Cassazione Civile, Ordinanza n. 00054/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia riguarda la collocazione, nel passivo concorsuale, di un credito di euro 583.907,58 oltre IVA vantato da una società cooperativa di produzione e lavoro per forniture di serramenti prodotte nel periodo 2007-2010 verso un consorzio poi assoggettato a fallimento. In origine gli organi della procedura di concordato avevano attribuito al credito natura chirografaria; la cooperativa aveva chiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. e aveva ottenuto esito favorevole in primo grado e in appello. Il fallimento ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2751-bis n. 5 c.c., sostenendo che, per il privilegio, non basti la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei non soci, ma occorra anche la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a ogni altro fattore produttivo, incluso il capitale. Ha inoltre contestato il rilievo dato dalla corte territoriale alla questione dell'art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 68/2013, sostenendo che tale norma introdurrebbe un ulteriore presupposto e che la prova del superamento della revisione ex d.lgs. n. 220/2002 non sarebbe decisiva ai fini del privilegio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo che la decisione di merito fosse conforme a un orientamento di legittimità consolidato e recentemente ribadito. La Corte ha confermato che, per il privilegio delle cooperative di produzione e lavoro, sono richiesti: la qualità soggettiva di cooperativa iscritta nei registri o nell'albo competenti; l'effettività e pertinenza del lavoro dei soci rispetto all'attività dell'ente; e la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei non soci. È stata invece esclusa la necessità di dimostrare una prevalenza del lavoro dei soci rispetto al capitale o ad altri fattori della produzione. Conseguentemente, il fallimento ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il privilegio per i crediti delle cooperative di produzione e lavoro richiede l'effettività e pertinenza del lavoro dei soci e la sua prevalenza rispetto al lavoro dei non soci; non è richiesta la prevalenza rispetto al capitale o ad altri fattori produttivi.
Il ricorso è inammissibile quando la censura non offre elementi per mutare un orientamento giurisprudenziale consolidato e la decisione impugnata si è conformata a tale orientamento.
La mancata specifica contestazione in fatto e in prova di una circostanza allegata dalla controparte comporta le conseguenze previste dalla norma.
art. 82, comma 3-bis, d.l. n. 68/2013
La questione della sua natura interpretativa è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché il requisito per il privilegio risultava comunque soddisfatto secondo l'interpretazione tradizionale.
Richiamato in relazione alla revisione delle cooperative e all'iscrizione nell'albo degli enti cooperativi; il superamento della revisione non è stato ritenuto decisivo ai fini del privilegio.
L. n. 1577 del 1947 (c.d. Legge Basevi)
È richiamata come base sistematica per individuare il fondamento del privilegio cooperativo e i requisiti della cooperativa di produzione e lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c. in favore delle cooperative di produzione e lavoro, il giudice deve verificare la natura cooperativa dell'ente, l'effettività del lavoro prestato dai soci e la prevalenza di tale lavoro su quello dei non soci.
- Non è necessario, ai fini del privilegio cooperativo, dimostrare che il lavoro dei soci prevalga anche sul capitale o su tutti gli altri fattori produttivi, poiché tale criterio non è richiesto dalla norma ed è ritenuto incongruo rispetto alla realtà economica delle imprese cooperative.
- Quando la decisione di merito si uniforma a un indirizzo di legittimità consolidato, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una diversa interpretazione senza validi argomenti contrari è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- La mancata specifica contestazione di circostanze fattuali e probatorie dedotte dalla controparte può consolidare l'accertamento di merito e rendere infondate censure successive in sede di legittimità.
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