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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14744/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con due distinti ricorsi per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Palermo (09/11/2023) che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal G.I.P.. Il ricorrente censura la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), lamentando che le risultanze si fondano esclusivamente su captazioni dal contenuto non univoco e su elementi neutri (es. taglio di alberi, consegna di conigli) privi di riscontro, e che i contatti con soggetti notoriamente collegati alla criminalità non possono da soli fondare l'accusa. Ha altresì contestato la valutazione delle esigenze cautelari (art. 274, lett. c) e art. 275 c.p.p.), sostenendo l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati, e la mancata proporzionalità/adeguatezza della misura. Il secondo ricorso ripropone motivi sovrapponibili, aggiungendo il richiamo agli esiti di un'altra indagine ("Operazione Scrigno") che non vedeva coinvolto il ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, logica e priva di aporie, valorizzando più elementi: ripetuti riscontri investigativi (captazioni, osservazioni e controlli), collegamenti diretti del Barone con molteplici esponenti della consorteria mafiosa, coinvolgimento in attività di controllo del territorio e di investimenti immobiliari, volontà di tutelarsi dalle indagini e di sostenere soggetti sottoposti a misure, nonché autorevolezza nell'ambito della cosca. La Corte ha confermato la possibilità di utilizzare le intercettazioni come prova diretta (se gravi, precise e concordanti) e l'applicabilità della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, con conseguente onere difensivo di fornire elementi contrari. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite della motivazione in cassazione: i motivi sono esposti nei limiti necessari per la decisione; la Corte valuta i profili di legittimità e non rifa' l'istruttoria di merito.

  • art. 273 c.p.p. (comma 1 e 1-bis)

    Riferimento alla valutazione della "provvista indiziaria" e ai requisiti dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ritenuto adeguata e logica la ricostruzione del Tribunale sul complesso delle risultanze probatorie.

  • art. 274 c.p.p. (comma 1, lett. c)

    Concernente le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di inquinamento probatorio); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente il rischio di inquinamento in relazione alla qualità e all'intensità dei contatti e al ruolo del ricorrente.

  • art. 275 c.p.p.

    Rilevanza della disciplina sulla scelta e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata.

  • art. 275 c.p.p. (comma 3)

    Richiamata la presunzione relativa di pericolosità: una volta emersi gravi indizi, incombe sulla difesa fornire elementi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o l'inidoneità della misura.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Menzi onata la mancanza della procedura di controllo ex art. 275-bis nel procedimento di applicazione della misura; tuttavia la decisione di merito non è stata ritenuta viziata da tale profilo nelle conclusioni della Cassazione.

  • art. 416-bis c.p. (codice penale)

    Reato contestato (associazione di tipo mafioso); la Corte ha ritenuto che le attività investigative e le intercettazioni fornissero indizi significativi della partecipazione e del ruolo del ricorrente nella consorteria.

  • art. 192 c.p.p. (comma 2)

    Richiamato il principio secondo cui le intercettazioni possono costituire prova indiziaria purché i dati indiziari siano gravi, precisi e concordanti; la Corte ha confermato la possibilità di valutare le captazioni come prova diretta.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in tema di misure cautelari personali, non riesamina liberamente le valutazioni di fatto del giudice del merito: interviene solo per manifesta illogicità, aporie o travisamento probatorio.
  • Le intercettazioni possono costituire prova diretta anche in assenza di riscontri esterni, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti; l'interpretazione del linguaggio criptico è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, sposta sull'imputato/indagato l'onere di apportare elementi per provare l'assenza delle esigenze cautelari o la sproporzione della misura.
  • Età avanzata o l'assenza di precedenti non escludono automaticamente la misura cautelare se il quadro indiziario e le concrete condotte evidenziano pericolosità o rischio di inquinamento probatorio.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile proporre una semplice lettura alternativa delle stesse risultanze: la difesa deve indicare vizi motivazionali decisivi (contraddittorietà, illogicità manifesta o travisamento) per ottenere accoglimento.
  • La proporzionalità e l'adeguatezza della misura sono valutate in concreto dal giudice del riesame; per contrastarle efficacemente è necessario fornire elementi concreti e non argomentazioni meramente speculative.

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