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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29736/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/07/2023 che aveva confermato la condanna in primo grado; dedotte censure processuali e di merito. Profili principali: questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (inammissibilità per mancanza di specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio per l'imputato assente), nullità per mancata vocatio in ius e notifica, mancata verifica della conoscenza del processo da parte dell'imputato assente; poi censure di merito sulla insufficienza della prova in relazione al reato di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), sul vizio di motivazione riguardo all'aggravante dell'ingente quantitativo (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) e sulla mancata valutazione dell'incensuratezza (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza del requisito formale richiesto (specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e elezione di domicilio) ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Ha esaminato preliminarmente e respinto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater (richiamando giurisprudenza di legittimità e la ratio della riforma Cartabia), ritenendo applicabile tale requisito anche al ricorso per cassazione. Ha osservato che la difesa non ha provato fatti specifici che giustificassero l'impossibilità di ottenere il mandato e l'elezione di domicilio. L'inammissibilità per difetto di mandato ed elezione ha efficacia assorbente rispetto ai motivi di merito, che sono stati quindi anch'essi dichiarati inammissibili. Disposte le spese e l'onere del versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Richiede, a pena di inammissibilità dell'impugnazione proposta da difensore per imputato rimasto assente, la specifica documentazione di elezione di domicilio e il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte ha ritenuto la norma applicabile anche al ricorso per cassazione e costituzionalmente compatibile nel nuovo quadro delle garanzie.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina la notifica degli atti al difensore; invocata dalla difesa per giustificare notifiche al difensore in assenza dell'imputato, ma la Corte ha distinto tra notifiche e il requisito aggiuntivo dell'art. 581, 1-quater.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; il ricorrente contestava la insufficienza della prova, ma tale censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità formale.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Prevede l'aggravante per ingente quantità; la Corte ha osservato che il giudice di merito doveva motivare la sussistenza dell'aggravante oltre il dato quantitativo, ma la questione non è stata esaminata per effetto dell'inammissibilità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Tratta delle circostanze attenuanti e dell'incensuratezza; il ricorrente lamentava omissione di valutazione dell'incensuratezza, deduzione rimasta assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rescissione del giudicato per l'imputato che prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; la Corte ha richiamato le modifiche normative che hanno ampliato i rimedi restitutori e la ratio a sostegno della legittimità dell'art. 581, 1-quater.

  • art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; citata come correttivo alle limitazioni formali delle impugnazioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per porre a carico del ricorrente le spese e il versamento previsto.

  • art. 571 e art. 613 cod. proc. pen.

    Norme sul potere di impugnazione del difensore che aveva assistito la parte nel precedente grado; richiamate dalla difesa per sostenere una diversa interpretazione della legittimazione del difensore, ma la Corte ha ritenuto che non precludano l'applicazione del requisito del mandato ad impugnare per l'imputato assente.

  • articoli 3, 24, 27, 111 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le norme impugnate non contrastino con tali principi costituzionali nel nuovo quadro delle garanzie processuali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto la disposizione compatibile con i parametri convenzionali dato l'insieme di rimedi e garanzie previsto dalla riforma.

Massime di principio

  • Se l'imputato è rimasto assente nel giudizio di merito, per proporre impugnazione (anche in Cassazione) il difensore deve allegare la documentazione richiesta dall'art. 581, comma 1-quater (elezione di domicilio e specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza); l'assenza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
  • La giurisprudenza di legittimità prevalente interpreta l'art. 581, comma 1-quater, come applicabile anche al giudizio di cassazione: la difesa deve quindi curare la formalizzazione del mandato e della elezione di domicilio dopo la pronuncia impugnata.
  • Le censure di merito (insufficienza della prova, vizi di motivazione sulle aggravanti, valutazione dell'incensuratezza) restano prive di esame se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali; pertanto la preventiva verifica dei requisiti di ammissibilità è cruciale.
  • Per contestare la conoscenza del processo (vocatio in ius, notifica etc.) è necessario fornire specifici elementi fattuali che dimostrino l'impossibilità di contattare l'imputato o l'inefficacia delle comunicazioni; deduzioni generiche sono spesso ritenute non rilevanti.
  • Le limitazioni formali introdotte dalla riforma Cartabia sono ritenute costituzionalmente compatibili se accompagnate da rimedi restitutori concreti (restituzione nel termine, rescissione del giudicato) che tutelano l'imputato realmente ignaro del processo.
  • Prassi difensiva consigliata: in presenza di imputato assente, acquisire e documentare tempestivamente il mandato specifico ad impugnare e l'elezione di domicilio dopo la sentenza; in caso di difficoltà oggettive a contattare l'imputato, raccogliere e produrre elementi probatori che attestino tale impossibilità per chiedere l'ammissione o i rimedi restitutori.

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