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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34880/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. ai fatti oggetto di tre diverse sentenze di condanna, relative a reati previsti dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 14/2017 e dall’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992, commessi nell’ambito dell’attività di parcheggiatore abusivo. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avesse fondato il diniego sulla sola distanza temporale tra i fatti e non avesse adeguatamente valorizzato l’omogeneità e la riconducibilità complessiva delle condotte alla medesima attività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze sono manifestamente infondate e, in parte, mirano a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: la distanza temporale tra i fatti rileva rispetto alla necessità che l’identità del disegno criminoso sia riconoscibile fin dalla commissione del primo reato. Dagli atti emergevano l’omogeneità e la reiterazione delle condotte, non elementi sufficienti a dimostrare un’unica deliberazione originaria; la riconducibilità dei fatti a una scelta di vita caratterizzata dalla sistematica inosservanza delle regole e il loro inserimento nel medesimo contesto esistenziale non bastano a fondare la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato

    La continuazione richiede che l’unicità del disegno criminoso sia riconoscibile fin dalla commissione del primo reato; la sola omogeneità delle condotte e la loro collocazione nel medesimo contesto esistenziale non dimostrano l’esistenza di un’unica deliberazione originaria.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 14/2017

    ha rigettato la richiesta di Ivan Di Cesare di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di tre diverse sentenze di condanna in relazione a reati di cui agli artt. 10, comma 2, d. lgs. 14/2017 e 7, comma 15bis, d. lgs 285/1992

    La disposizione è indicata quale norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze di condanna per le quali era richiesta l’applicazione della continuazione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992

    ha rigettato la richiesta di Ivan Di Cesare di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di tre diverse sentenze di condanna in relazione a reati di cui agli artt. 10, comma 2, d. lgs. 14/2017 e 7, comma 15bis, d. lgs 285/1992

    La disposizione è indicata quale norma relativa a uno dei reati oggetto delle sentenze di condanna per le quali era richiesta l’applicazione della continuazione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile fin dalla commissione del primo reato; la mera omogeneità delle condotte non prova, da sola, l’esistenza di un’unica deliberazione originaria.
  • La reiterazione nel tempo di condotte omogenee, riconducibili a una scelta di vita caratterizzata dalla sistematica inosservanza delle regole, non è sufficiente a configurare la continuazione; neppure basta che i fatti siano inseriti nel medesimo contesto esistenziale.
  • La distanza temporale tra i reati può essere considerata nella valutazione dell’esistenza di un disegno criminoso unitario.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, oltre a essere manifestamente infondate, sollecitano una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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