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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08285/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La lite nasce da un'azione possessoria di reintegrazione promossa per ottenere la tutela del possesso di un piccolo rudere sito in Stromboli, asseritamente spogliato mediante la realizzazione, da parte del vicino, di un'apertura in aderenza tra due fabbricati che li metteva in comunicazione. In primo grado la domanda fu accolta; in appello, invece, la domanda venne rigettata per difetto di prova del possesso e dello spoglio, valorizzandosi la circostanza che il rudere risultava circondato dal terreno del convenuto e che l'attrice avrebbe dovuto allegare e provare un passaggio attraverso tale terreno per esercitare il possesso. La prima cassazione accolse il ricorso della danneggiata ritenendo apodittica l'affermazione sulla proprietà del terreno circostante e rinviò alla Corte d'appello. In sede di rinvio, la Corte territoriale confermò la reintegra, ritenendo che, mancando la prova della proprietà esclusiva del terreno circostante in capo al convenuto, dovesse reputarsi provato l'accesso al rudere e la pulizia periodica del terreno per consentirlo. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 383, 112, 115 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avesse riesaminato la causa e non avesse motivato adeguatamente; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 1168 c.c., per avere la Corte ritenuto provati i presupposti della reintegra senza prova del possesso attuale e dello spoglio; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare la pretesa esistenza di un accesso esclusivo al rudere attraverso la casa del ricorrente e la conseguente intempestività dell'azione possessoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente diretti a contestare il mancato riesame globale della vicenda da parte del giudice di rinvio, ma senza indicare in modo specifico quali questioni fossero state effettivamente riproposte nel giudizio di rinvio e in quali termini, in violazione dell'onere di deduzione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha ribadito che nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle questioni assorbite solo se esse siano state espressamente riproposte dalle parti, non essendovi un obbligo officioso di esame. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza per carenza di specifica riproposizione delle questioni in rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso la possibilità di scrutinare la doglianza per mancanza di specifica indicazione delle questioni riproposte.

  • art. 2697 c.c.

    dedotto per violazione dell'onere della prova in tema di possesso e spoglio; la Corte non ha accolto la censura per inammissibilità del ricorso.

  • art. 1168 c.c.

    richiamato quale norma sostanziale sulla reintegrazione nel possesso; la Corte non ha riformato la decisione di merito per ragioni processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    l'onere di specifica indicazione degli atti e delle questioni riproposte nel giudizio di rinvio non è stato assolto, precludendo l'esame del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato dichiarato il presupposto processuale per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto a pronunciarsi sulle sole questioni che siano state espressamente riproposte dalle parti; non esiste un dovere officioso di riesaminare anche i profili assorbiti in assenza di specifica riproposizione.
  • La parte che ricorre per cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio deve indicare in modo specifico quali questioni o eccezioni abbia riproposto nel giudizio di rinvio e in quali termini, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • Quando la doglianza investe il modo in cui il giudice di rinvio ha applicato il dictum della Cassazione, il controllo di legittimità non può prescindere dall'esatta ricostruzione del contenuto degli atti di rinvio, che deve risultare dal ricorso nei limiti richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • In tema di giudizio di rinvio, l'obbligo di riesame completo della controversia non si traduce in una riapertura indiscriminata del processo, ma resta circoscritto alle questioni ancora sub iudice e ritualmente riproposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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