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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12409/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dall'INAIL e accolta dal tribunale, con ammissione al passivo del fallimento della Congregazione di crediti per premi e relativi accessori. La Congregazione ha ricorso per cassazione sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel negarle il beneficio della sospensione dei termini di pagamento previsto per determinati enti, assumendo che la semplice svolta di attività economica non fosse sufficiente a mutarne la natura e che, comunque, fosse applicabile la disciplina agevolativa invocata. L'INAIL ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione rispetto al termine di cui all'art. 99, ultimo comma, legge fallimentare; nel merito ha resistito alla censura sulla natura commerciale dell'ente e sulla mancata prova dei presupposti per l'esenzione dalle sanzioni civili da ritardato pagamento dei premi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo tempestivo il ricorso perché la notificazione era stata avviata l'ultimo giorno utile e poi ripresa senza colpa del notificante, con effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento notificatorio. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che le censure fossero dirette, in sostanza, a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito circa la natura commerciale dell'ente e la mancanza di prova dei presupposti della disciplina invocata; tale apprezzamento è stato considerato non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99, ultimo comma, legge fallimentare

    è stato richiamato solo per l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione perché la notificazione era stata tempestivamente avviata e poi rinnovata senza colpa del notificante.

  • art. 1, comma 225, L. 311/2004

    norma invocata dal ricorrente per sostenere la sospensione dei termini di pagamento per gli enti aventi le caratteristiche dedotte; la Corte non ne ha riconosciuto l'applicabilità in mancanza di prova dei presupposti.

  • art. 41, comma 7, L. 289/2002

    richiamato dal ricorrente a sostegno della sospensione dei termini di pagamento; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché fondata su una rivalutazione dei fatti.

  • art. 4 D.L. 245/2002

    richiamato dal ricorrente a fondamento del beneficio invocato; la Corte ha escluso che il motivo evidenziasse un errore di diritto, trattandosi di contestazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    norma applicata per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Chi invoca un regime agevolativo o esonerativo dal pagamento di premi o accessori deve allegare e provare i presupposti di fatto e di diritto che ne consentono l'applicazione.
  • La qualifica di ente ecclesiastico non esclude di per sé la possibilità che l'ente assuma natura commerciale, quando l'attività svolta sia esercitata con metodo economico e risulti funzionale al tendenziale pareggio tra costi e ricavi.
  • L'apprezzamento della natura commerciale o non commerciale di un ente, quando fondato su dati fattuali e documentali, integra un giudizio di merito non sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Ai fini della tempestività della notificazione del ricorso per cassazione, rileva l'avvio del procedimento notificatorio entro il termine, quando l'esito negativo della prima attività non sia imputabile al notificante e la notificazione venga prontamente ripresa.
  • Non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante censure formalmente qualificate come violazioni di legge ma sostanzialmente dirette a contestare l'accertamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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