L.R. Toscana 40/2009
Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Toscana, semplificazione, trasparenza e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: termini, responsabili, poteri sostitutivi, accesso, conferenze di servizi, accordi di programma, SUAP, fatturazione elettronica, DURC e abolizione di alcuni certificati. Molte disposizioni finanziarie e transitorie riguardano anni già trascorsi; numerosi articoli originari risultano abrogati o sostituiti.
Procedimento amministrativo, semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Toscana
Procedimento amministrativo, semplificazione e trasparenza nella Regione Toscana
La legge regionale detta principi e regole per semplificare l’azione amministrativa della Regione Toscana, ridurre gli oneri per cittadini e imprese e favorire l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione. La disciplina è stata più volte aggiornata e in parte sostituita, ma conserva un nucleo operativo ancora rilevante su procedimento, accesso, conferenza di servizi, SUAP e strumenti digitali.
Obiettivi generali e indirizzi della semplificazione
La Regione persegue la riduzione degli adempimenti amministrativi, l’accorciamento dei tempi burocratici e l’innovazione tecnologica nei rapporti con cittadini e imprese. Gli interventi normativi regionali devono essere periodici e improntati a:
- proporzionalità e gradualità nell’introduzione di nuovi oneri;
- invarianza degli oneri per le imprese;
- divieto di mantenere, nel recepimento di direttive UE, livelli di regolazione superiori a quelli richiesti. La legge può essere modificata solo espressamente da leggi regionali successive.
Programmazione e sessione annuale per la semplificazione
Nel Programma regionale di sviluppo è prevista un’apposita sezione dedicata alle strategie di semplificazione, con le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione regionale. In sede di aggiornamento del programma possono essere introdotte variazioni.
Il Consiglio regionale si riunisce entro il 30 giugno di ogni anno in una sessione dedicata alla semplificazione. La Giunta presenta una relazione sullo stato di efficienza dell’amministrazione regionale alla luce degli obiettivi di semplificazione.
Organi collegiali e riduzione degli oneri amministrativi
La Giunta regionale individua ogni anno, entro il 30 giugno, i comitati, le commissioni e gli altri organi collegiali amministrativi ritenuti indispensabili. Gli organi non individuati come indispensabili sono soppressi dal mese successivo alla deliberazione, e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio con competenza prevalente.
La Regione promuove, d’intesa con comuni, province e parti sociali, una sede stabile di coordinamento per i programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. Tali programmi individuano misure normative, organizzative e tecnologiche, sono coordinati con la banca dati regionale SUAP e sono oggetto di monitoraggio regionale con relazione al Consiglio nel DPEF.
Telematica, domicili digitali e interoperabilità
Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze verso Regione, enti dipendenti, enti locali, ASL, concessionari di servizi pubblici e soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse avvengono in via telematica secondo la normativa sull’amministrazione digitale.
Le comunicazioni che richiedono ricevuta di invio e consegna devono avvenire tramite PEC o soluzioni di cooperazione applicativa idonee a garantire integrità, invio, consegna e ricevute. I soggetti pubblici attivano la domiciliazione amministrativa digitale; i privati possono comunicare il proprio domicilio digitale, reso disponibile tramite l’archivio regionale.
La Regione istituisce e gestisce l’archivio dei domicili digitali della Toscana, contenente i dati necessari all’identificazione digitale. L’archivio permette consultazione ed estrazione degli indirizzi PEC e può contenere anche il profilo di utilizzo dei servizi digitali. I soggetti interessati aggiornano l’archivio mediante l’infrastruttura di rete regionale.
La Regione promuove inoltre l’interoperabilità dei sistemi informativi e dei servizi in rete nell’ambito del sistema informativo regionale, nel rispetto della normativa sulla privacy e degli standard tecnologici regionali.
Fascicolo sanitario elettronico e tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi
La Regione promuove l’estensione dell’attivazione della TS-CNS per favorire l’uso del fascicolo sanitario elettronico e degli altri servizi online. A tal fine può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.
Diritto di accesso e trasparenza
La Regione garantisce l’accesso civico e l’accesso ai documenti amministrativi, in coordinamento con la disciplina statale. L’accesso è lo strumento per conoscere dati e documenti non pubblicati sul Bollettino ufficiale, sulle banche dati regionali o sul sito istituzionale.
La Giunta e il Consiglio disciplinano con propri atti le modalità di esercizio del diritto e i rimborsi per la riproduzione dei documenti. Per quanto non previsto, si applicano la l. 241/1990 e il d.lgs. 33/2013.
Responsabile del procedimento e poteri sostitutivi
Per ogni procedimento di competenza della Giunta regionale è individuata una struttura responsabile; il dirigente preposto è responsabile dei procedimenti della struttura, con possibilità di attribuire singoli procedimenti a dipendenti di categoria D. Per il Consiglio regionale valgono regole analoghe sulla base delle sue strutture organizzative.
È inoltre previsto il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, che esercita anche i poteri sostitutivi ex art. 2, commi 9-bis e 9-ter, l. 241/1990. Per la Giunta tali funzioni sono svolte dal Direttore generale o dal direttore competente, secondo il procedimento; per gli enti dipendenti possono essere istituiti analoghi responsabili; per il Consiglio regionale può essere istituito nell’autonomia organizzativa.
Nella comunicazione di avvio del procedimento va indicato il nominativo del responsabile della correttezza, così da consentire all’interessato di attivare i poteri sostitutivi.
Pubblicità dei procedimenti e banca dati dei pareri
Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l’elenco dei procedimenti amministrativi con l’indicazione della struttura responsabile e del responsabile della correttezza/celerità.
È istituita anche una banca dati dei pareri regionali, finalizzata a uniformare l’interpretazione delle leggi regionali e ad accelerare i procedimenti; i pareri sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Procedura per i poteri sostitutivi
Se il termine per il provvedimento conclusivo decorre inutilmente, l’interessato può chiedere l’esercizio del potere sostitutivo entro un anno dalla scadenza del termine. L’istanza va presentata al responsabile della correttezza o all’URP; il responsabile acquisisce elementi istruttori, invita il responsabile del procedimento a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, adotta l’atto. Il procedimento sostitutivo si conclude in un tempo pari alla metà di quello originario.
Tempi del procedimento e riduzione dei termini
I procedimenti di competenza regionale devono concludersi con provvedimento espresso. La regola generale è il termine di 30 giorni per i procedimenti regionali, salvo termini diversi confermati o rideterminati con specifica motivazione.
La Regione deve confermare o rideterminare, con motivazione, i termini superiori a 30 giorni previsti da leggi o regolamenti regionali; i termini non confermati entro il 31 dicembre 2010 sono stati ridotti a 30 giorni. Per atti amministrativi di competenza della Giunta e degli enti dipendenti, termini superiori a 30 giorni possono essere stabiliti solo con adeguata motivazione, comunque entro il limite massimo di 120 giorni, salvo la disciplina speciale per bandi o avvisi regionali attuativi della programmazione europea.
I termini decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o, nei procedimenti su istanza, dal ricevimento della domanda completa. Se manca documentazione, l’amministrazione richiede una sola volta gli elementi mancanti entro 10 giorni; l’avvio del procedimento decorre dalla ricezione della documentazione integrativa. I termini possono essere sospesi una sola volta, fino a 30 giorni, per acquisire informazioni o certificazioni non già in possesso dell’amministrazione; per pareri e valutazioni tecniche si applicano le regole statali, con sospensione fino a 20 giorni per i pareri obbligatori.
La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini incide sulla valutazione individuale e sulla responsabilità disciplinare. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo deve essere indicato il termine previsto e quello effettivamente utilizzato. Entro il 30 gennaio di ogni anno il responsabile della correttezza comunica alla Giunta i procedimenti in ritardo; per il Consiglio regionale la comunicazione è rivolta all’Ufficio di presidenza.
Riduzioni ulteriori dei termini per soggetti virtuosi
Per alcuni soggetti con sistemi di gestione ambientale o responsabilità sociale, i termini dei procedimenti regionali superiori a 30 giorni sono ridotti di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore. La stessa riduzione si applica anche ai termini fissati dagli enti locali. La legge consente inoltre ulteriori misure di semplificazione e la riduzione, con regolamento, dei termini per localizzazione, progettazione e realizzazione di opere di competenza regionale e di impianti produttivi, se non sussiste un preminente interesse nazionale.
Esecutività degli atti amministrativi regionali
Salvo diversa previsione statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.
Indennizzo per il ritardo
Per i procedimenti di competenza della Regione, di alcuni enti dipendenti e di determinate categorie di soggetti regionali è previsto un indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento: 100 euro per ogni 10 giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro. L’indennizzo non si applica ai casi di silenzio-assenso. L’interessato deve presentare istanza entro un anno dalla scadenza del termine.
Partecipazione telematica al procedimento
La partecipazione ai procedimenti può avvenire telematicamente. La comunicazione di avvio deve informare che istanze e dichiarazioni trasmesse via telematica sono valide a tutti gli effetti. Gli interessati possono anche indicare il proprio domicilio digitale per ricevere ogni comunicazione in forma telematica.
Carta dei servizi e delle funzioni
La Regione promuove standard di qualità nell’erogazione dei servizi e l’individuazione delle migliori pratiche amministrative. La Giunta si dota di una propria carta dei servizi, fissa standard per i servizi affidati a concessionari regionali e promuove carte dei servizi per altri gestori di servizi pubblici regionali. Inoltre adotta una carta delle funzioni per correttezza, celerità e trasparenza.
Conferenza di servizi e rappresentante unico regionale
La disciplina regionale integra quella statale sulla conferenza di servizi, con attenzione al rappresentante unico regionale e alla posizione unica regionale nella conferenza simultanea.
Il rappresentante unico regionale è abilitato a esprimere in modo definitivo, univoco e vincolante la posizione delle strutture regionali e degli enti dipendenti riconducibili alla Regione. Nelle conferenze decisorie convocate dalla Regione è in genere il dirigente della struttura responsabile del procedimento; in taluni casi è il dirigente competente previa deliberazione della Giunta, specie per localizzazione e tracciato di opere pubbliche o di interesse pubblico. È ammessa delega a un dipendente di categoria più elevata titolare di posizione organizzativa.
Quando la Regione è convocata da altre amministrazioni, il rappresentante unico è individuato secondo il numero e la natura degli atti da rilasciare: dirigente competente per il singolo atto, direttore di direzione se gli atti sono più e afferiscono alla stessa direzione, direttore generale se coinvolgono più direzioni. Per opere pubbliche o di interesse pubblico resta la regola del dirigente competente previa deliberazione della Giunta in caso di discrezionalità politico-amministrativa.
La posizione unica regionale si forma acquisendo gli atti di assenso in modalità asincrona, con termine non inferiore a 10 giorni; se necessario, il RUR convoca una conferenza interna simultanea. Se i termini interni scadono senza risposta, gli assensi si intendono acquisiti senza condizioni. La conclusione avviene con un parere unico regionale formalizzato con atto del RUR.
Le conferenze promosse dalla Regione per acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi di altre amministrazioni si svolgono in modalità telematica, preferibilmente tramite piattaforma dedicata. La convocazione è pubblicizzata sul sito istituzionale. I portatori di interessi pubblici o privati possono partecipare con osservazioni scritte, anche telematiche, entro 48 ore prima della prima seduta.
Gli enti locali inadempienti rispetto agli adempimenti successivi alla determinazione finale possono essere destinatari di poteri sostitutivi regionali.
Accordi di programma
La legge disciplina la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione per opere, interventi o programmi di prevalente interesse regionale che richiedano l’azione integrata di più amministrazioni o di amministrazioni e privati.
La Giunta regionale approva le finalità dell’accordo, individua i soggetti coinvolti, indica la struttura responsabile del procedimento e fissa il termine per la conferenza che definisce il contenuto dell’accordo. La conferenza verifica, se necessario, la conformità urbanistica, i tempi di progettazione, gli adempimenti istruttori e il fabbisogno finanziario.
Il testo dell’accordo è approvato dalla Giunta e deve indicare, tra l’altro:
- programma delle opere e degli interventi;
- tempi di realizzazione;
- piano finanziario e ripartizione degli oneri;
- adempimenti dei firmatari;
- collegio di vigilanza;
- funzionario responsabile dell’attuazione;
- modalità di controllo e sanzioni;
- eventuale arbitrato.
L’accordo è sottoscritto dai legali rappresentanti o delegati e approvato con decreto del Presidente della Giunta, con possibile delega a un assessore e, in subordine, al dirigente competente. L’accordo e l’atto di approvazione sono pubblicati sul BURT ed efficaci dalla pubblicazione; se previsto, l’atto di approvazione vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Il collegio di vigilanza, composto dai rappresentanti dei firmatari entro il limite di nove membri, verifica l’esecuzione dell’accordo, può chiedere informazioni e documenti, svolgere ispezioni e attivare i poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo. In caso di ulteriore inadempimento può essere nominato un commissario ad acta.
Intese con amministrazioni pubbliche locali
Quando il Presidente della Giunta regionale deve procedere a nomine o designazioni d’intesa con un’amministrazione pubblica locale, propone un nominativo e l’intesa si intende acquisita se non risulta risposta entro 15 giorni. In caso di diniego, propone un secondo nominativo; se anche questo è respinto, entro ulteriori 15 giorni procede comunque alla nomina o designazione, chiedendo un parere non vincolante da rendersi entro 10 giorni.
SUAP, servizi per le imprese e procedure telematiche
I SUAP sono il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative relative all’insediamento e all’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi. Forniscono una risposta unica in luogo delle amministrazioni coinvolte, senza incidere sulle singole competenze, comprese quelle di controllo e sanzione.
Tutte le dichiarazioni, domande e documenti relativi alle attività produttive sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente, usando la modulistica disponibile sul sito istituzionale. La Regione, gli enti dipendenti e gli enti locali usano la rete regionale dei SUAP per l’intero procedimento. Il passaggio all’obbligo telematico è stato demandato a una deliberazione della Giunta con disciplina transitoria.
La Regione assicura assistenza gratuita agli utenti nella presentazione telematica e promuove convenzioni con associazioni di imprese e professionisti. È inoltre costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese, che comprende rete regionale SUAP, sito istituzionale regionale per le imprese, banca dati regionale SUAP, siti dei SUAP e attività regionale di assistenza e supporto.
La banca dati regionale SUAP uniforma e rende trasparenti normativa, adempimenti, modulistica e allegati; contiene anche dati specifici dei singoli enti locali, registra le fasi dei procedimenti in forma anonima e può essere sviluppata con amministrazioni statali. I siti istituzionali dei SUAP danno accesso alle informazioni, alla modulistica e allo stato dei procedimenti.
Per gli impianti produttivi di beni e servizi, la documentazione edilizia è uniforme a livello regionale; la modulistica è definita negli atti attuativi ed è inserita nella banca dati.
L’accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla normativa sullo sviluppo economico è subordinato alla dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del capo SUAP effettivamente operative.
Subingresso e variazioni societarie nelle attività economiche
Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato in materie di competenza regionale, alcune variazioni soggettive e societarie sono soggette a mera comunicazione entro 60 giorni:
- subingresso;
- mutamento della compagine sociale o del regime societario;
- variazione del legale rappresentante;
- mutamento della denominazione sociale. Restano salve le ipotesi già previste da norme vigenti che richiedano la mera comunicazione anche con requisiti soggetti a variazione nel tempo.
Controlli sulle imprese
La Regione istituisce l’Agenda regionale dei controlli sulle imprese per semplificare e razionalizzare i controlli, eliminare duplicazioni e favorire il riuso degli esiti da parte di altre amministrazioni.
L’Agenda è un archivio informatizzato condiviso dalle pubbliche amministrazioni che effettuano controlli in ambito regionale e raccoglie, per ciascuna impresa, dati identificativi, controlli svolti, amministrazione e agente, data e tipologia, procedimento connesso, verbali e risultati, oltre all’eventuale programmazione di visite. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza dei dati inseriti. Un regolamento regionale disciplina organizzazione, implementazione e accreditamento delle amministrazioni pubbliche.
Fatturazione elettronica
Per i rapporti con Regione, enti e organismi dipendenti, aziende sanitarie ed enti del servizio sanitario regionale, la fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica, secondo il regolamento regionale attuativo. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento, tali soggetti non possono accettare fatture cartacee né effettuare pagamenti prima del ricevimento della fattura elettronica.
La Regione promuove inoltre l’applicazione della fatturazione elettronica anche per enti locali e altri soggetti pubblici regionali, anche tramite convenzioni e misure di incentivo.
DURC
La Regione acquisisce il DURC prima del provvedimento di concessione e nelle fasi di liquidazione dei contributi, benefici e sovvenzioni regionali di importo pari o superiore a 5.000 euro. L’obbligo non si applica agli enti e soggetti pubblici inclusi nella ricognizione ISTAT, salvo che agiscano come operatori economici.
Abolizione di certificati igienico-sanitari e scolastici
È abolito, nei procedimenti di competenza regionale indicati dalla legge, l’obbligo di presentare una serie di certificati sanitari, tra cui quelli di sana e robusta costituzione, idoneità fisica per impieghi pubblici, per insegnanti, farmacisti, minori e apprendisti, vaccinazione scolastica, idoneità per alcune attività lavorative e altri certificati elencati.
In ambito scolastico e nei servizi educativi per la prima infanzia, nella Regione Toscana è abolito l’obbligo di presentare il certificato medico per la riammissione dopo assenza superiore a cinque giorni, salvo disposizioni nazionali o locali per malattie infettive e diffusive; l’obbligo permane se richiesto da norme vigenti in altre regioni.
Clausola valutativa e monitoraggio
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione, con particolare riferimento a termini procedimentali, conferenza di servizi e tecnologie informatiche. Riferisce anche sull’operatività del sistema SUAP e del sistema toscano dei servizi per le imprese.
Entro il 31 marzo di ogni anno presenta una relazione riferita all’anno precedente con dati qualitativi e quantitativi, risultati e criticità.
Disposizioni finanziarie e profili temporali
La legge conteneva coperture finanziarie per l’indennizzo da ritardo e per l’attuazione delle misure SUAP relativamente agli esercizi 2009-2011. Tali previsioni hanno ormai rilevanza storica e non operativa.
Valutazione di attualità
Gran parte del testo originario è stata modificata, ma la legge conserva ancora disciplina utile su procedimento amministrativo, digitalizzazione, conferenza di servizi, accordi di programma, SUAP, controlli sulle imprese, fatturazione elettronica, DURC e semplificazioni sanitarie. Restano invece ormai superate o abrogate numerose disposizioni settoriali e le parti di natura finanziaria riferite a esercizi già conclusi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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