Cassazione Penale, Sentenza n. 27560/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Genova aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Imperia nei confronti dell'imputato per il reato di minaccia e per il reato di sottrazione fraudolenta alla garanzia patrimoniale del creditore, confermando anche le statuizioni civili relative a quest'ultimo illecito. Secondo l'accertamento di merito, nell'ambito di una controversia civile con la controparte, l'imputato avrebbe minacciato la persona offesa e avrebbe venduto un'autovettura al fine di sottrarla al pignoramento promosso da quest'ultima. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: con il primo si è lamentato vizio di motivazione sulla ritenuta idoneità intimidatrice della frase contestata e sulla coscienza e volontà di intimidire; con il secondo si è denunciato vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, assumendo che la prova della minaccia fosse basata solo sulla deposizione della persona offesa, non adeguatamente riscontrata da un altro teste, la cui audizione avrebbe dovuto essere rinnovata; con il terzo si è contestata la motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 388 c.p., deducendo che la vendita del veicolo sarebbe avvenuta prima della notifica del pignoramento e che comunque il debitore avrebbe avuto altri beni aggredibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto del certificato di morte dell'imputato, deceduto dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione. Ha quindi escluso che dagli atti emergessero in modo incontrovertibile elementi idonei a pronunciare immediatamente un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., osservando che dalle sentenze di merito non risultavano con evidenza l'insussistenza del fatto, il difetto di dolo o l'estraneità dell'imputato. Ha pertanto dichiarato l'estinzione dei reati per morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Poiché la morte è intervenuta prima del passaggio in giudicato, ha inoltre revocato le statuizioni civili.
Norme richiamate
primo, secondo e quinto comma
norma incriminatrice richiamata per il reato di sottrazione fraudolenta alla garanzia patrimoniale del creditore, contestato in relazione alla vendita di un bene per sottrarlo al pignoramento
norma incriminatrice richiamata per il reato di minaccia contestato in relazione a frasi rivolte alla persona offesa
in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, il proscioglimento nel merito è possibile solo se dagli atti emerge in modo incontestabile l'insussistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la commissione da parte dell'imputato
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti consentiti in cassazione
Massime di principio
- La morte dell'imputato sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quale causa estintiva del rapporto processuale, con declaratoria della relativa causa nel dispositivo.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta, il giudice di legittimità può pronunciare proscioglimento nel merito solo quando dagli atti emerga ictu oculi e in modo non controvertibile l'insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale o l'estraneità dell'imputato; altrimenti deve limitarsi a prendere atto dell'estinzione.
- Se la morte dell'imputato interviene prima del passaggio in giudicato, le eventuali statuizioni civili di condanna rese nel processo penale restano caducate ex lege e devono essere revocate.
- Quando la causa estintiva sopravvenuta impedisce la decisione sul merito, la Corte non può procedere alla valutazione dei motivi di ricorso se non nei limiti necessari a verificare l'evidenza di una causa di proscioglimento immediata.
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