Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22419/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento ex lege, con decorrenza 1 ottobre 2012, di una dipendente di ANAS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La legge di trasferimento prevedeva la conservazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e, se il trattamento ministeriale risultava inferiore, l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile. La lavoratrice ha chiesto che, nel calcolo di tale assegno, fossero incluse anche alcune voci previste dal CCNL ANAS e non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di rischio e il valore della polizza assicurativa sanitaria. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto la domanda per le prime due voci e hanno rideterminato l’assegno ad personam. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 3 Cost. Sosteneva che premio di produzione e indennità di rischio fossero voci di retribuzione variabile, non fissa, e quindi escluse dalla garanzia normativa; quanto alla polizza sanitaria, deduceva l’ingiustificata duplicazione di benefici, poiché la dipendente, divenuta ministeriale, poteva già fruire della cassa di previdenza e assistenza del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha confermato l’interpretazione della Corte d’appello quanto all’inclusione nel calcolo dell’assegno ad personam del premio di produzione e dell’indennità di rischio, ritenendo che, pur rientrando formalmente nella retribuzione variabile del CCNL ANAS, tali voci avessero carattere fisso e continuativo, secondo il loro concreto assetto contrattuale e l’effettiva erogazione. Ha invece accolto il ricorso limitatamente al valore della polizza assicurativa sanitaria: il costo di tale assicurazione non doveva essere mantenuto nel trattamento economico garantito, perché il pagamento del premio era logicamente legato alla vigenza della polizza e, dopo il trasferimento, la relativa utilità era assorbita da altro analogo beneficio disponibile presso il Ministero. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della lavoratrice solo per il valore dell’assicurazione sanitaria, confermando il resto. Le spese dei gradi di merito sono state poste a carico del Ministero; quelle di legittimità sono state compensate per un quarto e poste per il residuo a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011

    "Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"

    La norma tutela la conservazione del livello retributivo complessivo maturato presso il precedente datore pubblico/privato e impone di distinguere, ai fini dell’assegno ad personam, tra voci fisse e continuative da mantenere e voci non rientranti in tale perimetro; il parametro di valutazione è il trattamento economico effettivamente goduto prima del trasferimento.

  • art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011

    Richiamato insieme all’art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 quale base normativa del trasferimento del personale e della disciplina dell’assegno ad personam.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per sostenere una disparità di trattamento; la Corte esclude che sussista una violazione costituzionale, poiché le diverse modalità di remunerazione derivano dall’applicazione di discipline contrattuali differenti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale di definizione del ricorso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la decisione in parte qua e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l’applicazione al raddoppio del contributo unificato, in ragione della parziale fondatezza del ricorso e della qualità di amministrazione dello Stato del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel trasferimento ex lege di personale, il criterio delle "voci fisse e continuative" va applicato avendo riguardo al trattamento economico concretamente previsto e corrisposto dal precedente datore, non solo alla classificazione nominale contenuta nel contratto collettivo.
  • La conservazione del trattamento economico serve a evitare una reformatio in peius del lavoratore trasferito, preservandone il livello retributivo complessivo su cui poteva fare affidamento; non è invece funzionale a mantenere ogni singolo vantaggio economico indipendentemente dalla sua perdurante giustificazione causale.
  • La qualificazione di una voce retributiva come "variabile" nel contratto collettivo non esclude di per sé che essa possa essere considerata fissa e continuativa se, in base alle clausole contrattuali e alla prassi applicativa, è erogata in modo standard, stabile e non legato a specifici obiettivi.
  • Le differenze tra i trattamenti economici complessivi di categorie di lavoratori soggette a discipline contrattuali diverse non integrano di per sé disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.
  • Ai fini della decisione nel merito in cassazione, la Corte può statuire direttamente quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.