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Parere

Parere n. 72/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-, contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 23 aprile 2019, ritirato a mani in data 16 dicembre 2019, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura impugnata.

Giustizia amministrativa202400896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno il 23 aprile 2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo, in primo luogo, l’illegittimità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., poiché non sarebbe stato irreperibile assoluto e l’amministrazione comunale non avrebbe svolto adeguate ricerche. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione, l’erronea indicazione dei fatti e dei presupposti, il difetto di istruttoria e la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 6, 8 e 9 della legge n. 91/1992 e degli artt. 178, 179 c.p. e 683 c.p.p. Nel corso del procedimento consultivo il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria e di avere successivamente concesso al ricorrente la cittadinanza italiana con decreto del 5 ottobre 2022, notificato il 13 febbraio 2023.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha preso atto che l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ha riaperto l’istruttoria e ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, realizzando integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente. Ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere e ha qualificato l’esito processuale come improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito le censure relative alla notificazione, alla motivazione, all’istruttoria e ai presupposti penali del diniego.

Osservazioni

Cessazione della materia del contendere

La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l’interesse azionato dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È la disposizione in base alla quale era stata presentata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.

  • artt. 6, 8 e 9, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimità del diniego e alla valutazione dei motivi ostativi di carattere penale; tali censure non sono state esaminate nel merito per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • artt. 3 e 10, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione, l’erronea rappresentazione dei fatti e il difetto di istruttoria; le relative questioni sono rimaste assorbite dall’improcedibilità.

  • art. 143 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione del diniego a destinatario ritenuto irreperibile; la questione non è stata decisa nel merito.

  • artt. 178 e 179 c.p.

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione agli effetti dei precedenti penali, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure.

  • art. 683 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente con riguardo alla rilevanza della situazione penale, senza esame nel merito per effetto dell’improcedibilità.

  • Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 9 gennaio 2024, n. 303

    “La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere”

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l’utilità della decisione viene meno senza integrale soddisfazione dell’interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la cessazione della materia del contendere si verifica quando un successivo provvedimento o comportamento dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere si distingue dalla mera sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una soddisfazione piena dell’interesse azionato, mentre la seconda deriva dalla sopravvenuta inutilità della decisione senza necessariamente attribuire al ricorrente il bene della vita richiesto.
  • Quando, dopo la proposizione del ricorso straordinario, l’amministrazione riapre l’istruttoria e adotta il provvedimento favorevole richiesto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Diniego di cittadinanza italiana e successivo rilascio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 23 aprile 2019 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha contestato anzitutto la notificazione del provvedimento, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. nei confronti di un soggetto ritenuto irreperibile. Secondo la prospettazione del ricorrente, il Comune non avrebbe svolto adeguate indagini e non sarebbe stata dimostrata una situazione di irreperibilità assoluta.

Sono stati inoltre dedotti:

  • violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990;
  • difetto di motivazione e carenza di istruttoria;
  • errore sui presupposti di fatto e indicazione erronea dei fatti rilevanti;
  • violazione degli artt. 6, 8 e 9 della legge n. 91/1992;
  • violazione degli artt. 178 e 179 c.p. e dell’art. 683 c.p.p. in relazione ai motivi ostativi di carattere penale.

Sviluppi dell’istruttoria amministrativa

Nel corso del procedimento consultivo il Ministero dell’interno ha riferito di avere riaperto l’istruttoria alla luce degli elementi forniti dal ricorrente. All’esito del riesame, il Ministero ha adottato il 5 ottobre 2022 un decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato all’interessato il 13 febbraio 2023.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha rilevato che il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. La riapertura dell’istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza hanno infatti soddisfatto integralmente l’interesse sostanziale azionato.

Il parere richiama la distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, già affermata dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 9 gennaio 2024, n. 303. La prima ricorre quando l’eventuale annullamento diviene sostanzialmente inutile o quando viene meno l’interesse alla decisione; la seconda, invece, presuppone che l’attività successiva dell’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse del ricorrente.

Esito

Poiché il provvedimento sopravvenuto ha attribuito al ricorrente la cittadinanza italiana, la Sezione non ha esaminato nel merito le censure sulla notificazione, sulla motivazione, sull’istruttoria e sui motivi penali ostativi. Ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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