbiano effettivamente recato un'utilità alla controparte e non risultino comunque illegittime o in contrasto con vincoli di spesa pubblica; prestazioni 'in eccesso' che violano tetti amministrativi possono essere considerate prive di utilità rilevante
- La forma scritta richiesta per determinati accordi con la pubblica amministrazione è essenziale: la sua mancanza può comportare la nullità del contratto
- Operazioni di cessione o affitto della struttura che incidono sui rapporti contrattuali con l'ente pubblico devono essere valutate attentamente (approvazione/oppocizione dell'ente) perché possono influire sulla validità o efficacia degli obblighi
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