Cassazione Penale, Ordinanza n. 28866/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di porto ingiustificato di arma. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi otto di arresto ed euro 800 di ammenda per il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione, di un coltello da cucina di notevoli dimensioni, detenuto nel vano sotto sella di un ciclomotore, in violazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975. I motivi dedotti erano due: 1) contraddittorietà e apparenza della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse reso una motivazione non lineare; 2) violazione dell'art. 606 c.p.p. per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ritenuto di particolare tenuità. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero quelle già prospettate in appello e che la Corte territoriale avesse risposto con motivazione immune da illogicità manifesta, valorizzando correttamente la dimensione dell'arma, il precedente specifico per porto di armi e i precedenti reati con violenza alla persona, elementi incompatibili con la lieve entità e con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Ha inoltre ribadito che il giustificato motivo deve essere esistente nell'immediatezza del rinvenimento dell'arma e non può essere introdotto solo successivamente dall'imputato.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975
La norma punisce il porto, senza giustificato motivo, fuori dall'abitazione, di armi o strumenti atti ad offendere; il giustificato motivo deve essere concreto e riferibile al momento del rinvenimento.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute meri rilievi di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del contesto, della natura dell'arma e dei precedenti specifici e violenti dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale base per valutare la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Sez. 1, n. 19307 del 2019, Rv. 276187 - 01
Richiamata per il principio secondo cui il giustificato motivo deve emergere immediatamente al momento del rinvenimento dell'arma.
Sez. 1, n. 18925 del 2013, Rv. 256007 - 01
Richiamata nello stesso senso circa l'immediatezza e l'attualità della giustificazione del porto dell'arma.
Massime di principio
- Nel reato di porto ingiustificato di arma o strumento atto ad offendere, il giustificato motivo deve essere concreto, attuale e immediatamente verificabile al momento del controllo, non potendo essere utilmente costruito ex post dall'imputato.
- Le doglianze che si risolvono nella mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non sono ammissibili in sede di legittimità, se la motivazione impugnata è logica e coerente.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo del contesto concreto; elementi quali la dimensione dell'arma, precedenti specifici e un passato di reati violenti possono escluderne il riconoscimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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