Cassazione Penale, Sentenza n. 29736/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11/07/2023 che aveva confermato la condanna in primo grado; dedotte censure processuali e di merito. Profili principali: questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (inammissibilità per mancanza di specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio per l'imputato assente), nullità per mancata vocatio in ius e notifica, mancata verifica della conoscenza del processo da parte dell'imputato assente; poi censure di merito sulla insufficienza della prova in relazione al reato di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), sul vizio di motivazione riguardo all'aggravante dell'ingente quantitativo (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) e sulla mancata valutazione dell'incensuratezza (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza del requisito formale richiesto (specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e elezione di domicilio) ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Ha esaminato preliminarmente e respinto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter e 1-quater (richiamando giurisprudenza di legittimità e la ratio della riforma Cartabia), ritenendo applicabile tale requisito anche al ricorso per cassazione. Ha osservato che la difesa non ha provato fatti specifici che giustificassero l'impossibilità di ottenere il mandato e l'elezione di domicilio. L'inammissibilità per difetto di mandato ed elezione ha efficacia assorbente rispetto ai motivi di merito, che sono stati quindi anch'essi dichiarati inammissibili. Disposte le spese e l'onere del versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Richiede, a pena di inammissibilità dell'impugnazione proposta da difensore per imputato rimasto assente, la specifica documentazione di elezione di domicilio e il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la Corte ha ritenuto la norma applicabile anche al ricorso per cassazione e costituzionalmente compatibile nel nuovo quadro delle garanzie.
Disciplina la notifica degli atti al difensore; invocata dalla difesa per giustificare notifiche al difensore in assenza dell'imputato, ma la Corte ha distinto tra notifiche e il requisito aggiuntivo dell'art. 581, 1-quater.
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; il ricorrente contestava la insufficienza della prova, ma tale censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità formale.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Prevede l'aggravante per ingente quantità; la Corte ha osservato che il giudice di merito doveva motivare la sussistenza dell'aggravante oltre il dato quantitativo, ma la questione non è stata esaminata per effetto dell'inammissibilità.
Tratta delle circostanze attenuanti e dell'incensuratezza; il ricorrente lamentava omissione di valutazione dell'incensuratezza, deduzione rimasta assorbita dall'inammissibilità.
Disciplina la rescissione del giudicato per l'imputato che prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; la Corte ha richiamato le modifiche normative che hanno ampliato i rimedi restitutori e la ratio a sostegno della legittimità dell'art. 581, 1-quater.
art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
Prevede la restituzione nel termine per l'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; citata come correttivo alle limitazioni formali delle impugnazioni.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per porre a carico del ricorrente le spese e il versamento previsto.
art. 571 e art. 613 cod. proc. pen.
Norme sul potere di impugnazione del difensore che aveva assistito la parte nel precedente grado; richiamate dalla difesa per sostenere una diversa interpretazione della legittimazione del difensore, ma la Corte ha ritenuto che non precludano l'applicazione del requisito del mandato ad impugnare per l'imputato assente.
articoli 3, 24, 27, 111 Cost.
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le norme impugnate non contrastino con tali principi costituzionali nel nuovo quadro delle garanzie processuali.
art. 6 CEDU
Richiamato in riferimento al giusto processo; la Corte ha ritenuto la disposizione compatibile con i parametri convenzionali dato l'insieme di rimedi e garanzie previsto dalla riforma.
Massime di principio
- Se l'imputato è rimasto assente nel giudizio di merito, per proporre impugnazione (anche in Cassazione) il difensore deve allegare la documentazione richiesta dall'art. 581, comma 1-quater (elezione di domicilio e specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza); l'assenza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
- La giurisprudenza di legittimità prevalente interpreta l'art. 581, comma 1-quater, come applicabile anche al giudizio di cassazione: la difesa deve quindi curare la formalizzazione del mandato e della elezione di domicilio dopo la pronuncia impugnata.
- Le censure di merito (insufficienza della prova, vizi di motivazione sulle aggravanti, valutazione dell'incensuratezza) restano prive di esame se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali; pertanto la preventiva verifica dei requisiti di ammissibilità è cruciale.
- Per contestare la conoscenza del processo (vocatio in ius, notifica etc.) è necessario fornire specifici elementi fattuali che dimostrino l'impossibilità di contattare l'imputato o l'inefficacia delle comunicazioni; deduzioni generiche sono spesso ritenute non rilevanti.
- Le limitazioni formali introdotte dalla riforma Cartabia sono ritenute costituzionalmente compatibili se accompagnate da rimedi restitutori concreti (restituzione nel termine, rescissione del giudicato) che tutelano l'imputato realmente ignaro del processo.
- Prassi difensiva consigliata: in presenza di imputato assente, acquisire e documentare tempestivamente il mandato specifico ad impugnare e l'elezione di domicilio dopo la sentenza; in caso di difficoltà oggettive a contattare l'imputato, raccogliere e produrre elementi probatori che attestino tale impossibilità per chiedere l'ammissione o i rimedi restitutori.
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