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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17110/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore energia)

La controversia

Un soggetto che abitava, in forza di comodato gratuito, in un immobile di proprietà del figlio, lamentava che la società fornitrice di energia elettrica, titolare del contratto di somministrazione intestato al figlio, avesse segnalato consumi ritenuti anomali e, all'esito di interlocuzioni, avesse ridotto drasticamente la potenza di erogazione per asserito mancato pagamento di alcune bollette. L'attore chiedeva il risarcimento dei danni per la compromissione del godimento dell'immobile e per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti come utilizzatore dell'abitazione. In appello il Tribunale qualificava la domanda in termini di responsabilità contrattuale e la rigettava ritenendo l'attore privo di legittimazione, poiché il contratto di utenza era intestato al figlio. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218 e 2043 c.c. per avere il Tribunale confuso la questione della legittimazione con il merito e per avere negato il diritto azionato dal comodatario; violazione dell'art. 2043 c.c. per avere escluso la colpa della società nonostante la dedotta riduzione arbitraria della fornitura; violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e mancato riconoscimento del nesso causale tra condotta e danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse legittimamente riqualificato la domanda nei limiti dei fatti allegati, senza sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito, della qualificazione della domanda e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza è stata ritenuta non fondata, perché la motivazione del giudice di merito non era affetta da contraddittorietà decisiva ma esprimeva una qualificazione della domanda coerente con i fatti allegati.

  • art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito non è stata considerata nulla per irriducibile contraddittorietà.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o fuori dai limiti legali, oppure attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non quando si contesta il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura contrattuale della pretesa, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma, rilevando che la riqualificazione del giudice di merito restava nei limiti dei fatti allegati.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la responsabilità aquiliana della società; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di merito può qualificare giuridicamente in modo diverso la domanda rispetto alle espressioni usate dalla parte, purché resti entro il perimetro dei fatti allegati e non introduca d'ufficio un'azione radicalmente diversa.
  • La censura sulla qualificazione della domanda è ammissibile in cassazione solo se si denuncia una reale alterazione del contenuto letterale o sostanziale dell'atto introduttivo, indicando specificamente i criteri ermeneutici violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo esame diretto degli atti e delle prove per proporre una diversa lettura del fatto storico o della legittimazione attiva.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove inesistenti, fuori dai limiti legali, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi valutabili discrezionalmente; non basta contestare il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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