Cassazione Civile, Sentenza n. 8972/2021 del 31/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione Abruzzo ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di L'Aquila che aveva confermato la responsabilità della Regione per i danni subiti dal sig. Quintiliani a seguito dell'urto dell'autovettura con un cinghiale il 18/03/2012 sulla S.S.16. La censura principale denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della L. n. 157/1992 (norme sulla protezione della fauna selvatica e gestione) e richiamava l'art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3, sostenendo un errato inquadramento della responsabilità (contestando l'applicazione dell'art. 2052 c.c. o la sua incompatibilità con lo stato di libertà della fauna) e richiedendo la prevalenza del criterio generale dell'art. 2043 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi procedurali e per mancata idonea censura della decisione impugnata. In particolare: (1) il ricorso era redatto in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 10, n. 6, in quanto faceva solo generico rinvio ad atti e documenti del giudizio senza riprodurli o indicarne puntualmente la collocazione e senza consentire così l'esame da parte della Corte; (2) la Regione non ha specificamente censurato la ratio decidendi effettivamente adottata dalla corte di merito, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità in concreto ai sensi dell'art. 2043 c.c. per negligenza della pubblica amministrazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e la Regione condannata al pagamento delle spese di cassazione (euro 1.200,00 più oneri e contributo unificato come rilevato).
Norme richiamate
Legge n. 157/1992, artt. 1 e 9
La Regione ha invocato queste norme relative alla protezione e gestione della fauna selvatica, sostenendo che la loro applicazione avrebbe inciso sulla qualificazione della responsabilità. La Corte ha rilevato la censura ma ha ritenuto che il ricorso non abbia specificamente dimostrato come l'impugnata decisione abbia violato tali disposizioni.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 10, n. 6
Prescrive i requisiti formali del ricorso per Cassazione, in particolare l'obbligo di indicare e riprodurre gli atti essenziali del giudizio di merito. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità per la violazione di tale disposizione (mancata riproduzione/indicazione documentale necessaria all'esame).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 10, n. 3
Indica uno dei motivi di ricorso per Cassazione (violazione di norme di diritto). È il vizio invocato dalla Regione, ma la Corte ha ritenuto la censura carente sotto il profilo sia formale che di merito, quindi non esaminabile.
Codice civile, art. 2043
Norma generale sulla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito (colpa). La corte di merito ha fondato la condanna sulla responsabilità da colpa ex art. 2043 c.c., ritenendo provata la negligenza dell'ente pubblico nella gestione/controllo, e tale motivazione non è stata efficacemente contestata in Cassazione.
Codice civile, art. 2052
Regola la responsabilità per danno cagionato da animali (custodia). La questione era se 2052 fosse applicabile ai danni da fauna selvatica. La Regione sosteneva l'incompatibilità per lo stato di libertà dell'animale e la mancanza di potere di custodia; la Corte tuttavia ha osservato che i giudici di merito, pur richiamando l'incompatibilità del regime dell'art. 2052 con alcuni animali selvatici, hanno comunque ritenuto sussistente la responsabilità della Regione per negligenza ai sensi dell'art. 2043 c.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma relativa al contributo unificato. La Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione è imprescindibile rispettare i requisiti formali dell'art. 366 c.p.c.: riprodurre o indicare esattamente gli atti e i documenti fondamentali del giudizio di merito e la loro collocazione nei fascicoli, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto formale.
- La Corte non supplisce a lacune istruttorie o argomentative del ricorrente: le censure devono essere chiare, specifiche e corredate da riferimenti documentali tali da permettere l'esame della fondatezza delle doglianze.
- Quando la decisione di merito poggia su più rationes decidendi, il ricorrente deve censurare efficacemente tutte le ragioni decisive: la mancata impugnazione di anche una ratio decisoria idonea a sorreggere la decisione determina il rigetto del ricorso.
- Sui danni da fauna selvatica occorre distinguere tra responsabilità da custodia (art. 2052 c.c.) e responsabilità per fatto illecito da colpa (art. 2043 c.c.). Se la fattispecie concreta non si presta all'applicazione automatica dell'art. 2052 (p.es. per lo stato di libertà della fauna), la responsabilità della pubblica amministrazione può essere configurata sulla base della colpa, previa prova di negligenza nella gestione o controllo del rischio.
- In ipotesi di responsabilità dell'ente pubblico per fauna selvatica, il danneggiato deve provare il fatto storico e il nesso causale; l'ente pubblico dovrà provare l'assenza di colpa o l'adozione di misure idonee per escludere la responsabilità. Contestare la regola generale (2043 vs 2052) senza riferimenti fattuali precisi è insufficiente in Cassazione.
- Per evitare l'inammissibilità è strategico: (a) riprodurre e allegare/indicare puntualmente atti fondamentali; (b) individuare esattamente la violazione di diritto e collegarla ai fatti e alle prove; (c) censurare specificamente le motivazioni chiave del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9004/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9006/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8929/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8971/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 8975/2021 del 31/03/2021
- Sentenza civile · 31 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 9003/2021 del 31/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →