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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15771/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

L'utente aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del debito portato da una fattura relativa a consumi elettrici ricostruiti dalla controparte come conseguenza di prelievi irregolari nel periodo indicato in giudizio. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dell'utente, ritenendo non provata dalla società creditrice la data di inizio del prelievo fraudolento e, quindi, la debenza dell'importo richiesto. In appello, però, la società distributrice aveva ottenuto riforma della decisione: la corte territoriale aveva valorizzato l'esito di una verifica tecnica successiva, da cui risultava che il misuratore era manomesso e non consentiva la registrazione dei consumi, nonostante l'utenza fosse cessata, e aveva quindi riconosciuto la domanda di pagamento della società. Con il ricorso per cassazione l'utente deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova, sostenendo che la società non avesse fornito dati numerici e riscontri tecnici idonei a provare il prelievo fraudolento; con un secondo motivo denunciava la violazione degli obblighi imposti dalla delibera 200/1999 dell'Autorità, in relazione alle modalità di controllo degli impianti di rilevazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle controversie fondate sull'accertamento di prelievi abusivi e sulla manomissione del contatore, il principio sull'onere della prova non è quello invocato dal ricorrente: non basta contestare la fattura, ma l'utente che deduca la manomissione ad opera di terzi deve dimostrare la sproporzione del consumo rilevato rispetto a quello effettivo e l'attività illecita del terzo, mentre non ricorre violazione dell'art. 2697 c.c. se il giudice non ha invertito l'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché gli obblighi richiamati dalla delibera 200/1999 riguardano verifiche da compiere in costanza di rapporto, mentre nella specie il rapporto era cessato e la contestazione riguardava una manomissione successivamente rilevata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce la prova a una parte diversa da quella onerata secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso concreto non vi è stata errata distribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione come violazione di legge solo nei limiti in cui il giudice abbia invertito l'onere della prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso.

  • delibera 200/1999 dell'Autorità

    Gli obblighi di controllo richiamati si riferiscono alle verifiche in costanza di rapporto e non al successivo accertamento di una manomissione dopo la cessazione dell'utenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie su consumi elettrici ricostruiti per manomissione del contatore, la mera contestazione della fattura non basta a escludere il credito del somministrante quando sia accertata l'alterazione del misuratore.
  • La rilevazione dei consumi tramite contatore costituisce una presunzione semplice di veridicità, ma il diverso regime dell'onere probatorio opera solo quando la contestazione investa il corretto funzionamento dell'apparecchio; se invece il credito si fonda su prelievi abusivi, l'utente che invochi l'estraneità alla manomissione deve provare la sproporzione del consumo e l'illecito del terzo.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione soltanto quando il giudice abbia addossato la prova alla parte sbagliata; non è sufficiente lamentare che la valutazione probatoria sia stata sfavorevole.
  • Le regole tecniche o regolatorie sui controlli del somministrante non possono essere invocate per censurare accertamenti svolti dopo la cessazione del rapporto, se esse disciplinano verifiche da eseguire durante la vigenza del rapporto stesso.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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