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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32130/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati urbanistici ed edilizi (2 mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda ciascuno, con ordine di demolizione). Russo e Nigrelli deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte negato efficacia estintiva a un "accertamento di conformità" e a un permesso in sanatoria n.1/2019 (sostenendo che la sanatoria e la comunicazione di fine lavori avrebbero definito la posizione); 2) omessa motivazione sulla richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, sostenendo che la "tombatura" equiparerebbe alla demolizione; 3) errato rifiuto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), sostenendo che andava valutata anche la condotta successiva (parziale demolizione/sanatoria). Stagno contesta la responsabilità personale (afferma di essersi occupato solo di tramezzature e non di opere strutturali pregresse) e chiede l'applicazione dell'art.131-bis per le ragioni di cui sopra.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di Russo e Nigrelli: ha ribadito il principio per cui non è ammissibile una "sanatoria condizionata" che imponga prescrizioni su opere diverse da quelle realizzate, per cui il provvedimento comunale non estingueva la responsabilità penale; ha confermato che la "tombatura" parziale non equivale a demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi; ha negato la causa di non punibilità ex art.131-bis ritenendo la consistenza e la gravità delle opere tali da escluderne l'esiguità. Quanto a Stagno, i motivi sono stati ritenuti inammissibili per essere, in sostanza, una mera riconsiderazione dei fatti (vietata in cassazione salvo manifesta illogicità o assenza di motivazione) e per essere infondato il motivo sull'art.131-bis per le stesse ragioni già esposte. Conseguentemente si mantiene la condanna di merito; i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)

    art. 36; art. 44 lett. b); artt. 65, 93 comma 1, 94

    La sanatoria richiede che le opere siano già ultimate e conformi: non è ammessa una "sanatoria condizionata" che produca effetti estintivi se impone prescrizioni su opere diverse da quelle realizzate; un provvedimento che impone prescrizioni e non corrisponde all'opera reale non estingue il reato edilizio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere negata quando manca l'esiguità del fatto o del danno; in violazioni urbanistiche caratterizzate da opere di consistente volumetria la norma non si applica; la mera condotta successiva (parziale demolizione/tombatura) non è automaticamente sufficiente se non incide sulla totale eliminazione dell'opera abusiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione ai vizi tassativi della motivazione (assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà); non è consentita in cassazione una nuova valutazione dei fatti salvo i vizi indicati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la rilevazione e la dichiarazione d'ufficio di cause di estinzione o non punibilità (comprese la prescrizione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso d'inammissibilità del ricorso, quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un "permesso in sanatoria" che impone prescrizioni su opere diverse da quelle realmente eseguite non estingue automaticamente la responsabilità penale per reati edilizi: la sanatoria è valida solo per opere già ultimate e conformi.
  • Operazioni di "tombatura" o oscuramento parziale dell'opera abusiva non sono automaticamente equivalenti a demolizione o ripristino dello stato dei luoghi se l'opera resta strutturalmente collegata e facilmente reintegrabile.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. va valutata concretamente: opere di notevole consistenza o volumetria e complessità escludono normalmente la tenuità del fatto; la condotta successiva incide solo se determina l'effettivo annullamento dell'offesa/del pericolo.
  • In Cassazione il sindacato sui fatti è molto limitato: non è ammessa una rinnovata valutazione delle prove se non in presenza di assenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere in cassazione cause estintive o di non punibilità (compresa la prescrizione); tali profili devono essere tempestivamente dedotti e adeguatamente documentati nei gradi precedenti.

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