Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda possessoria proposta per ottenere la reintegra nel possesso di una nicchia condominiale, necessaria per collocarvi il contatore dell'acqua, con richiesta anche di risarcimento del danno per aver dovuto approvvigionarsi di acqua tramite autobotte. Nel giudizio erano coinvolti più convenuti: da un lato i coniugi proprietari dell'immobile e, dall'altro, un altro soggetto che avrebbe disdetto il contratto di fornitura idrica intestato all'attore. Il Tribunale aveva accolto la tutela possessoria, confermando poi la reintegra, ma aveva anche condannato le parti, in proporzione alle rispettive quote, al ripristino della pavimentazione del locale dei convenuti. In appello, l'attore aveva censurato anche il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti di uno dei convenuti. In Cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., oltre che del D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato le spese in misura eccedente i massimi tariffari e senza adeguata motivazione, assumendo come valore della controversia quello della richiesta risarcitoria rivolta verso altri litisconsorti, anziché quello della sola domanda ex art. 96 c.p.c. coltivata nei confronti del resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese del grado di appello, dovesse aversi riguardo alla sola domanda effettivamente coltivata contro il resistente, ossia la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la quale, in mancanza di quantificazione del danno richiesto, aveva valore indeterminabile. Di conseguenza, la liquidazione di euro 2.100,00 non era superiore ai parametri tariffari, ma ampiamente inferiore ai massimi applicabili per cause di valore indeterminabile in appello. È stata inoltre disposta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, senza pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    La notifica della sentenza eseguita nei confronti di uno solo dei convenuti, in causa scindibile, fa decorrere il termine breve soltanto nei suoi confronti e non anche rispetto alle altre posizioni impugnate separatamente.

  • art. 91 c.p.c.

    È la norma richiamata per censurare la liquidazione delle spese; la Corte esclude la violazione perché la liquidazione è stata effettuata correttamente in relazione al valore indeterminabile della domanda effettivamente controversa in appello.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata, se coltivata in appello senza quantificazione del danno, determina un valore di lite indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese del grado.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato quale parametro in tema di compensi e liquidazione giudiziale degli onorari professionali, insieme ai decreti ministeriali sui parametri forensi.

  • D.M. n. 55/2014

    È il decreto parametro utilizzato per verificare la correttezza della liquidazione delle spese.

  • D.M. n. 37/2018

    È richiamato come aggiornamento del D.M. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

  • art. 10 c.p.c.

    È richiamato per chiarire che il valore della domanda ex art. 96 c.p.c. non si cumula con quello della domanda principale ai fini della competenza, ma ciò non impedisce di considerarla autonomamente quando sia l'unica coltivata in appello per determinare il valore della lite ai fini delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È la disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo con più parti, l'assenza di litisconsorzio necessario comporta che la notifica della sentenza a uno dei convenuti fa decorrere il termine breve per impugnare solo nei suoi confronti, quando le posizioni siano scindibili.
  • Ai fini della liquidazione delle spese del grado di impugnazione, il valore della controversia va individuato con riferimento al solo oggetto effettivamente devoluto in quel grado rispetto al singolo contraddittore.
  • Se in appello è coltivata esclusivamente una domanda ex art. 96 c.p.c. e il relativo importo non è quantificato, la controversia deve considerarsi di valore indeterminabile ai fini dei parametri forensi.
  • La determinazione della competenza per valore sulla domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non implica che, quando essa sia l'unica questione residua in appello, non debba essere considerata autonomamente per stabilire il disputatum rilevante ai fini delle spese.
  • La censura alla liquidazione delle spese è infondata quando l'importo liquidato rientra ampiamente nei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile e la parte si duole soltanto di un preteso superamento dei massimi non effettivamente riscontrabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.