Cassazione Civile, Ordinanza n. 20241/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società a responsabilità limitata in liquidazione, disposta dal Tribunale su istanza di un creditore e confermata in reclamo dalla Corte d'Appello. La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte territoriale deducendo, con il primo motivo, nullità della decisione per motivazione mancante o apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., assumendo un contrasto irriducibile tra l'affermazione astratta secondo cui la verifica dei requisiti di non assoggettabilità può avvenire in ogni modo e il rigetto del reclamo fondato sulla mancanza del bilancio 2022 nonostante la produzione di documentazione contabile equipollente (libro inventari e libro giornale 2022). Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di prove e documenti decisivi e violazione dell'art. 2, lett. d), n. 3 del d.lgs. 14/2019 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte non avrebbe considerato le scritture contabili del 2022 e altri documenti idonei a dimostrare, anche per le annualità precedenti, il mancato superamento della soglia di debiti di euro 500.000 per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale e non avrebbe correttamente valutato le prove e le mancata contestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, anche se formalmente costruiti come vizi di motivazione, di omesso esame e violazione di norme sulla prova, si risolvessero in una critica di merito alla valutazione compiuta dal giudice territoriale. La sentenza impugnata è stata considerata correttamente motivata perché la Corte d'Appello aveva valorizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla debitrice in ordine alla dimostrazione dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura, con specifico riferimento alla necessaria individuazione dell'attivo liquidabile rispetto al passivo e alla valutazione della documentazione contabile prodotta. La Cassazione ha richiamato il principio per cui i bilanci degli ultimi tre esercizi sono uno strumento privilegiato ma non costituiscono prova legale, restando soggetti al prudente apprezzamento del giudice di merito; la valutazione di attendibilità della documentazione prodotta per dimostrare la non fallibilità non è rivalutabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Sono state inoltre disposte la condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e l'ulteriore importo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
la nullità per motivazione mancante o apparente non ricorre quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del merito probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza è invocabile solo a fronte di reale mancanza o apparenza della motivazione, non per contestare la valutazione delle prove.
art. 2, lett. d), n. 3 d.lgs. 14/2019
i requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale devono essere provati dal debitore che invochi la non assoggettabilità.
il giudice decide sulle prove offerte e le valuta secondo prudente apprezzamento, salvo che la legge attribuisca loro efficacia vincolante.
in caso di inammissibilità dell'impugnazione può essere applicata la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
consente la proposta di definizione accelerata e, nel contesto indicato, la possibilità di sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso e il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della prova dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale, il debitore deve fornire una dimostrazione completa e attendibile della propria situazione patrimoniale e finanziaria, non essendo sufficiente una contestazione meramente assertiva della soglia di indebitamento.
- I bilanci degli ultimi esercizi costituiscono un mezzo probatorio privilegiato, ma non hanno valore di prova legale: il loro contenuto resta soggetto alla valutazione del giudice di merito secondo prudente apprezzamento.
- La documentazione contabile alternativa o equipollente può essere considerata, ma la sua idoneità a dimostrare i requisiti di non fallibilità è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
- Le censure formalmente qualificate come omesso esame di documenti o motivazione apparente sono inammissibili quando, in sostanza, tendono a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, possono applicarsi sia la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sia l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20048/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20049/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20050/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20051/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20052/2026 del 16/06/2026
- ordinanza_civile · 16 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20053/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →