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Sentenza

Sentenza n. 7206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 00535/2025;

Giustizia amministrativa202602499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Montereale del 28 giugno 2021, confermata con il rigetto dell’istanza di autotutela, che imponeva ai comproprietari di eliminare il pericolo derivante dal muro di contenimento lungo la strada comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari hanno appellato la sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 535/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale. Hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 30 d.lgs. 285/1992, perché la sentenza avrebbe applicato il comma 6 assumendo apoditticamente che il muro fosse destinato esclusivamente alla difesa del fondo privato, benché fosse stato realizzato nell’ambito dei lavori di modifica e ampliamento della strada; 2) violazione degli artt. 63 e 64 c.p.a., per avere il TAR risolto una questione tecnica specialistica senza approfondimento istruttorio; 3) e 4) omessa valutazione del fatto che il muro fu realizzato a seguito dello sbancamento necessario all’ampliamento stradale e che il suo cedimento poneva in pericolo la circolazione, circostanze che, secondo gli appellanti, ne dimostravano la funzione anche stradale; 5) insussistenza dei presupposti di eccezionalità e imprevedibilità richiesti per il potere extra ordinem. In subordine, hanno chiesto una verificazione sulla funzione del muro. Il Comune ha contestato l’appello e dedotto la novità dell’ultima censura. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che il Comune non aveva impugnato né riproposto l’eccezione assorbita in primo grado, incompatibile con il capo che aveva qualificato il rigetto dell’istanza di autotutela come atto meramente confermativo.

La decisione

L’appello è stato integralmente rigettato. I primi quattro motivi sono stati esaminati congiuntamente: la funzione del muro di contenere il terreno di proprietà dei ricorrenti era stata allegata dagli stessi nel ricorso di primo grado e risultava quindi pacifica. Ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 285/1992, l’obbligo di manutenzione dipende dalla funzione strutturale dell’opera, non dal fatto che essa sia stata costruita insieme alla strada o che il dislivello sia stato creato dai lavori stradali. Il comma 6 pone a carico dell’ente stradale la costruzione dell’opera di sostegno realizzata contestualmente alla nuova strada, ma lascia ai proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere della manutenzione, riparazione o ricostruzione quando l’opera serva unicamente a sostenerli e difenderli. La protezione o delimitazione della strada che ne derivi in via sussidiaria non esclude tale funzione esclusiva, da valutare in termini obiettivi e immediati secondo l’impatto strutturale dell’opera. Non sono state ravvisate lacune istruttorie né procedimentali né processuali; è stata quindi respinta anche la richiesta subordinata di verificazione. L’ultima censura non è stata considerata nuova, perché riconducibile alle doglianze originarie, ma è stata respinta nel merito: il rischio di ulteriori cadute di massi era concreto e attuale, mentre le conseguenze dipendenti dal transito di pedoni e veicoli erano imprevedibili e potenzialmente gravi, tali da richiedere un intervento urgente. Il Comune non aveva riproposto l’eccezione assorbita in primo grado, sicché la relativa questione è rimasta estranea al thema decidendum. Gli appellanti sono stati condannati a pagare al Comune 3.000 euro, oltre agli accessori di legge se dovuti; spese compensate nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 285/1992

    Difatti, l’art. 30 d.lgs. n. 285 del 1992, nell’individuazione del soggetto su cui grava l’obbligo manutentivo delle opere realizzate lungo le strade pubbliche, pone esclusivamente un criterio funzionale, costituito dalla strumentalità dell’opera al sostegno dei fondi adiacenti e/o alla stabilità e/o conservazione della strada (v. commi 4 e 5, ai sensi dei quali la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada; la spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo).

    L’obbligo manutentivo delle opere di sostegno lungo le strade si determina in base alla loro funzione strutturale: grava sui proprietari se l’opera serve unicamente a sostenere o difendere i fondi, sull’ente stradale se serve alla stabilità o conservazione della strada, e si ripartisce secondo l’interesse in caso di funzione promiscua. La contestuale realizzazione dell’opera con la strada e l’origine artificiale del dislivello incidono sulle spese di costruzione, non su quelle di manutenzione.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. 285/1992

    Nel caso in esame, deve farsi applicazione del comma 6 dell’art. 30 del d.lgs. n. 285 del 1992, che stabilisce che la costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

    Quando un’opera di sostegno funzionalmente destinata unicamente alla difesa e al sostegno dei fondi adiacenti è costruita contestualmente a una nuova strada, l’ente stradale ne sostiene il costo di costruzione, mentre la manutenzione e l’eventuale riparazione o ricostruzione restano a carico dei proprietari dei fondi.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000

    Il pericolo di caduta di ulteriori massi, pur essendo concreto ed attuale in considerazione delle condizioni del muro e della sua prossimità alla strada, è imprevedibile in ordine alle conseguenze, dipendenti dalla circolazione di pedoni e veicoli, e, in considerazione della potenziale gravità, deve essere rimosso urgentemente.

    La presenza di un pericolo concreto e attuale, le cui conseguenze sulla circolazione di pedoni e veicoli sono imprevedibili e potenzialmente gravi, giustifica la rimozione urgente del rischio mediante l’intervento contingibile e urgente. La sentenza richiama l’art. 54, comma 4, come base del potere sindacale, ma non lo menziona nel passaggio applicativo riportato.

  • artt. 63 e 64 c.p.a.

    Alla luce di tali premesse deriva che non sussiste alcuna lacuna istruttoria né in sede procedimentale né in sede processuale, per cui neppure può accogliersi l’istanza di verificazione formulata in via subordinata dagli appellanti.

    Non occorre disporre una verificazione quando la funzione dell’opera rilevante ai fini della decisione risulta già accertata sulla base delle allegazioni delle parti e non sussistono lacune istruttorie.

Massime di principio

  • Per individuare chi debba sostenere le spese di manutenzione delle opere di sostegno lungo una strada pubblica, rileva la funzione strutturale obiettiva e immediata dell’opera: se sostiene o difende unicamente i fondi adiacenti, l’obbligo manutentivo grava sui proprietari, anche quando la costruzione sia avvenuta contestualmente alla strada o il dislivello sia derivato dai relativi lavori.
  • La funzione di un’opera di sostegno è «unicamente» riferibile al fondo privato quando, in termini strutturali, il fondo è quello sostenuto e difeso; l’eventuale effetto sussidiario di delimitazione o protezione della sede stradale non muta tale qualificazione.
  • La costruzione, in sede di realizzazione di una nuova strada, di un’opera di sostegno destinata unicamente a difendere o sostenere i fondi adiacenti è a carico dell’ente cui appartiene la strada; manutenzione, riparazione e ricostruzione restano invece a carico dei proprietari dei fondi.
  • Non è necessaria una verificazione sulla funzione di un’opera quando tale funzione risulta già pacifica dalle allegazioni delle parti e non sussistono lacune istruttorie.
  • Il pericolo concreto e attuale di caduta di massi in prossimità di una strada può giustificare un intervento urgente quando le conseguenze per pedoni e veicoli sono imprevedibili e potenzialmente gravi.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiCircolazione stradale e viabilità
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaTrasporti e circolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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