Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione)
La controversia
L'associazione attrice aveva convenuto in giudizio un privato chiedendone la condanna al risarcimento del danno, quantificato equitativamente in euro 20.000, per l'abbattimento di quattro uccelli sorpresi dalla Polizia provinciale in suo possesso, asseritamente appartenenti a specie protette e non cacciabili. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo irrilevante in sede civile l'estinzione del reato per oblazione e, soprattutto, non provata l'appartenenza degli uccelli a specie la cui caccia fosse vietata. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, aderendo alla tesi secondo cui, per le specie in questione, non vi sarebbe stata una disciplina espressa di divieto, e, quanto ai fringuelli, il reato si configurerebbe solo oltre la soglia di cinque esemplari. Con il ricorso per cassazione l'associazione ha denunciato violazione degli artt. 18 e 30 della l. n. 157 del 1992: con il primo motivo ha sostenuto che le specie della famiglia delle paridae non sono mai cacciabili perché non comprese nell'elenco delle specie cacciabili; con il secondo ha dedotto che tali specie sarebbero protette anche per il rinvio della legge alla Convenzione di Berna, che le include tra le specie rigorosamente protette; con il terzo ha contestato l'interpretazione della disciplina sui fringillidi, sostenendo che, dopo il d.P.C.m. 22 novembre 1993, il fringuello non è più cacciabile in alcun numero e che, dunque, l'abbattimento di due esemplari integra comunque illecito penale e fonda il risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo corretto il rilievo del giudice di merito sull'irrilevanza civile dell'oblazione, ma erronea la ricostruzione normativa sulla cacciabilità delle specie abbattute. Ha affermato che la Convenzione di Berna, recepita nell'ordinamento e richiamata dalla l. n. 157 del 1992, include tra le specie rigorosamente protette tutte le paridae; che il fringuello è stato escluso dalla cacciabilità dal d.P.C.m. 22 novembre 1993; e che, pertanto, l'abbattimento/cattura delle specie in questione integra il divieto di caccia e le corrispondenti fattispecie sanzionatorie, con conseguente rilevanza ai fini della domanda risarcitoria. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 2, comma 1, l. 11 febbraio 1992, n. 157
La norma individua le specie particolarmente protette e, mediante rinvio a convenzioni internazionali e altri atti, consente l'aggiornamento dell'elenco delle specie protette.
art. 18, l. 11 febbraio 1992, n. 157
Contiene l'elenco delle specie cacciabili; le specie non ricomprese nell'elenco, o successivamente escluse con fonte legittimata dal rinvio, non sono cacciabili.
art. 19-bis, l. 11 febbraio 1992, n. 157
Consente alle Regioni di prevedere deroghe in materia venatoria, ma nella specie non risultavano ampliamenti regionali rilevanti.
art. 30, comma 1, lett. b), l. 11 febbraio 1992, n. 157
Punisce l'abbattimento, la cattura o la detenzione di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco dell'art. 2, quindi anche le specie protette richiamate dalla Convenzione di Berna.
art. 30, comma 1, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157
Punisce l'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita o di fringillidi in numero superiore a cinque; la Corte ne ha dato lettura sistematica, chiarendo che la sopravvenuta esclusione della cacciabilità del fringuello rende comunque vietata la condotta.
art. 31, l. 11 febbraio 1992, n. 157
Richiamato come disposizione sulle sanzioni amministrative, in contrapposizione all'art. 30 sulle sanzioni penali.
art. 1, comma 2, l. 11 febbraio 1992, n. 157
L'esercizio venatorio è consentito solo se non contrasta con la conservazione della fauna selvatica.
art. 1, comma 4, l. 11 febbraio 1992, n. 157
La legge si presenta come attuativa, tra l'altro, della Convenzione di Berna, confermandone il rilievo nell'ordinamento interno.
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979
Le sue disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano; l'allegato II include specie rigorosamente protette, tra cui tutte le paridae e alcune fringillidae.
d.P.C.m. 22 novembre 1993
Ha escluso il fringuello dall'elenco delle specie cacciabili, rendendone vietata la caccia in via assoluta.
legge 5 agosto 1981, n. 503
Legge di ratifica della Convenzione di Berna.
legge regionale Toscana 8 ottobre 2004, n. 51
Richiamata solo per essere stata successivamente abrogata.
legge regionale Toscana 30 settembre 2005, n. 57
Richiamata solo per essere stata successivamente abrogata.
legge regionale Toscana 23 luglio 2009, n. 40
Ha abrogato le precedenti leggi regionali che prevedevano prelievi in deroga del fringuello.
Massime di principio
- Quando una legge quadro rinvia a convenzioni internazionali o ad atti amministrativi per l'aggiornamento degli elenchi delle specie protette, tali fonti integrano legittimamente la disciplina interna e devono essere considerate nella ricostruzione del divieto venatorio.
- L'abbattimento o la cattura di specie inserite negli elenchi delle specie particolarmente protette integra la violazione del divieto di caccia e può fondare la responsabilità civile risarcitoria, indipendentemente dalla diversa qualificazione penale data nel procedimento penale o dalla definizione del reato per oblazione.
- Per stabilire se una specie sia cacciabile occorre una lettura sistematica della legge sulla caccia, del rinvio a fonti sovranazionali e degli atti attuativi successivi; l'assenza della specie nell'elenco delle specie cacciabili o la sua esclusione sopravvenuta comportano il divieto assoluto di prelievo venatorio.
- La previsione sanzionatoria che menzioni una soglia numerica per una categoria di uccelli non consente di ritenere lecita la cattura entro quel numero quando una fonte successiva e legittimata dal sistema abbia eliminato del tutto la cacciabilità della specie.
- L'accertamento dell'estinzione del reato per oblazione non preclude, di per sé, la valutazione civilistica della condotta ai fini del risarcimento del danno, ma non incide sulla necessità di accertare in concreto la violazione della disciplina sostanziale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24206/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24207/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24210/2023 del 09/08/2023
- ordinanza_civile · 9 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24211/2023 del 09/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →