Cassazione Penale, Sentenza n. 32130/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati urbanistici ed edilizi (2 mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda ciascuno, con ordine di demolizione). Russo e Nigrelli deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte negato efficacia estintiva a un "accertamento di conformità" e a un permesso in sanatoria n.1/2019 (sostenendo che la sanatoria e la comunicazione di fine lavori avrebbero definito la posizione); 2) omessa motivazione sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che la "tombatura" equiparerebbe alla demolizione; 3) errato rifiuto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), sostenendo che andava valutata anche la condotta successiva (parziale demolizione/sanatoria). Stagno contesta la responsabilità personale (afferma di essersi occupato solo di tramezzature e non di opere strutturali pregresse) e chiede l'applicazione dell'art.131-bis per le ragioni di cui sopra.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Russo e Nigrelli: ha ribadito il principio per cui non è ammissibile una "sanatoria condizionata" che imponga prescrizioni su opere diverse da quelle realizzate, per cui il provvedimento comunale non estingueva la responsabilità penale; ha confermato che la "tombatura" parziale non equivale a demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi; ha negato la causa di non punibilità ex art.131-bis ritenendo la consistenza e la gravità delle opere tali da escluderne l'esiguità. Quanto a Stagno, i motivi sono stati ritenuti inammissibili per essere, in sostanza, una mera riconsiderazione dei fatti (vietata in cassazione salvo manifesta illogicità o assenza di motivazione) e per essere infondato il motivo sull'art.131-bis per le stesse ragioni già esposte. Conseguentemente si mantiene la condanna di merito; i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
art. 36; art. 44 lett. b); artt. 65, 93 comma 1, 94
La sanatoria richiede che le opere siano già ultimate e conformi: non è ammessa una "sanatoria condizionata" che produca effetti estintivi se impone prescrizioni su opere diverse da quelle realizzate; un provvedimento che impone prescrizioni e non corrisponde all'opera reale non estingue il reato edilizio.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere negata quando manca l'esiguità del fatto o del danno; in violazioni urbanistiche caratterizzate da opere di consistente volumetria la norma non si applica; la mera condotta successiva (parziale demolizione/tombatura) non è automaticamente sufficiente se non incide sulla totale eliminazione dell'opera abusiva.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione ai vizi tassativi della motivazione (assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà); non è consentita in cassazione una nuova valutazione dei fatti salvo i vizi indicati.
L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la rilevazione e la dichiarazione d'ufficio di cause di estinzione o non punibilità (comprese la prescrizione).
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso d'inammissibilità del ricorso, quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un "permesso in sanatoria" che impone prescrizioni su opere diverse da quelle realmente eseguite non estingue automaticamente la responsabilità penale per reati edilizi: la sanatoria è valida solo per opere già ultimate e conformi.
- Operazioni di "tombatura" o oscuramento parziale dell'opera abusiva non sono automaticamente equivalenti a demolizione o ripristino dello stato dei luoghi se l'opera resta strutturalmente collegata e facilmente reintegrabile.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. va valutata concretamente: opere di notevole consistenza o volumetria e complessità escludono normalmente la tenuità del fatto; la condotta successiva incide solo se determina l'effettivo annullamento dell'offesa/del pericolo.
- In Cassazione il sindacato sui fatti è molto limitato: non è ammessa una rinnovata valutazione delle prove se non in presenza di assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere in cassazione cause estintive o di non punibilità (compresa la prescrizione); tali profili devono essere tempestivamente dedotti e adeguatamente documentati nei gradi precedenti.
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