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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8975/2021 del 31/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per correzione e revocazione avverso l'ordinanza n. 23191/2018 con quattro motivi: (1) nullità della pronuncia per presunto vizio di costituzione del giudice; (2) notificazione del ricorso di revocazione al Sindaco anziché al difensore del Comune e doglianza sulla validità della procura speciale; (3) censura sulla mancata condanna del Comune alle opere indicate dal c.t.u. e presunto giudicato sulla necessarietà delle opere; (4) richiesta di rimborso delle spese sostenute per i c.t.p. e correzione della statuizione relativa all'importo dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pretestuosa e nuova l'eccezione sul presunto giudice ausiliario; ha escluso la necessità di rinnovare la notificazione al difensore per l'evidente inammissibilità del ricorso; ha qualificato come errori di diritto (non sindacabili in revocazione) le doglianze relative alla validità della procura, alla valutazione del giudicato e alla motivazione sulle spese per i c.t.p.; ha inoltre escluso che l'ordinanza abbia "sostituito" le sentenze di merito, precisando che il rigetto del ricorso ha consolidato la sentenza della Corte d'appello. Non essendovi difesa del Comune, non sono state liquidate spese di lite; è stata applicata la disposizione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 disponendo l'ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    Permette al ricorrente di depositare memoria, ma non consente di introdurre doglianze nuove non previamente dedotte nel giudizio di revocazione; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della doglianza nuova sollevata con memoria.

  • art. 201 c.p.c.

    Riguarda le spese per consulenti di parte; la Corte territoriale è legittimata a valutare se le spese per i c.t.p. siano rimborsabili o siano frutto di "libera scelta difensiva" e tale valutazione non è sindacabile in sede di revocazione se costituisce apprezzamento di diritto/merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Consente l'applicazione di un ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo aggiuntivo da parte del ricorrente.

  • Cass. S.U. n. 9882/2001

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la revocazione non è ammessa per errori di diritto; conferma l'impossibilità di trasformare in motivo di revocazione censure di diritto.

  • Cass. n. 9396/2006

    Principio analogo: la revocazione è limitata e non copre errori di diritto o valutazioni giuridiche ordinarie.

  • Cass. n. 15346/2017

    Conferma che la revocazione per presunto "omesso rilievo" di un giudicato interno non è ammessa se si tratta di errore di diritto e non di errore di fatto.

  • Cass. n. 16141/2019 e Cass. n. 6924/2020

    Richiamate come precedenti secondo i quali il Collegio può non disporre rinnovazione di notificazioni se il ricorso appare manifestamente inammissibile, per evitare attività processuali inutili.

Massime di principio

  • La revocazione (correzione/revocazione) contro pronunce della Corte di Cassazione è ammessa molto limitatamente: essa mira a correggere errori di fatto riconoscibili e documentabili, non errori di diritto.
  • Non è possibile introdurre nel procedimento di revocazione doglianze nuove che non siano state previamente prospettate: le memorie non possono mutare la natura del motivo principale (art. 378 c.p.c.).
  • Le questioni relative alla validità della procura speciale o alla regolarità della costituzione di parte sono, di norma, censure di diritto e pertanto non idonee ad alimentare la revocazione, salvo che emergano fatti nuovi e decisivi.
  • Se un ricorso appare manifestamente infondato, la Corte può ritenere inutile ordinare rinnovazioni di notificazione formali (es. al difensore) e dichiarare comunque l'inammissibilità.
  • Le valutazioni del giudice sulla rimborso delle spese per i c.t.p. possono fondarsi sulla nozione di "libera scelta difensiva" e sono sindacabili con difficoltà in sede di revocazione, trattandosi spesso di questioni di diritto/merito.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione consolida la sentenza impugnata (passa in giudicato) ma non "sostituisce" le decisioni dei giudici di merito: la Cassazione non riformula pienamente il dispositivo se limita a rigettare il ricorso.
  • L'assenza di difesa della parte resistente nel procedimento di revocazione non impedisce alla Corte di decidere sulla inammissibilità del ricorso, ma può influire sulla liquidazione delle spese di lite.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile possono essere applicati oneri aggiuntivi come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 (ulteriore contributo unificato).

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