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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28465/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva. Il ricorrente deduceva vizio cumulativo della motivazione: il Tribunale non avrebbe valutato correttamente gli elementi di novità che, a suo avviso, avrebbero attenuato le esigenze cautelari e superato la presunzione di pericolosità. Le emergenze prospettate erano: la consulenza balistica (destinata a escludere la riconducibilità degli oggetti raffigurati a armi da guerra), il tempo trascorso dalla commissione del fatto e dall'esecuzione della misura, lo scioglimento del sodalizio criminale e il ruolo, secondo il ricorrente non apicale, di mero intermediario; inoltre si deduceva la mancata motivazione sull'inadeguatezza della misura meno afflittiva richiesta (arresti domiciliari con presidi elettronici).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non censurabile il giudizio del Tribunale che ha ritenuto inalterate le esigenze cautelari alla luce della cosiddetta "doppia presunzione cautelare" collegata alla contestazione ai sensi dell'art. 74 (reati connessi a stupefacenti) aggravata dall'art. 416-bis, comma 1 c.p. La consulenza balistica è stata ritenuta ininfluente rispetto al quadro cautelare; il tempo trascorso e lo scioglimento del sodalizio non sono stati ritenuti sufficienti a superare la presunzione di reiterazione, soprattutto alla luce della posizione centrale assunta dal ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; sono stati altresì disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/90)

    La contestazione ex art. 74 contribuisce, nel quadro del procedimento cautelare, a formare una presunzione di pericolosità che il giudice cautelare e la Corte ritengono non superata dai mezzi di prova nuovi non determinanti

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    La qualificazione del fatto come aggravato ex art. 416-bis alimenta la presunzione cautelare sulla pericolosità e sul rischio di reiterazione, soprattutto se il soggetto ha avuto posizione centrale nel sodalizio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale cui dare esecuzione dopo la declaratoria di inammissibilità (adempimenti a carico della cancelleria)

Massime di principio

  • Nei casi in cui si procede per reati aggravati dall'art. 416-bis o per fatti connessi all'art. 74 T.U. stupefacenti la giurisprudenza applica una "doppia presunzione" cautelare; è quindi difficile ottenere la sostituzione della misura cautelare senza elementi nuovi e pregnanti che ne dimostrino l'effettivo venir meno.
  • Consulenze tecniche che incidono solo sulla qualificazione tecnica di oggetti (es. se siano o meno armi da guerra) possono risultare ininfluenti rispetto alla valutazione complessiva delle esigenze cautelari se non incidono direttamente sulla valutazione della pericolosità personale o del rischio di reiterazione.
  • La mera produzione del tempo trascorso dalla carcerazione o dallo svolgimento del reato non basta di per sé a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorre collegare tale elemento ad altri elementi concreti che riducano la probabilità di reiterazione.
  • La dichiarazione di "scioglimento" di un sodalizio criminale deve essere supportata da elementi concreti che dimostrino la perdita della centralità del ruolo del soggetto: la persistente posizione centrale, anche se priva di ruoli apicali formali, può giustificare la conferma della custodia cautelare.
  • La doglianza in cassazione volta a censurare valutazioni di fatto del giudice cautelare deve essere specifica e non generica; le censure meramente generiche sulla motivazione sono inammissibili.

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