Cassazione Civile, Sentenza n. 8929/2021 del 31/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, sostituto procuratore della DDA coassegnatario di un procedimento per tentato omicidio e associazione mafiosa, era stato assolto dalla Sezione disciplinare del CSM da una delle due incolpazioni e condannato, per l’altra, alla sanzione dell’ammonimento. L’addebito riguardava l’autorizzazione del 20 maggio 2011 alla prosecuzione di attività di videoripresa dopo l’archiviazione del procedimento, disposta il 15 dicembre 2010, e in assenza di riapertura delle indagini: la condotta era contestata come grave e inescusabile negligenza nell’adozione di un provvedimento fuori dai casi consentiti dalla legge, lesivo della riservatezza dei soggetti ripresi e produttivo di danno erariale, quantificato in circa un milione di euro. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Sezione disciplinare, in diversa composizione, aveva confermato responsabilità e ammonimento, ritenendo che la nota della polizia giudiziaria, pur ingannevole, non esonerasse il magistrato dall’esaminare il fascicolo e dal verificare la perdurante apertura delle indagini e la legalità delle attività investigative. Aveva inoltre escluso che il carico di lavoro e le disfunzioni organizzative dell’ufficio rendessero scusabile l’omissione, e aveva negato la scarsa rilevanza del fatto. Il ricorso per cassazione contro la sentenza del CSM n. 106/2020, depositata il 9 settembre 2020, articolava sei motivi: contestazione della qualificazione del visto «V si autorizza» come autorizzazione alla prosecuzione delle riprese e deduzione di travisamento della prova; violazione dei limiti del giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p., difetto e contraddittorietà di motivazione sull’inescusabilità e travisamento documentale; omessa valutazione di missive e della posizione del luogotenente coinvolto; difetto di motivazione sul carico di lavoro; mancato confronto con precedenti della Sezione disciplinare; travisamento della prova quanto al danno erariale e asserita indebita rivalutazione dell’incolpazione dalla quale il magistrato era stato assolto. Con tre motivi nuovi, qualificati dalla Corte come specificazioni delle censure già svolte, erano inoltre dedotti il trattamento difforme rispetto a precedenti, la mancata applicazione dello standard probatorio dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006 e l’inosservanza della precedente pronuncia rescindente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva una censura già dichiarata inammissibile nella precedente fase di cassazione: era quindi coperto da giudicato l’accertamento relativo al contenuto e alla portata del visto apposto sulla nota della polizia giudiziaria. Del secondo motivo è stata dichiarata inammissibile la parte diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove; la parte relativa all’art. 627 c.p.p. e alla motivazione sull’inescusabilità è stata respinta, poiché il giudice di rinvio aveva rispettato i limiti della pronuncia rescindente e valutato proprio la scusabilità della condotta, senza rimettere in discussione l’assoluzione per l’altro capo. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato che il magistrato dovesse leggere integralmente la nota, consultare il fascicolo, verificare che il procedimento fosse ancora aperto e vigilare sulla legalità delle indagini; l’affidamento sulla polizia giudiziaria e il carico di lavoro non rendevano scusabile l’omissione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava il riesame dei fatti. Il quarto e il quinto sono stati rigettati: la decisione aveva motivato sull’irrilevanza esimente della mole di lavoro e il giudice disciplinare non era tenuto a comparare la fattispecie con tutti i precedenti invocati. Il sesto è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dell’accertamento del danno erariale. I motivi nuovi sono stati respinti: quanto allo standard dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006, la regola attiene all’insufficienza della prova del fatto, non alla sua sussunzione nella fattispecie disciplinare; nella specie la decisione impugnata aveva svolto una disamina probatoria completa e logicamente motivata. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato, essendo il procedimento esente.
Norme richiamate
art. 627 c.p.p.
nel caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell’ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente.
Nel giudizio di rinvio disposto per vizio di motivazione, il giudice può rivalutare i fatti già accertati e indagarne altri, purché non fondi la decisione sugli elementi già censurati e rispetti i fatti coperti da accertamento definitivo e il principio di diritto vincolante.
art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 109/2006
Come è già stato affermato (Cass. Sez. Un. 10 dicembre 2013 n. 27493), la disposizione è una norma che attiene allo standard probatorio richiesto per pervenire ad una affermazione di responsabilità; con questa regola di giudizio, modellata sulla disciplina del processo penale e improntata a ragioni di favor nei confronti dell’incolpato, si esclude, infatti, che la sanzione disciplinare possa essere irrogata in presenza di una serie incompleta di elementi di responsabilità, ovvero di una contrapposizione fra elementi contrari ed elementi favorevoli all’incolpato.
La regola impone che la responsabilità disciplinare non sia affermata se la prova del fatto è incompleta o presenta elementi contrapposti favorevoli e sfavorevoli all’incolpato; riguarda l’accertamento probatorio del fatto e non il successivo giudizio di sussunzione nella fattispecie disciplinare.
art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. n. 109/2006
l’illecito previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. m), riguarda “l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali” e si caratterizza per la sussistenza sufficiente ma necessaria, ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito disciplinare, dell’elemento psicologico della colpa grave ed ha affermato che l’adozione di provvedimenti illegittimi, determinanti la lesione di diritti personali o patrimoniali (in quest’ultimo caso in modo rilevante), deve realizzarsi in forza di una condotta gravemente negligente e inescusabile.
L’illecito richiede un provvedimento adottato fuori dai casi consentiti dalla legge, la lesione di diritti personali o una lesione rilevante di diritti patrimoniali e una condotta connotata da colpa grave e inescusabile. Gravità e inescusabilità sono profili distinti; la seconda va valutata considerando le circostanze concrete che possono rendere scusabile la negligenza o inesigibile la condotta doverosa.
art. 327 c.p.p.
l’affidamento riposto sulla correttezza dell’operato della P.G., non rendeva scusabile l’inadempimento dei doveri propri del P.M., che trovano titolo e fonte nell’art. 327 c.p.p. e prima ancora negli artt. 13,14,15 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 112 Cost., art. 107 Cost., u.c., art. 112 Cost., art. 101 Cost., comma 1 e art. 109 Cost..
Il pubblico ministero non può giustificare l’omessa vigilanza sulla legalità delle indagini con il semplice affidamento sulla polizia giudiziaria: la funzione di direzione delle indagini comporta doveri di controllo e verifica dell’attività investigativa.
art. 3-bis D.Lgs. n. 109/2006
Infine, la Sezione Disciplinare ha ritenuto che il fatto integrante l’illecito disciplinare addebitato non poteva essere considerato di scarsa rilevanza, con conseguente esclusione dell’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis.
Nel caso concreto l’esimente della scarsa rilevanza è stata esclusa in ragione della protrazione per un anno e quindici giorni del monitoraggio dopo la chiusura delle indagini, dell’incidenza sulla riservatezza dei terzi e del significativo danno erariale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Al riguardo, va ribadito che il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore, anche a seguito della modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b), è limitato – al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti perchè la valutazione del materiale istruttorio spetta esclusivamente al giudice disciplinare, unico giudice del merito.
Nel ricorso contro le decisioni della Sezione disciplinare del CSM, la Cassazione controlla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non può rivalutare autonomamente il materiale istruttorio o ricostruire diversamente i fatti.
art. 13, 14 e 15 Cost.
l’affidamento riposto sulla correttezza dell’operato della P.G., non rendeva scusabile l’inadempimento dei doveri propri del P.M., che trovano titolo e fonte nell’art. 327 c.p.p. e prima ancora negli artt. 13,14,15 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 112 Cost., art. 107 Cost., u.c., art. 112 Cost., art. 101 Cost., comma 1 e art. 109 Cost..
La decisione richiama le garanzie costituzionali delle libertà personali e delle comunicazioni per fondare l’esigenza che l’attività investigativa invasiva sia svolta entro i limiti di legge e sotto un effettivo controllo di legalità.
art. 101 Cost.
l’affidamento riposto sulla correttezza dell’operato della P.G., non rendeva scusabile l’inadempimento dei doveri propri del P.M., che trovano titolo e fonte nell’art. 327 c.p.p. e prima ancora negli artt. 13,14,15 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 112 Cost., art. 107 Cost., u.c., art. 112 Cost., art. 101 Cost., comma 1 e art. 109 Cost..
Il richiamo alla soggezione del giudice alla legge concorre a fondare il dovere istituzionale di osservare la legalità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; nel caso, sostiene l’esigenza di un controllo effettivo sulle investigazioni.
art. 107 Cost.
l’affidamento riposto sulla correttezza dell’operato della P.G., non rendeva scusabile l’inadempimento dei doveri propri del P.M., che trovano titolo e fonte nell’art. 327 c.p.p. e prima ancora negli artt. 13,14,15 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 112 Cost., art. 107 Cost., u.c., art. 112 Cost., art. 101 Cost., comma 1 e art. 109 Cost..
Le garanzie costituzionali riconosciute ai magistrati, compreso il pubblico ministero, non esonerano dall’adempimento dei doveri funzionali e dal controllo di legalità sulle indagini.
art. 109 Cost.
l’affidamento riposto sulla correttezza dell’operato della P.G., non rendeva scusabile l’inadempimento dei doveri propri del P.M., che trovano titolo e fonte nell’art. 327 c.p.p. e prima ancora negli artt. 13,14,15 Cost., art. 101 Cost., comma 2, art. 112 Cost., art. 107 Cost., u.c., art. 112 Cost., art. 101 Cost., comma 1 e art. 109 Cost..
La disponibilità diretta della polizia giudiziaria da parte dell’autorità giudiziaria è richiamata a fondamento della responsabilità del pubblico ministero di dirigerne e controllarne l’attività, senza poter delegare integralmente tale funzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Risultando dagli atti che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).
Poiché il procedimento è esente dal contributo unificato, non va effettuata la dichiarazione relativa al versamento dell’ulteriore importo previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 109/2006, la colpa grave e l’inescusabilità sono requisiti distinti: la gravità attiene alla violazione commessa, mentre l’inescusabilità va valutata alla luce delle circostanze concrete, comprese quelle personali e organizzative che possano rendere scusabile la condotta o inesigibile il comportamento doveroso.
- Il giudice di rinvio chiamato a colmare un vizio di motivazione può rivalutare i fatti già accertati e indagarne altri, nel rispetto del principio di diritto vincolante, degli accertamenti definitivi e del divieto di fondare la decisione sugli elementi già censurati.
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione della Sezione disciplinare del CSM, la Corte controlla la congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, ma non può procedere a una nuova lettura delle prove né sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella del giudice disciplinare.
- La regola probatoria dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 109/2006 impone di escludere l’addebito quando sia insufficiente o contraddittoria la prova del fatto nella sua materialità o riferibilità all’incolpato; non si applica invece per trasformare in incertezza probatoria una questione di sussunzione del fatto nella fattispecie disciplinare.
- Il pubblico ministero deve leggere e verificare gli atti rilevanti, controllare la perdurante apertura del procedimento e vigilare sulla legalità delle investigazioni; l’affidamento sull’operato della polizia giudiziaria non elimina tali doveri funzionali.
- La mole di lavoro e le disfunzioni organizzative dell’ufficio non escludono automaticamente la responsabilità disciplinare: la loro rilevanza va apprezzata nel caso concreto, anche considerando che gestione e organizzazione del lavoro rientrano nelle competenze del magistrato.
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